Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-04-14, n. 201601509
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N. 01509/2016REG.PROV.COLL.
N. 04468/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4468 del 2007, proposto dalla s.r.l. Societa' Hot Pontoil, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati G C D G ed A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C D G in Roma, piazza Mazzini, n. 27;
contro
La Provincia di Genova, in persona del legale rappresentante
pro tempore
;
nei confronti di
La s.r.l. Kerotris, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano e Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Liguria, n. 224/2007, resa tra le parti, concernente un ordine di lavori di messa in sicurezza di un impianto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Kerotris;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 il Cons. C S e uditi per le parti gli avvocati G C D G e Luigi Cocchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento dirigenziale n. 6150 del 20 novembre 2006, la Provincia di Genova - sulla base degli accertamenti disposti dall’A.R.P.A.L. in relazione all’inquinamento delle acque superficiali del torrente Riccò ed in particolare dell’accertata affinità chimica tra la sostanza oleosa riscontrata all’interno di un pozzo rinvenuto fra il capannone industriale nell’area ex Saden e la striscia di terreno occupata da un binario in disuso e quella rinvenuta nel torrente - ordinava alla società Kerotris s.r.l., gestore del sito dal quale proveniva l’inquinamento e ritenuta responsabile di quest’ultimo, e alla società Hot Pontoil s.r.l., proprietaria dell’area:
- di effettuare nei successivi sette giorni, lo svuotamento e la pulizia del pozzo ubicato in area ex Saden;
- di predisporre, nei successivi trenta giorni, idonee misure di messa in sicurezza del sito tali da impedire il verificarsi di nuovi trafilamenti di sostanze oleose nel torrente Riccò;
- di presentare, nei successivi sessanta giorni, alle amministrazioni competenti un piano di caratterizzazione del sito.
2. Con la sentenza n. 224 del 9 febbraio 2007, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sez. I, accogliendo il ricorso proposto dalla società Kerotris s.r.l., annullava in parte qua l’ordinanza impugnata, ritenendo che dagli atti depositati non emergeva «alcun elemento oggettivo che suffraghi – nel limite minimo necessario come sopra specificato – la responsabilità della ricorrente, omissione espressamente denunciate nei motivi di censura», sottolinendo che la messa in sicurezza del sito era stata comunque realizzata (sicché non sussisteva il pericolo di inquinamento né un danno immediato per l’ambiente) e «salvo ed impregiudicato ogni altro ulteriore provvedimento che l’amministrazione sulla scorta di ulteriori accertamenti istruttori vorrà adottare».
3. La s.r.l. Hot Pontoil ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentando «1) Erroneità della sentenza per difetto di istruttoria, illogicità della motivazione» e «2) Violazione della L. n. 1034/1971 e dell’art. 273 c.p.c.».
Sotto un primo profilo, la società ha rilevato che, essendo rientrata in possesso dell’area in cui insiste il sito da cui proviene l’inquinamento solo nel febbraio 2006 e non avendo svolto da quella data alcuna attività di movimentazione di olii minerali, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, sulla base di un inadeguato apprezzamento della documentazione versata in atti, la causa dell’inquinamento accertato si sarebbe dovuta addebitare proprio alla Kerotris s.r.l..
Infatti, nella zona non sarebbero esistite altre possibili fonti di provenienza degli olii del tipo rinvenuto nelle acque del torrente Riccò e in ogni caso gli eventuali dubbi sull’effettivo soggetto responsabile dell’inquinamento avrebbe reso necessario l’espletamento di una consulenza tecnica ovvero di una verificazione, ma non avrebbe potuto giustificare l’annullamento dell’ordinanza impugnata per la asserita mancata prova della responsabilità dell’inquinamento da parte della Kerotris s.r.l.
Sotto altro profilo, la società appellante ha dedotto la sussistenza di un grave vizio di procedura, giacché i primi giudici avrebbero dovuto riunire il ricorso proposto dalla s.r.l. Kerotris (NRG. 70/2007, in relazione al quale è stata emessa la sentenza impugnata) a quello da essa stessa proposto avverso l’ordinanza della Provincia di Genova (NRG. 86/2007), per la loro connessione soggettiva e oggettiva, circostanza che ne avrebbe imposto la trattazione e la decisione congiunta.
La Provincia di Genova non si è costituita in giudizio.
Ha resistito al gravame la s.r.l. Kerotris, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone pertanto il rigetto.
4. Nell’imminenza dell’udienza di discussione, le parti hanno illustrato con apposite memorie le rispettive tesi difensive, replicando a quelle avverse.
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è infondato e deve essere respinto.
5.1. Ragioni di ordine logico – sistematico inducono la Sezione ad esaminare innanzitutto il secondo motivo di gravame, con il quale l’appellante ha dedotto un vizio della sentenza impugnata a causa del mancato provvedimento di riunione di due ricorsi, quello deciso con la sentenza oggetto del presente gravame (NRG. 70/2007) proposto da Kerotris s.r.l. e quello proposto dalla stessa Hot Pontoil s.r.l. (NRG. 86/2007), avverso lo stesso provvedimento dirigenziale n. 6150 del 20 novembre 2006, della cui legittimità si controverte.
Il motivo è infondato.
Per un consolidato indirizzo giurisprudenziale, i provvedimenti in tema di riunione (o meno) di processi, previsti dagli art. 273 e 274 c.p.c., hanno carattere meramente preparatorio, sono privi di contenuto decisorio e sono insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale pendono i procedimenti (Cass. Civ., sez. II, 20 luglio 2001, n. 9906;sez. VI, 18 novembre 2014, n. 24496;SS.UU. 6 febbraio 2015, n. 2245).
5.2. Con il primo motivo di gravame l’appellante, proprietaria dell’area, ha contestato la decisione dei primi giudici che ha escluso la responsabilità di Kerotris S.p.A. per l’inquinamento di cui si discute, a suo avviso frutto di un inadeguato esame della documentazione probatoria e comunque di una insufficiente istruttoria, sostenendo che in ogni caso essa si sarebbe dovuta considerare responsabile dell’inquinamento stesso.
La censura deve essere respinta.
5.2.1. In punto di fatto, come emerge dalla documentazione in atti, occorre rilevare che:
a) Hot Pontoil s.r.l. (attuale appellante), proprietaria dell’area, concluse un contratto di affitto d’azienda in data 19 novembre 2002 con la s.r.l. Kerotris, in particolare della «l’azienda costituita dal complesso dei beni di sua proprietà, organizzati per l’esercizio del deposito di oli combustibili sito in Genova, via alla Ferriera di Pontedecimo n.