Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-02-26, n. 201001139
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Testo completo
N. 01139/2010 REG.DEC.
N. 06410/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 6410 del 2009, proposto da:
Comune di OL, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso ED ST ID in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Cepa S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso Fabrizio Perla in Roma, via Sistina, 121;
nei confronti di
Regione IA, non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 01733/2009, resa tra le parti, concernente SILENZIO SULLA DOMANDA PER INSTALLAZIONE DI UN PARCO EOLICO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cepa S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2009 il dott. Aniello Cerreto e uditi per le parti gli avvocati Ferrentino, per delega dell'Avv. Deramo, e Perla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto dalla società CEPA nei confronti della Regione IA e del comune di OL avverso il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla richiesta di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico ed ha condannato entrambe le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di giudizio.
2.Avverso detta sentenza ha proposto appello il comune di OL sostenendo che non sussiste alcun obbligo a suo carico nel procedimento in esame, atteso che l’art. 12 D. L.vo n.387/2003 prevede che “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da energie rinnovabili, … , sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione….A tal fine la conferenza di servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda”.
Per cui, titolare del procedimento per l’autorizzazione unica è solo la Regione ed il Comune di OL non ha alcuna competenza al riguardo.
Ne discende che il Comune non doveva essere coinvolto dal TAR nel procedimento per il riscontro dell’istanza avanzata dalla società ricorrente e neppure condannato alle spese di giudizio.
Ha fatto presente inoltre che sulla base della normativa vigente nella regione IA (regolamento m.16 del 4.10.2006 applicabile agli impianti eolici con potenza superiore ai 60 KW, come nel caso in esame) la domanda della società ricorrente non poteva essere comunque accolta in quanto il Comune non si era dotato nel termine previsto di 180 giorni del piano regolatore per l’installazione degli impianti eolici (PRIE) per l’identificazione di aree non idonee e secondo l’art. 14 di