Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-12-06, n. 201908368
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Pubblicato il 06/12/2019
N. 08368/2019REG.PROV.COLL.
N. 03721/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3721 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato V B e dall’Avvocato S R, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato S R in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Brescia, in persona del Questore
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Questore della Provincia di Brescia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza -OMISSIS- del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, sez. I, resa in forma semplificata tra le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., concernente il provvedimento del Prefetto di Brescia, recante il divieto di detenere armi, e il conseguente decreto del Questore di Brescia, che ha sospeso la licenza del porto d’armi ad uso caccia.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Brescia e della Questura di Brescia;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellante, -OMISSIS-, l’Avvocato V B e per le pubbliche amministrazioni appellate l’Avvocato dello Stato Marina Russo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, -OMISSIS-, ha adìto il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, per chiedere l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Prefetto della Provincia di Brescia, prot. n. -OMISSIS-Area 1^bis -OMISSIS- luglio 2016, con il quale gli è stato fatto divieto di continuare a detenere qualsivoglia tipo di armi, munizioni e materiale esplodente, ingiungendo allo stesso di cederle o venderle a persona non convivente, nonché del conseguente provvedimento della Questura di Brescia, prot. n. -OMISSIS- del 22 luglio 2016, con cui è stata sospesa, con effetto immediato, la licenza del porto di armi.
1.1. Detti provvedimenti si fondano sulla sottoposizione ad indagine dell’odierno appellante, in concorso con altri soggetti, per il delitto di lesione personale e violazione di domicilio.
1.2. Il ricorrente, nel dedurre la violazione degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e insufficiente istruttoria circa la non affidabilità nell’utilizzo delle armi, ne ha chiesto al Tribunale adìto, previa sospensione, l’annullamento.
1.3. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Brescia e la Questura di Brescia per resistere al ricorso.
1.4. Con la sentenza -OMISSIS- del 14 novembre 2016, resa in forma semplificata tra le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’odierno interessato, deducendo un unico motivo che di seguito sarà esaminato, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento dei provvedimenti gravati in prime cure.
2.1. Si sono costituite le amministrazioni appellate per chiedere la reiezione del gravame.
2.2. Nella pubblica udienza del 5 dicembre 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello è infondato.
4. L’odierno appellante lamenta che la sentenza impugnata avrebbe applicato erroneamente gli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. perché egli sarebbe semplicemente indagato e non condannato per alcuno dei reati ostativi al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d’armi.
4.1. Questa censura, tuttavia, è destituita di fondamento perché l’appellante trascura il dato fondamentale che per ottenere il rilascio del porto d’armi non bisogna solo essere esenti da determinate condanne penali, ma anche godere del requisito della buona condotta, tale da giustificare una prognosi di affidabilità circa il corretto utilizzo dell’arma.
4.2. Il rilascio del porto d’armi, come la costante giurisprudenza della Sezione ha avuto modo di chiarire (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 1° luglio 2019, n. 4511), rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia, disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).
4.3. Il potere di rilasciare le autorizzazioni di polizia in generale, anche in ragione dell’originaria natura intuitu personae che connotava tale tipologia di licenze, si caratterizza per l’ampia discrezionalità dell’autorità competente, e così pure il potere di revoca e sospensione, esercitabile in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata (art. 10).
4.4. L’art. 11, concernente i cosiddetti requisiti morali, condiziona il rilascio delle autorizzazioni di polizia alla verifica della mancata sussistenza di alcuni requisiti necessariamente ostativi (la condanna per tipologie di reati tassativamente individuati), ovvero ne facoltizza il diniego sulla base di altri, tra i quali, oltre a meno gravi fattispecie penali, rientra ancora genericamente la cosiddetta buona condotta.
4.5. Analoga indicazione è contenuta all’art. 43, comma secondo, del T.U.L.P.S. in materia di porto d’armi, laddove al requisito della buona condotta si aggiunge anche la necessità di dare « affidamento di non abusare delle armi » stesse.
4.6. La rilevante permanenza del requisito della buona condotta si desume, d’altro canto, anche dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale, che ha inciso sulle due disposizioni sopra citate nella parte in cui si pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta. (Corte cost., 16 dicembre 1993, n. 440).
