Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-14, n. 202209966
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2022
N. 09966/2022REG.PROV.COLL.
N. 02530/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2530 del 2021, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati D A R e M R A C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e della Brianza e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tar Lombardia, sede di Milano, sez. I, -OMISSIS-, con il quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza, che ha fatto divieto al signor -OMISSIS- e ad ogni persona con lui convivente di detenere armi, munizioni ed esplosivi.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e della Brianza e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano;
Vista la memoria difensiva, depositata da parte appellante in data 10 ottobre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Consigliere Giulia Ferrari e uditi i difensori presenti come da verbale d’udienza.
FATTO
1. In data -OMISSIS- il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza ha emesso nei confronti del signor -OMISSIS- e di ogni persona con lui convivente il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
Il provvedimento ha tratto fondamento dalla nota -OMISSIS-, con la quale la Stazione dei Carabinieri di Casoria (NA) ha proposto l’adozione di un provvedimento di divieto detenzione delle armi nei confronti del signor -OMISSIS- in quanto lo stesso, dopo aver interrotto il rapporto di lavoro come guardia giurata alle dipendenze dell’Istituto di Vigilanza -OMISSIS-, ha trattenuto il porto d’armi per difesa personale a tariffa ridotta senza averne alcun titolo e ha trasportato l’arma d’ordinanza dall’alloggio di residenza ad un altro alloggio sito nel Comune di Casoria senza alcuna autorizzazione.
Il Prefetto di Monza e della Brianza ha altresì rilevato che, con provvedimento -OMISSIS-, la Prefettura di Milano ha revocato il decreto di guardia particolare giurata e il porto d’armi per difesa personale al signor -OMISSIS- in quanto lo stesso ha cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze del citato Istituto di Vigilanza.
2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Lombardia, sede di Milano, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- – -OMISSIS- del diretto interessato e titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo – hanno avversato tali provvedimenti chiedendone l’annullamento e censurandone l’illegittimità per i seguenti motivi di ricorso: I) omesso avviso dell’avvio del procedimento con riferimento alla l. n. 241 del 1990;II) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S.;eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria e di motivazione;III) illogicità e sproporzionalità del provvedimento per efficacia nei confronti dei terzi estranei al procedimento;IV) impossibilità di alienazione dell’arma.
3. Con sentenza -OMISSIS-, il T M ha respinto il ricorso, rilevando l’infondatezza di tutti i motivi dedotti dagli allora ricorrenti. In particolare, il primo giudice ha ritenuto che il provvedimento di divieto di detenzione armi non fosse affetto da nessun profilo di irragionevolezza per quanto attiene alla posizione del signor -OMISSIS- e, relativamente al signor -OMISSIS-, ha sostenuto che la natura cautelare e preventiva della misura adottata giustifica la presunzione che il pericolo di abuso delle armi da parte della persona ritenuta inaffidabile possa scaturire anche da soggetti conviventi, in quanto il destinatario principale della misura, al quale solo si riferisce il giudizio prognostico di inaffidabilità, potrebbe agevolmente appropriarsi delle armi custodite dai conviventi nella medesima abitazione.
4. La citata sentenza -OMISSIS- è stata impugnata con appello notificato -OMISSIS- e depositato -OMISSIS-, riproducendo solo alcuni dei motivi dedotti in prime cure.
Nello specifico, il Prefetto avrebbe errato nel ritenere che il comportamento tenuto dal signor -OMISSIS- fosse sintomatico di un non corretto utilizzo delle armi e nell’estendere il provvedimento inibitorio anche al signor -OMISSIS-.
5. Il Ministero dell’Interno, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e della Brianza e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano si sono costituiti in giudizio senza espletare difese scritte.
6. Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.
7. All’udienza pubblica del 10 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio rileva che il ricorso di primo grado è irricevibile nella parte nella parte in cui ha impugnato il decreto del Prefetto di Milano -OMISSIS-, così come comunicato (e trascritto a verbale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a.
