Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-20, n. 202301704

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-02-20, n. 202301704
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301704
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2023

N. 01704/2023REG.PROV.COLL.

N. 00588/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 588 del 2019, proposto da
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Emilia UE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CA VI in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
Comune di Sessa Aurunca, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04167/2018, resa tra le parti, per la correzione dell’errore materiale

dell’ordinanza cautelare n. 1169 del 2019 pronunciata da questa Sezione sul ricorso R.g. n. 588/2019;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Emilia UE;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2023 il Cons. Davide Ponte e nessuno è comparso per le parti in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams";

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, del TAR Campania del 2018 n. 4167, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da Emilia UE per l'annullamento del provvedimento del Comune di Sessa Aurunca prot. n. 8838/2016, recante diniego all'istanza presentata ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 42/2004 ed s.m.i per l'intervento inerente al permesso di costruire per la realizzazione di n. 2 corpi fabbrica e schiera di n. 10 unità abitative con annesso garage di pertinenza, nonché degli atti connessi e conseguenziali, fra cui in particolare il parere negativo prot. n. 5093/2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ed il preavviso di diniego prot. n. 3388/2016.

Nel ricostruire la controversia in fatto, dai documenti risulta che con istanza (prot. n. 18887 del 21/09/2012) la sig.ra UE chiedeva al Comune di Sessa Aurunca il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146, D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., per la realizzazione di n. 2 corpi di fabbrica “a schiera” costituiti da n. 10 unità abitative con annesso garage di pertinenza, su un terreno sito in località

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