Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-11-30, n. 202310364
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 10364/2023REG.PROV.COLL.
N. 01602/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2022, proposto da
D M, rappresentato e difeso dagli avvocati A D G e L M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Presidenza della Repubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti
G C, Guerriero A, Marco Raffaello, Podesta' Giuseppe, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima bis , n. 9855/2021, resa tra le parti il 20 settembre 2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e della Presidenza della Repubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il Cons. M S B e uditi per le parti gli avvocati A D G e Vincenzina Maio dell'Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. 1 Il sig. D M, arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri in data 23 giugno 2003, quale allievo ufficiale in ferma prefissata; nominato tenente con anzianità assoluta 15 settembre 2003 e destinato, dal 12 ottobre 2003, presso il Comando regionale Carabinieri Emilia Romagna di Bologna con il grado di tenente ufficiale in ferma prefissata del ruolo tecnico – logistico in ferma prefissata per 18 mesi; ammesso dal 14 gennaio 2006 alla ferma volontaria di un anno (quale vincitore dell’apposito concorso bandito il 22 dicembre 2005); avendo chiesto di usufruire della stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519, della legge 24 dicembre 2006, n. 296 ed essendo stato trattenuto in servizio dall’amministrazione, partecipava alla procedura speciale per la stabilizzazione di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri per gli anni 2007 e 2008, indetta con il Decreto del Ministero della Difesa n. 14/09 del 12 gennaio 2009, e, superatala, giusta Decreto del Ministero della Difesa n. 152/09 del 30 giugno 2009, conseguiva la nomina a “… tenente in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri con anzianità assoluta e decorrenza assegni 31 dicembre 2007”.
1.2. Con Decreto Dirigenziale del 24 gennaio 2011, notificato l’11 febbraio 2011, l’ufficiale veniva promosso al grado di Capitano con anzianità assoluta (nel grado) e decorrenza degli effetti amministrativi dal 31 dicembre 2008.
1.3. Successivamente, con d.P.R. del 17 dicembre 2012, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 2719 del 10 maggio 2012 (che aveva accolto il ricorso proposto da alcuni vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 18 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico – logistico dell’Arma dei Carabinieri, indetto con decreto dirigenziale n. 94/08 del 23 aprile 2008, e per l’effetto annullato il decreto di nomina dei controinteressati, partecipanti alla procedura speciale indetta per il 2007, limitatamente alla loro decorrenza, ritenendo per gli stabilizzandi illegittima la decorrenza alla data del 31 dicembre 2007, laddove per gli stabilizzati la decorrenza era stata legittimamente fissata alla data del decreto di approvazione della graduatoria), la decorrenza dell’anzianità degli ufficiali passati in servizio permanente per effetto della stabilizzazione di cui alla predetta legge del 24 dicembre 2006 veniva rideterminata al 30 giugno 2009 (data di approvazione della graduatoria).
E’ da chiarire che la predetta sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2719 del 10 maggio 2012 è stata annullata dalla sentenza della stessa sezione n. 3304 del 2 luglio 2014, in accoglimento di un ricorso per opposizione di terzo proposta da alcuni ufficiali beneficiari della procedura di stabilizzazione.
2. Avendo avuto formale comunicazione dall’Amministrazione di quanto sub 1.3, l’ufficiale de qua , con ricorso notificato in data 14 gennaio 2014 e successivi motivi aggiunti, chiedeva al T.A.R. Lazio l’annullamento e/o la disapplicazione del d.P.R. del 17 dicembre 2012, del Decreto del Ministero della Difesa n. 14/09 del 12 gennaio 2009, del Decreto Dirigenziale del 21 gennaio 2011, recante la sua promozione al grado di Capitano, e degli atti presupposti e consequenziali; chiedeva altresì l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità̀ assoluta a far data dal 15 settembre 2003, o in subordine a far data dal 31 dicembre 2007, all’inquadramento nel grado di Capitano a decorrere dal 15 settembre 2004 o, in subordine, dal 31 dicembre 2008, ed alle differenze retributive maturate in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato.
A sostegno della domanda deduceva: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 C.C. – Violazione dei limiti soggettivi del giudicato amministrativo – Violazione e falsa applicazione del principio “ Res inter alios iudicata tertio non nocet ” – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti”; 2) “Sul mancato riconoscimento dell’anzianità assoluta da ufficiale in servizio permanente dal 15.9.2003 e sul diritto dell’odierno ricorrente ad essere inquadrato nel ruolo di capitano a partire dal 15.9.2004 - Violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo indeterminato – Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 6.9.2001, n. 368 di attuazione della direttiva n. 1999/70/CE – Violazione dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Violazione del D. Lgs. 5.10.2000, n. 298”; 3) “In via subordinata rispetto al motivo sub 2: Violazione e falsa applicazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva comunitaria 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo indeterminato – Violazione e fala applicazione del D. Lgs. 6.9.2001, n. 368, di attuazione della direttiva n. 1999/70/CE – Violazione dell’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Violazione del D.P.R. 29.12.2007 e del D.D. 14/2009 – Violazione del principio di proporzionalità”; 4) “Sull’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il 100% della retribuzione spettante ai tenenti in servizio permanente sin dalla data di ingresso nell’arma in ferma prefissata”.
3. L’adito Tribunale con la sentenza segnata in oggetto, nella resistenza delle intimate amministrazioni, ha:
- preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, in quanto l’azione spiegata era volta “…a tutelare posizioni di diritto soggettivo afferenti al rapporto di lavoro non privatizzato e, per questo non assoggettate al termine decadenziale previsto per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi”;
- accolto in parte nel merito la domanda, accertando, sulla scorta di uno specifico precidente giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2021, n. 4965) ed in generale dell’applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E., l’anzianità assoluta della parte ricorrente nel grado di Tenente a far data dal 15.9.2003, il diritto all’inquadramento nel grado di Capitano a decorrere dal 31.12.2008 e condannando l’Amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive;
- respinto la domanda di riconoscimento del diritto al grado di capitano dal 15 settembre 2004.
4. Con rituale atto di appello l’interessato ha chiesto la riforma della predetta sentenza nella sola parte in cui ha accerta il suo diritto ad essere inquadrato nel grado di Capitano a decorrere dal 31.12.2008, invece che dal 15 settembre 2004 ed a tal fine ha lamentato “ Error in iudicando e in procedendo – Diritto dell’odierno