Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-09-21, n. 201007006

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-09-21, n. 201007006
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201007006
Data del deposito : 21 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09706/2008 REG.RIC.

N. 07006/2010 REG.DEC.

N. 09706/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9706 del 2008, proposto da:
S G, rappresentato e difeso dall'avv. D S, con domicilio eletto presso la Segreteria della

VI

Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Prefettura di Cosenza - Ministero dell'nterno, Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza - Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZIONE I, n. 01154/2008, resa tra le parti, concernente della sentenza del TAR CALABRIA - CATANZARO - SEZ. I n. 01154/2008, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI DETENZIONE DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI (RIS.DANNI)..


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti la decisione interlocutoria n. 3287 del 25.5.2010 e gli atti depositati in ottemperanza alla medesima;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2010 il consigliere Gabriella De Michele, nessun difensore comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Torna all’esame del Collegio l’appello n. 9706/08, proposto dal signor Giuseppe Spagnolo avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, n. 1154 del 31.7.2008, con la quale era stato respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il provvedimento della Prefettura di Cosenza n. prot. 41555 del 16.10.2007, riferito a diniego di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. Nella propria difesa, l’appellante adombrava la sussistenza di un errore di fatto sulle circostanze, poste a base del provvedimento impugnato, con particolare riguardo ad una nota informativa dei Carabinieri di Paola (n. 42305 del 26.7.2007), non risultando a carico del medesimo signor Spagnolo alcun precedente penale ed alcuna pendenza giudiziaria, fatta salva la mera convocazione come testimone in un processo penale.

Per quanto sopra, con sentenza interlocutoria n. 3287/10 del 25.5.2010 veniva richiesto alla Prefettura di Cosenza di fornire “una più dettagliata ricostruzione dei presupposti di fatto del provvedimento impugnato”.

Con relazione depositata il 30.6.2010 (n. prot. 39084 in data 21.6.2010), la citata Prefettura illustrava come l’attuale appellante fosse stato destinatario di pregresse denunce – non seguite però da procedimento penale – e risultasse comunque segnalato per “assidua frequentazione di persone pregiudicate e socialmente pericolose” (due delle quali “anche sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di P.S.”), tutte nominativamente individuate e già coinvolte in giudizi penali “per reati contro la persona e contro il patrimonio, in materia di armi e di stupefacenti”.

Nella medesima relazione si specificava il carattere non occasionale delle frequentazioni anzidette, “a motivo delle varie, diverse, ripetute circostanze in cui lo Spagnolo è stato controllato o notato accompagnarsi e gravitare nell’ambito della stessa cerchia di persone…anche in epoca successiva all’adozione, in data 16.10.2007, del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti”.

Premesso quanto sopra – ed in assenza di ulteriori significative osservazioni del diretto interessato – il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto.

Non possono non essere condivise infatti, anche alla luce delle risultanze istruttorie in precedenza sintetizzate, le conclusioni della sentenza appellata, nella quale si sottolineano l’ampia discrezionalità del Prefetto e del Questore, in materia di rilascio e ritiro di licenze abilitanti al possesso di armi e munizioni, ex artt. 39 e 43 del R.D. 18.6.1931, n. 773 e la possibilità per gli stessi di attivare misure interdittive non solo in caso di accertata lesione, ma anche a fini di prevenzione della commissione di illeciti.

Appare di tutta evidenza, d’altra parte, l’insussistenza nel caso di specie dei vizi, prospettabili in sede di giudizio di legittimità avverso i provvedimenti discrezionali, risultando la misura interdittiva impugnata riconducibile a circostanze tali da escludere – in base a dati di comune esperienza – la piena affidabilità del soggetto interessato in ordine all’uso delle armi. Di tale inaffidabilità rende piena ragione, anche “per relationem”, la motivazione dell’atto dedotto in giudizio, con conseguente infondatezza delle prospettate censure di eccesso di potere.

L’appello deve quindi, conclusivamente, essere respinto;
nessuna decisione è richiesta in ordine alle spese giudiziali, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione appellata.

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