Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-06-30, n. 202104928

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-06-30, n. 202104928
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104928
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2021

N. 04928/2021REG.PROV.COLL.

N. 10639/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10639 del 2015, proposto dai signori LA IE EC, CL AG, PI CO, NN LM, AL EL, AR TT BA, IO LA, EL Di AS, RI SA, ET De CA, LO AG, BR NI, PA ND, NN RA De CO, RA SI, BR CO, IR OT, FI DO OT, RI UI CI, OL MO, LI AG, CL TT, FI RE, NC De SU, NN OL, CH CA, IT RI, RI RO RI, CL EC, IN D'FR, LO FA, RI GL FF, LA NN UN IA, LO ET, UI SA, TO LI, NN IT RA, RI CL Di AO, NT Di PE, RM OV LI, NT SC, IT EN, NN RI IO, AR US LA, RI CR Di AR, NE IN, AO AL, TE HI, RA ET, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio AL, RI CR Manni e Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Tomassetti in Roma, via US Gioacchino Belli n. 27;



contro

Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'economia e delle finanze, non costituito;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. 7452 del 25 maggio 2015, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021 il consigliere US Rotondo, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n.r.g. 10639/2015, gli appellanti (nel numero di 49) contestano la legittimità del decreto datato 10 maggio 2012, reso dal Ministero della giustizia, recante la sospensione della efficacia di altrettanti decreti ministeriali (corrispondenti a ciascuno degli odierni appellanti) emessi in data 27 luglio 2010, a mezzo dei quali era stata ricostruita, ex art. 28 d.lgs. n. 63 del 2006, la carriera economica di ciascuno dei 49 appellanti successivamente al loro inquadramento nella nuova carriera dirigenziale dell’Amministrazione penitenziaria.

2. Gli interessati (originariamente nel numero di 54) proponevano ricorso innanzi al T.a.r. per il Lazio articolando due autonomi motivi.

3. Il T.a.r. per il Lazio, sez. I quater , con sentenza n. 7452 del 25 maggio 2015:

- respingeva entrambi i motivi;

- compensava fra le parti le spese di lite.

4. Appellano la sentenza 49 degli originari ricorrenti (non hanno proposto appello i signori UN ET, NN PO, TR LI, IU SS, OL TR) che, nell’avversare la sentenza di primo grado, reiterano i motivi originari mediante articolazione di due complessi mezzi di gravame (da pagina 9 a pagina 21 del ricorso), sintetizzabili nelle seguenti censure.

4.1. Il giudice di prime cure, nonostante la richiesta di riunione di tre ricorsi depositata dai ricorrenti in data 26 febbraio, erroneamente ed illogicamente non avrebbe provveduto in tal senso. Ad avviso degli appellanti, la sentenza impugnata si porrebbe “in palese conflitto con la sentenza n. 7506/2015 con cui è stato deciso il ricorso n. 11491/2010” .

4.2. La motivazione è erronea poiché, “contrariamente a quanto paventa la sentenza impugnata, sussiste il diritto degli appellanti ad ottenere le differenze retributive maturate fino alla data odierna in ragione dell'omessa applicazione, da parte dell'Amministrazione, del citato art. 28 del D.Lgs. n.63/2006 all'atto del loro inquadramento a dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, con diritto agli interessi ed alla rivalutazione delle predette somme decorrenti da ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo ”.

4.3. Apoditticamente il ricorso di primo grado avrebbe respinto il gravame senza esaminare espressamente le censure dei ricorrenti avverso il provvedimento di sospensione dei decreti di ricostruzione della carriera, soprattutto per ciò che concerne:

a) l'apposizione di un termine certo ed ex lege limitato di sospensione;

b ) l'esposizione dei "gravi motivi" che, soli, giustificano il ricorso al potere previsto dall'art. 21 quater della legge n.241/1990 e s.m.i..

5. Si è

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