Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-07-30, n. 201005034

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-07-30, n. 201005034
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201005034
Data del deposito : 30 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03957/2005 REG.RIC.

N. 05034/2010 REG.DEC.

N. 03957/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3957 del 2005, proposto da S L, rappresentato e difeso dagli avv. M G e C S, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale di Villa Pamphili n.59;

contro

Ministero dell'interno - Prefettura di Novara, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 00957/2004, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE CITTADINO EXTRACOMUNITARIO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il consigliere B R P e udito il Ministero convenuto l’ avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1). Con atto n. 944/IMM del 09.02.2002 il Prefetto della provincia di Novara respingeva l’ istanza di emersione di posizione di lavoro irregolare presentata dal sig. Luciano Sciannamea nell’ interesse del cittadino marocchino Zhannoufy Hamid, risultando quest’ ultimo “ scarcerato per fine pena per i reati di cui agli artt. 71 e 72 della legge 685/1975 (produzione detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) ”.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. Piemonte respingeva il ricorso avverso il diniego di regolarizzazione.

Il sig. Sciannamea ha proposto appello conto detta sentenza sottolineando, con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2005, che la sola denunzia per taluno dei reati di cui all’ art. 1, comma otto, lett. c), del d.l. n. 195/2002, non costituisce condizione preclusiva del perfezionamento del procedimento di regolarizzazione.

Il Ministero dell’interno si è costituito in resistenza.

2). Il ricorso è da respingere.

2.1). Nella specie non si verte in tema di sola denunzia per reati in materia di sostanze stupefacenti, ma si è in presenza di condanna che ha determinato l’ applicazione della pena detentiva.

Non si versa, quindi, nell’area precettiva all’ art. 1, comma otto, lett. c), del d.l. n. 195/2002, sanzionata da declaratoria di incostituzionalità nella parte in cui valorizza, quale indizio di pericolosità sociale, la sola denunzia all’ autorità di polizia cui non ha fatto seguito il dovuto accertamento di fondatezza in sede penale.

Trova, in conseguenza, applicazione la condizione impeditiva della legalizzazione del lavoro irregolare, essendo stata la colpevolezza accertata in esito a giudizio penale per reati riconducibili agli artt. 380 e 381 c.p.p.

L’appello va, quindi, respinto.

Le spese del giudizio devono essere compensate fra le parti ricorrendo per ciò i motivi di legge

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