Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-05, n. 201801328

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-05, n. 201801328
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801328
Data del deposito : 5 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2018

N. 01328/2018REG.PROV.COLL.

N. 07622/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7622 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati M V F e W T, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via di San Basilio n. 61;

contro

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati A C e C R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Nizza, n. 59;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Cristian Siclari, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Oreste Bencardino in Roma, via delle Milizie 20;

nel ricorso in appello e nell’appello incidentale presentato da -OMISSIS-l’11 novembre 2017 per la riforma:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA: SEZIONE I n. -OMISSIS-, resa tra le parti e depositata il 5 ottobre 2017, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso n. -OMISSIS-, concernente l’annullamento:

- del verbale di proclamazione degli eletti prot.-OMISSIS-e, in particolare, dell'atto di proclamazione a sindaco del candidato della lista n.1 “-OMISSIS-” dott. -OMISSIS-;

- dell'atto di pubblicazione dei risultati elettorali in data 13 giugno 2017 a firma “Il Sindaco -OMISSIS-”;

- del decreto prot. -OMISSIS-del 12 giugno2017 a firma del Sindaco -OMISSIS-, di nomina ad assessore del Comune di -OMISSIS-, con funzioni di vicesindaco per il quinquennio 2017/2022, della signora -OMISSIS-;

- dell'atto di convocazione, per la seduta del 27 giugno 2016, del Consiglio comunale, costituito sulla base dei risultati delle elezioni predette, adottato dall'assessore e vicesindaco signora -OMISSIS-;

- di tutti gli atti adottati per la formazione della Giunta, per la nomina dei rappresentanti dell'Ente e per la organizzazione degli uffici dalla signora -OMISSIS-, nella qualità di assessore e vicesindaco;

- di ogni attività svoltasi in seno al Consiglio comunale nella seduta del 27 giugno 2017 e delle eventuali ulteriori delibere o determinazioni eventualmente adottate;

nel ricorso per l’appello incidentale presentato da -OMISSIS-il 19 novembre 2017:

per la riforma della predetta sentenza limitatamente alla parte (lett. b) del dispositivo) che ha rigettato le censure del ricorso di primo grado nei confronti delle operazioni elettorali con particolare riguardo all'atto di proclamazione degli eletti e segnatamente all'atto di proclamazione a sindaco del dott. -OMISSIS-, (verbale n°-OMISSIS-) e alle parti della sentenza (lett.f) e del dispositivo che hanno compensato le spese del giudizio fra tutte le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2018 il Cons. S C e uditi per le parti gli Avvocati M V F e C R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza appellata è stato accolto in parte il gravame proposto dagli originari ricorrenti (in parte consiglieri comunali) avverso la proclamazione del candidato sindaco della lista n.1 “-OMISSIS-” dott. -OMISSIS- (odierno appellante) e gli atti conseguenti e successivi di nomina del vicesindaco -OMISSIS-, nonché avverso gli atti da quest’ultima compiuti.

La sentenza del giudice di prime cure ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione perché non si verterebbe, nella specie, su controversia attinente a diritti soggettivi relativi allo status del candidato, ma su una questione relativa all’emanazione degli atti del procedimento elettorale (proclamazione) e degli atti conseguenti emanati dal sindaco, pur se raggiunto da una sospensione di diritto a seguito di una condanna in primo grado per abuso d’ufficio (ai sensi dell’art. 11 co. 1 d.lg n. 235 del 2011), nell’ambito del processo “-OMISSIS-” (che aveva coinvolto l’esecutivo della precedente amministrazione comunale di -OMISSIS-), nonché la convocazione del consiglio comunale adottato dalla vicesindaco e gli atti di formazione della giunta.

Il Tribunale, peraltro, ha deciso sull’ammissibilità del cumulo di domande attraverso il medesimo rito elettorale, stante l’individuazione – nella controversia in esame (proposta – come detto – su un atto del procedimento elettorale e sugli atti immediatamente conseguenti), dell’unicità della ratio di celerità, posta a fondamento del rito speciale.

A riguardo, il giudice di prime cure, in assenza di una specifica indicazione contenuta nel 32 c.p.a.,

ha richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio ( Sez. V, n. 755 del 2014), nell’evidenziare che la materia elettorale rileva la necessità di definire rapidamente quali siano le autorità titolari dei poteri pubblici. Tale esigenza sarebbe sottesa anche alla domanda relativa all’annullamento degli atti di nomina del vicesindaco, di convocazione del consiglio comunale e di formazione della giunta.

Inoltre, il giudice di prime cure ha accolto l’eccezione relativa al difetto di legittimazione dei soggetti non risultati eletti quali consiglieri comunali con riferimento all’impugnazione degli atti amministrativi conseguenti.

Nel merito, con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso con riferimento all’atto di proclamazione degli eletti, ritenendo che non rientrasse nei compiti dell’adunanza dei presidenti di sezione di dar atto della condanna riportata dal Siclari (aspetto che ora forma oggetto dell’appello incidentale degli originari ricorrenti);
ed invece, è stata accolta, per il resto, la domanda, essendosi affermata l’operatività di diritto della sospensione e, dunque, per l’effetto, la preclusione di porre in essere la successiva nomina del vicesindaco e – di conseguenza – l’illegittimità degli atti posti in essere dalla sig.ra Richichi.

L’appellante, dunque, deduce i seguenti motivi di appello:

ERROR IN PROCEDENDO: DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMINISTRATIVO ADITO;
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.103 COST. E DELL’ART 7 C.P.A., ciò in quanto – a suo dire – i ricorrenti avrebbero proposto una questione afferente al diritto incomprimibile di elettorato passivo, che ontologicamente appartiene alla cognizione del giudice ordinario;

ERROR IN PROCEDENDO: CARENZA DI LEGITTIMAZIONE E/O INTERESSE AD AGIRE DEGLI ORIGINARI RICORRENTI;
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 100 C.P.C., in quanto gli originari ricorrenti avevano dichiarato di agire nella qualità di candidati ed elettori del Comune di -OMISSIS-, in contrasto, dunque, con quanto disposto dall’art. 130 c.p.a. che riconosce la legittimazione attiva e l’interesse ad agire in favore di queste categorie di soggetti solo con riferimento all’impugnazione degli atti del procedimento elettorale e non anche dei distinti provvedimenti di nomina dei membri degli organi di governo degli enti locali, per i quali resterebbe assolutamente ferma la necessaria dimostrazione in ordine alla legitimatio ad impugnandum e all’interesse ad agire, che nella specie sarebbe assente;

ERROR IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI DALL’

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