Giova ricordare che il giudice d’appello può rilevare, anche d’ufficio, la irricevibilità, per tardività di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, perché procedere alla verifica d’ufficio dei presupposti di rito del ricorso di primo grado, e di conseguenza alla verifica dell’ammissibilità delle censure dedotte (o comunque esaminate) in prime cure, è uno specifico potere-dovere del giudice di appello (cfr. Cons. St., sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5226).
Nel caso in esame, come evidenziato dal T M – e non contestato in tale sede – dalla produzione documentale effettuata dal Ministero dell’Interno in data -OMISSIS-, il decreto di revoca della nomina a guardia giurata e del porto d’armi per la difesa personale, adottato -OMISSIS- dal Prefetto di Milano, è stato notificato al signor -OMISSIS-, a mani proprie, in data -OMISSIS-. Il ricorso di primo grado è stato notificato -OMISSIS- e, pertanto, oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.;il ricorso di primo grado è pertanto irricevibile nella parte in cui ha impugnato il suddetto decreto.
2. Chiarito che l’oggetto della presente controversia è circoscritto al solo provvedimento della Prefettura di Monza e della Brianza del -OMISSIS-, ai fini del decidere è necessaria una breve ricostruzione dei fatti di causa.
È emerso dagli atti che il signor -OMISSIS- ha svolto regolare attività lavorativa presso l’Istituto di Vigilanza -OMISSIS-, in qualità di guardia particolare giurata sino al -OMISSIS-, giusta licenza di porto d’armi per esclusiva difesa personale, ottenuta con decorrenza -OMISSIS-.
A seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, l’interessato ha restituito il provvedimento di nomina a guardia particolare giurata, ma ha omesso di restituire la licenza di porto d’armi a tariffa ridotta, rilasciata all’uopo dalla Prefettura di Milano per la difesa personale proprio in relazione all’esercizio dell’attività di vigilanza e custodia.
In data -OMISSIS-, il signor -OMISSIS- si è recato presso la Stazione dei Carabinieri di Casoria (NA), dichiarando di essersi trasferito nel comune di Casoria e di essere intenzionato ad effettuare il cambio luogo di detenzione della propria arma. In particolare, veniva accertato che l’arma era astata trasportata dal legittimo proprietario dal Comune di -OMISSIS-, ove la stessa era regolarmente denunciata presso la locale Stazione CC, al Comune di Casoria (NA) senza un valido titolo di polizia. Dopo aver riscontrato che la licenza di porto d’armi era scaduta di validità e che, pertanto, l’interessato era sprovvisto di titolo per trasportare l’arma, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione -OMISSIS- del singor -OMISSIS- e hanno sottoposto l’arma e le munizioni a sequestro penale. Per i narrati fatti, il singor -OMISSIS- è stato altresì deferito alla competente A.G. in ordine all’ipotesi di reato di cui agli artt. 699 c.p., e 4, l. n. 895 del 1967 in relazione all’art. 7 della medesima normativa (porto d’armi comuni da sparo da parte di persona non munita di porto d’armi o con licenza scaduta in luogo pubblico o aperto pubblico).
Non rivestendo più la qualifica di guardia giurata ed essendo, dunque, venuti meno i presupposti per continuare ad essere in possesso del titolo autorizzatorio, il Prefetto di Milano, -OMISSIS-, ha revocato al signor -OMISSIS- l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata, nonché il porto d’armi per difesa personale a tariffa ridotta.
Con provvedimento del -OMISSIS-, il Prefetto di Monza e della Brianza ha ritenuto il signor -OMISSIS- non completamente affidabile nell’uso delle armi e, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., ha vietato, a lui ed ai propri conviventi, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
3. Ciò posto, non coglie nel segno la censura di parte appellante volta a contestare il giudizio di inaffidabilità all’uso delle armi formulato dal Prefetto;in particolare, l’Amministrazione e il primo giudice non avrebbero tenuto conto della buona fede del signor -OMISSIS-, recatosi egli stesso al Comando dei Carabinieri di Casoria per denunciare il trasferimento dell’arma e della circostanza che lo stesso ha sempre mantenuto una condotta specchiata.
