Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 2021-12-15, n. 202106647
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Pubblicato il 15/12/2021
N. 06647/2021 REG.PROV.CAU.
N. 10446/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10446 del 2021, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
F F, rappresentata e difesa dall’avvocato N P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma (sezione prima) n. 12278/2021, resa tra le parti, concernente le procedure concorsuali mediante interpello per la nomina presso Sezione della Corte dei conti per il controllo sui contratti secretati ex art. 162, comma 5, del Codice dei contratti pubblici;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle amministrazioni appellanti, ai sensi degli artt. 56, 62, comma 2, e 98, comma 2, cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della dottoressa F F;
Considerato che:
- le esigenze cautelari prospettate dalle amministrazioni appellanti nei confronti della sentenza di primo grado, di annullamento degli atti della procedura di selezione del magistrato istruttore da assegnare alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, consistono nell’assicurare la piena composizione e dunque la funzionalità dell’ufficio e dell’attività di sua competenza, di verifica della legittimità “di contratti di notevolissimo importo economico ”;
- a questo riguardo si precisa, con il corredo di un prospetto degli affari pendenti, prodotto in allegato all’appello, che nei prossimi giorni e fino all’8 gennaio 2022 “ scadranno i termini per la formulazione di eventuali rilievi concernenti ben 29 contratti secretati, già pervenuti alla detta Sezione ”;
- la prospettazione è tale da denotare il caso di estrema gravità ed urgenza previsto dall’art. 56, comma 1, cod. proc. amm. per la concessione di misure cautelari provvisorie, tenuto conto della camera di consiglio in cui sarà collegialmente trattata l’istanza ex art. 98 cod. proc. amm., come fissata in dispositivo;
- inoltre, come deducono le amministrazioni appellanti, la sospensione dell’annullamento pronunciato in primo grado non comporta alcun pregiudizio per le ragioni della ricorrente;