Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-05-24, n. 201803119
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2018
N. 03119/2018REG.PROV.COLL.
N. 03549/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3549 del 2015, proposto da
M M, rappresentato e difeso dall'avv. G C, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Sassari, alla via Principessa Iolanda n. 48, per mandato in calce all'appello, e quindi domiciliato ex lege in Roma, alla piazza Capo di Ferro n. 13, presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione II, n. 182 del 14 gennaio 2015, notificata il 2 febbraio 2015, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1276/2014, proposto per l'annullamento del trasferimento quale prima assegnazione dell'interessato al 32° Reggimento Carri in Tauriano con incarico di " carrista d'equipaggio ", e ogni atto presupposto, conseguente e connesso, nonché per il risarcimento dei danni, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l’avvocato dello Stato Russo per il Ministero della Difesa; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) Il signor M M, già volontario in ferma prefissata quadriennale, trasferito dal 15 febbraio 2012 da Altamura a Lecce per diverso dislocamento del Reparto 31° Reggimento Carri, a seguito di procedura selettiva e in quanto utilmente collocato nella graduatoria di merito è stato immesso nel ruolo dei volontari in servizio permanente effettivo dell’Esercito con decreto direttoriale n. 145 del 1° luglio 2013 con il grado di primo caporal maggiore con decorrenza giuridica dal 15 dicembre 2011 e amministrativa dal 15 gennaio 2013.
1.1) A seguito di messaggio del Comando in data 20 gennaio 2014, recante invito a indicare le sedi di gradimento, l’interessato rappresentava di essere già stato trasferito di autorità alla sede di Lecce in epoca successiva alla decorrenza giuridica retroattiva di immissione nel ruolo.
1.2) Con successivo messaggio del 13 marzo 2014 è stato quindi destinato quale prima assegnazione al 32° Reggimento Carri in Tauriano con incarico di "carrista d'equipaggio.
1.3) Con ricorso in primo grado n.r. 1276/2014 il signor M ha impugnato tale provvedimento deducendo con unico motivo:
Violazione di legge ed eccesso di potere
Premesso che l’Amministrazione, pur sollecitata, non si era espressa sui rilievi svolti in sede procedimentale, si contesta che il provvedimento possa costituire “ prima assegnazione ” di sede, tenuto conto della retrodatazione dell’incorporazione alla data del 15 dicembre 2011, e quindi della posteriorità del trasferimento da Altamura a Lecce, da considerare in effetti esso come primo trasferimento di autorità, laddove la destinazione alla nuova sede dovrebbe riguardarsi come un secondo e ulteriore trasferimento d'autorità.
1.4) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione ministeriale ha dedotto, a sua volta, l’infondatezza del ricorso.
2.) Con sentenza in forma semplificata n. 182 del 14 gennaio 2015, emanata all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame dell’incidente cautelare, il