Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-12-06, n. 201908368
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2019
N. 08368/2019REG.PROV.COLL.
N. 03721/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3721 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzo Bettinelli e dall’Avvocato Sebastiano Ribaudo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Sebastiano Ribaudo in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Brescia, in persona del Questore pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Questore della Provincia di Brescia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza -OMISSIS- del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, sez. I, resa in forma semplificata tra le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., concernente il provvedimento del Prefetto di Brescia, recante il divieto di detenere armi, e il conseguente decreto del Questore di Brescia, che ha sospeso la licenza del porto d’armi ad uso caccia.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Brescia e della Questura di Brescia;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellante, -OMISSIS-, l’Avvocato Vincenzo Bettinelli e per le pubbliche amministrazioni appellate l’Avvocato dello Stato Marina Russo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, -OMISSIS-, ha adìto il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, per chiedere l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Prefetto della Provincia di Brescia, prot. n. -OMISSIS-Area 1^bis -OMISSIS- luglio 2016, con il quale gli è stato fatto divieto di continuare a detenere qualsivoglia tipo di armi, munizioni e materiale esplodente, ingiungendo allo stesso di cederle o venderle a persona non convivente, nonché del conseguente provvedimento della Questura di Brescia, prot. n. -OMISSIS- del 22 luglio 2016, con cui è stata sospesa, con effetto immediato, la licenza del porto di armi.
1.1. Detti provvedimenti si fondano sulla sottoposizione ad indagine dell’odierno appellante, in concorso con altri soggetti, per il delitto di lesione personale e violazione di domicilio.
1.2. Il ricorrente, nel dedurre la violazione degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e insufficiente istruttoria circa la non affidabilità nell’utilizzo delle armi, ne ha chiesto al Tribunale adìto, previa sospensione, l’annullamento.
1.3. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Brescia e la Questura di Brescia per resistere al ricorso.
1.4. Con la sentenza -OMISSIS- del 14 novembre 2016, resa in forma semplificata tra le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha respinto il ricorso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’odierno interessato, deducendo un unico motivo che di seguito sarà esaminato, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento dei provvedimenti gravati in prime cure.
2.1. Si sono costituite le amministrazioni appellate per chiedere la reiezione del gravame.
2.2.