La Sezione (27 aprile 2022, n. 3331) ha già chiarito, con specifico riguardo alla “capacità di abuso” delle armi, cui l’art. 39 r.d. n. 773 del 1931 correla il potere prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, che la stessa delinea una formula ampia, suscettibile di abbracciare tutte le situazioni che secondo il prudente apprezzamento dell’Amministrazione sono sintomatiche della inaffidabilità dell’interessato, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito.
Nel caso di specie, il signor -OMISSIS- ha palesato un comportamento negligente, venendo meno a specifici obblighi gravanti su chi detiene armi, che ben poteva indiziare in ordine all’inaffidabilità dell’interessato all’uso consono delle armi.
Invero, l’art. 34 T.U.L.P.S. prescrive che “il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza. L’obbligo dell’avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell’interno dello Stato”.
Il signor -OMISSIS-, invece, noncurante dei prescritti doveri, ha trattenuto la licenza di porto d’armi nonostante avesse cessato il rapporto di lavoro in qualità di guardia giurata e, in un momento in cui erano venuti meno i presupposti che giustificavano il possesso del titolo autorizzatorio, ha trasferito l’arma d’ordinanza dal Comune di -OMISSIS- al Comune di Casoria (NA) senza alcuna autorizzazione al trasporto e provvedendo a denunciarne il trasferimento solo una volta giunto a Casoria e dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per tali ragioni il provvedimento prefettizio è pienamente legittimo, trovando fondamento nella violazione dei suddetti obblighi comunicativi, non potendo considerarsi dirimente il contegno operoso assunto tardivamente dall’interessato.
4. L’appello merita, invece, accoglimento, nella parte in cui il provvedimento prefettizio è stato censurato per aver esteso il divieto di detenzione delle armi ad ogni persona convivente con il signor -OMISSIS- e, nello specifico, nella misura in cui è stato esteso al -OMISSIS-, signor -OMISSIS-, titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal T M, il Collegio ritiene che il divieto sia stato ingiustificatamente esteso anche ai conviventi del diretto interessato;il comportamento tenuto da quest’ultimo, per il carattere personale della condotta, non è in grado da solo di sorreggere il giudizio di inidoneità all’uso delle armi formulato in capo ai suoi conviventi.
Il signor -OMISSIS- è del tutto estraneo alle vicende che hanno interessato -OMISSIS- e non è emerso in atti alcun elemento circostanziato che possa aver messo in dubbio la sua affidabilità, non potendo genericamente presumersi “che il pericolo di abuso delle armi da parte della persona ritenuta inaffidabile possa scaturire anche da soggetti conviventi, in quanto il destinatario principale della misura, al quale solo si riferisce il giudizio prognostico di inaffidabilità, potrebbe agevolmente appropriarsi delle armi custodite dai conviventi nella medesima abitazione” (così la sentenza di prime cure).
5. In conclusione, per le ragioni che precedono, l’appello è in parte respinto, ma con diversa motivazione rispetto alla sentenza di primo grado, dichiarando irricevibile il ricorso di primo grado nella parte in cui ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Milano -OMISSIS-;in parte accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, con conseguente annullamento del provvedimento del Prefetto di Monza e della Brianza del -OMISSIS- limitatamente alla parte in cui ha esteso il divieto di detenzione delle armi al signor -OMISSIS-.
L’assenza di difese scritte da parte del Ministero dell’Interno, della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e della Brianza e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano, costituiti in giudizio, giustifica la compensazione delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio. Esonera dalla rifusione delle spese nei confronti del Ministero della Difesa, non costituito in giudizio.