4.7. L’art. 39, inoltre, dispone che « il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ».
5. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha costantemente affermato che ai fini del giudizio di affidabilità e del giudizio circa la capacità di abusare dell’arma non è necessario che sia attribuibile all’interessato una responsabilità penale per fatti riconducibili all’uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso, anche solo per disattenzione o distrazione, elementi psicologici questi riconducibili ad un grado di colpa afferente alla stessa attitudine a custodire l’arma, di per sé rilevante nella materia dell’interesse alla tutela della pubblica incolumità.
5.1. Il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 1° luglio 2019, n. 4511;Cons. St., sez. III, 25 luglio 2019, n. 1972;Cons. St., sez. III, 1° aprile 2019, n. 2135).
5.2. Orbene, proprio tenendo a mente questi consolidati principi, evidente risulta l’infondatezza di tutte le censure qui proposte dall’appellante, proprio perché il primo giudice, nel fare corretta applicazione degli stessi, ha ritenuto condivisibilmente che l’episodio, per il quale l’odierno appellante risultava indagato, deponesse per una prognosi sfavorevole circa l’assenza della buona condotta e/o comunque circa l’affidabilità nell’utilizzo dell’arma.
5.3. La circostanza, rappresentata dall’appellante, che successivamente all’emissione dei provvedimenti in questo giudizio impugnati sia stata richiesta dallo stesso p.m. l’archiviazione del procedimento penale non può influire sulla validità di detti provvedimenti, all’epoca adottati dalla Prefettura e dalla Questura di Brescia.
5.4. La valutazione circa l’inaffidabilità nell’utilizzo dell’arma da parte della Prefettura era e rimane legittima, a tutt’oggi, non senza qui rilevare peraltro che anche nella richiesta di archiviazione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, si legge che l’episodio in cui è rimasto coinvolto l’odierno appellante, a carico del quale sono stati ipotizzati in sede di indagine i reati di lesione e di violazione di domicilio in concorso, si colloca «in una situazione di forte tensione tra -OMISSIS-, che ogni qualvolta si incontrano assumono atteggiamenti di sfida, scambiandosi epiteti ingiuriosi e ponendo in essere comportamenti scorretti l’uno con l’altro».
5.4. Proprio il pericolo di atti violenti e aggressivi, nel contesto di simile situazione altamente conflittuale, giustifica la valutazione di pericolosità che ha indotto l’autorità amministrativa a vietare il porto d’armi, a tutela della sicurezza pubblica e nell’ottica preventiva sopra ricordata che presiede al rilascio delle autorizzazioni di polizia, perché, come bene ha ritenuto il primo giudice, la potenziale indole violenta dell’odierno appellante legittima pienamente l’adozione della misura prefettizia, intesa a vietare la detenzione delle armi e, consequenzialmente, anche quella questorile di sospendere il porto d’armi, peraltro, come ha notato correttamente il primo giudice, fino alla conclusione della vicenda penale.
5.5. Né la circostanza, meramente affermata e priva di qualsivoglia supporto probatorio, secondo cui l’odierno appellante, intervenuto a sedare una lite tra -OMISSIS-, da un lato, e -OMISSIS-, dell’altro, si sarebbe trovato coinvolto suo malgrado nella lite e avrebbe perciò subito la denuncia da parte di -OMISSIS- per soli fini ritorsivi, inficia la valutazione di inaffidabilità circa il corretto utilizzo dell’arma, stante il venir meno di una irreprensibile buona condotta, almeno nell’attualità, in un contesto di continua e pericolosa conflittualità, fermo rimanendo che, come ha pure rilevato la sentenza impugnata, l’eventuale, positiva, conclusione della vicenda penale potrà indurre il Prefetto, nel proprio discrezionale apprezzamento, ad assumere diverse determinazioni, ove ne sussistano i presupposti di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., sopra visti.
6. Tanto basta a giustificare in questa sede, ad ogni modo, la legittimità dei provvedimenti impugnati, come ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata, con la conseguente reiezione dell’appello.
7. Le spese del presente grado del giudizio, attesa la costituzione solo formale delle amministrazioni intimate, possono essere interamente compensate tra le parti.
7.1. Rimane definitivamente a carico dell’odierno appellante per la soccombenza il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.