Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-28, n. 202303120

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-28, n. 202303120
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303120
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 03120/2023REG.PROV.COLL.

N. 05175/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5175 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati P A e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via G.P. da Palestrina, n. 47,



contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C B e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
il Ministero dell’Interno e la Prefettura – UTG di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio,



per la riforma

della sentenza del Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. I, n. -OMISSIS-, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento della Prefettura di Bologna di diniego della richiesta di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e del provvedimento di decadenza dalla nomina di agente di polizia locale e conseguente risoluzione contrattuale emesso dal-OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del-OMISSIS-;

Vista la memoria difensiva, depositata dal-OMISSIS- in data 17 dicembre 2022;

Vista la memoria difensiva, depositata dall’appellante in data 19 dicembre 2022;

Vista la memoria di replica, depositata dal-OMISSIS- in data 28 dicembre 2022;

Vista la memoria di replica, depositata dall’appellante in data 29 dicembre 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. In data 28 gennaio 2020 l’Unione dei Comuni -OMISSIS- ha indetto un bando per la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di agente di polizia locale, alla quale ha partecipato la signora -OMISSIS-.

Tra i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, l’art. 2, lett. d) del bando, prescriveva il “possesso dei requisiti necessari a rivestire le qualifiche di cui all’art. 5, l. n. 65 del 1986 (legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale/Municipale) per poter svolgere servizio di Polizia Locale/Municipale che prevede la dotazione di armi (art. 5, comma 5, l. n. 65 del 1986) e idoneità e disponibilità al porto dell’arma di ordinanza”. A sua volta, l’art. 5, comma 2, l. n. 65 del 1986, prevede che il Prefetto conferisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: “a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici”.

Con determinazione n. -OMISSIS- è stata approvata la graduatoria definitiva della selezione, nella quale la signora -OMISSIS- è risultata utilmente collocata. Di conseguenza, la stessa è stata assunta alle dipendenze del Corpo Unico -OMISSIS-.

L’-OMISSIS-- ha richiesto alla Prefettura di Bologna l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, con nota riservata dell’8 febbraio 2021, la Prefettura ha evidenziato elementi a carico dell’interessata suscettibili di riverberarsi negativamente sull’istanza e nello specifico: decreto penale di condanna del Tribunale di Bologna del 21 luglio 2020 per spaccio di sostanze stupefacenti, alla pena di 8.475,00€ di multa; provvedimento dell’UTG di Bologna di sospensione della patente di guida per un mese, poiché in data 29 maggio 2020 è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente; numerosi precedenti di polizia, anche con riferimento a frequentazioni con soggetti controindicati.

Il datore di lavoro -OMISSIS--, in data 19 aprile 2021, riscontrato che solo il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto autorizza ad assegnare al dipendente l’arma di servizio e non avendo la Prefettura conferito la qualifica, venuti altresì meno i requisiti previsti dal bando, ha emesso provvedimento di decadenza dalla nomina di Agente di polizia locale e conseguente risoluzione contrattuale.

2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, la signora -OMISSIS- ha impugnato la nota prefettizia e il provvedimento dell’-OMISSIS-- del 19 aprile 2021, deducendo la violazione di legge e l’erronea interpretazione dell’art. 5, comma 2, l. n. 65 del 1986. In particolare, la suddetta norma stabilisce con elenco tassativo i requisiti per l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza (requisiti posseduti dall’interessata) con conseguente assenza di facoltà discrezionale dell’Amministrazione di prevedere altre circostanze o requisiti con efficacia escludente del conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza.

3. Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tar Bologna ha respinto il ricorso, ritenendo che le ipotesi previste dall’art. 5, comma 2, l. n. 65 del 1986 non esauriscono i casi in cui si può verificare il mancato conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a carico dell’appartenente al Corpo di polizia municipale poiché, in virtù dei principi generali cui deve attenersi l’attività amministrativa, il Prefetto risulta in ogni caso titolare del potere di

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