Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-07-15, n. 201503541
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 03541/2015REG.PROV.COLL.
N. 08528/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8528 del 2013, proposto da:
Comune di Castelfranco Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. P M e L M, con domicilio eletto presso L M in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
contro
-OMISSIS- e -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00435/2013, resa tra le parti, concernente diniego integrazione retta assistenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il Cons. A P e udito per la parte appellante l’avvocato Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Comune di Castelfranco Veneto ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 435/2013, che ha accolto il ricorso proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, tra loro fratelli, per l'annullamento della nota del Comune di Castelfranco Veneto - Servizi Sociali prot. n. 17281 dell'8.6.2012 e del provvedimento del Comune del Castelfranco Veneto - Servizi Sociali prot. n. 21973 del 20.7.2012, concernenti diniego della integrazione economica per la retta di ricovero del signor -OMISSIS-.
2. - La sentenza del TAR afferma che “l’art. 3 comma 2-ter del Dlgs. n. 109/98 ha introdotto un principio, immediatamente applicabile e derogatorio, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito con handicap permanente grave o ultra sessantacinquenne la cui non autosufficienza fisica o psichica sia accertata dalle aziende unità sanitarie locali”. La entenza richiama al riguardo la sentenza del Consiglio di Stato, III Sezione,. n. 4594/2012 di conferma della sentenza dello stesso Tribunale n. 56/2012, giudicando quindi illegittimo il provvedimento di diniego che mira a considerare il reddito dell’intero nucleo familiare. La sentenza nega inoltre che l’esistenza di un obbligo contrattuale assunto con la struttura di ricovero precluda la possibilità di ottenere, ove dovuta, un’integrazione economica da parte del Comune (cfr. C.d.S. Sezione III, n. 657/2012). Essendo prevalente nella patologia sofferta - -OMISSIS-– la parte assistenziale, la stessa sentenza conferma l’ obbligo di provvedere in capo all’ente locale e non al servizio sanitario nazionale (cfr. Cds, III, n. 3997/2012), riconoscendo la legittimazione alla richiesta verso il Comune anche alla sorella dell’assistito, in quanto soggetto il cui reddito, in caso di diversa interpretazione, sarebbe comunque considerato al fine del pagamento della retta.
3. - Il Comune appellante osserva che l’orientamento giurisprudenziale al quale la sentenza del TAR ha aderito è stato radicalmente rivisto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3574/2013, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 296/2012, la quale, premesso che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 109/1998 non fissa un livello essenziale delle prestazioni sociali a norma dell’art.117 Cost., sancisce l’opposto principio che non è venuto meno l’obbligo del nucleo familiare dell’assistito previsto dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 109/1998 di concorrere agli oneri per la erogazione delle prestazioni sociali per i disabili gravi attraverso la dichiarazione ISEE. Inoltre il TAR ha errato anche nell’applicazione dell’art. 3 septies, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.502/1992, e dell’art. 3, comma 3, del DPCM 14 febbraio 2001, ritenendo che per la patologia sofferta dal signor -OMISSIS- fosse prevalente la componente socio-assistenziale. L’art. 3 septies predetto affida alla competenza funzionale dei Comuni le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria demandando al successivo DPCM la precisazione dei criteri di applicazione e di finanziamento. Il DPCM 14 febbraio 2001 sancisce il principio della partecipazione alla spesa come stabilito dai Comuni per le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. Restano a carico del Servizio sanitario nazionale solo le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria. La questione ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 3997/2012 va risolta in punto di fatto. Al riguardo vale l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e del giudice amministrativo, secondo il quale, quando oltre alle prestazioni socio-assistenziali sono erogate anche prestazioni sanitarie, l’intera attività va considerata di rilievo sanitario, come avviene nel caso del signor -OMISSIS-.
Con successiva memoria depositata in data 10 febbraio 2014 il Comune appellante ribadisce le considerazioni già svolte aggiornando quanto ai motivi di cui alla prima parte dell’appello dell’appello la giurisprudenza con il richiamo alla recentissima sentenza del Consiglio di Stato, terza Sezione, n. 99/2014, che conferma e rafforza l’orientamento della già richiamata sentenza della stessa Sezione n. 3574/2013.
4. – La causa è stata chiamata ed è stata trattenuta in decisione nella udienza pubblica del 13 marzo 2014.
5. – L’appello è accolto in parte e in parte deve considerarsi inammissibile per estraneità all’oggetto del giudizio.
5.1. – Deve preliminarmente definirsi l’oggetto del giudizio quale è delimitato dagli atti impugnati dal ricorso in primo grado, rispetto ai quali la legittimazione passiva del Comune è fuori da ogni possibile dubbio, trattandosi di atti dello stesso Comune che non respingono la competenza, ma statuiscono nel merito. Gli atti impugnati – prescindendo a questi fini dalla loro diversa natura – convergono nel respingere la richiesta di integrazione economica della spesa assistenziale connessa alla degenza del signor --OMISSIS- e nel richiedere la necessaria documentazione sui redditi dell’interessato e del nucleo familiare, affermando che la richiesta potrà essere presa in considerazione solo dopo che sia stata accertata la impossibilità dell’interessato e della congiunta richiedente di provvedere. L’oggetto della controversia quale definito dal ricorso in primo grado non ricomprende pertanto la questione della natura della patologia in questione e la spettanza degli oneri di natura pubblica, tra il Comune e la ASL competente per territorio, che non è stata neppure chiamata in giudizio in primo grado, a conferma della oggettiva delimitazione della controversia derivante dal ricorso: non si pone pertanto una questione di integrazione del contraddittorio in primo grado. La seconda parte dell’appello concernente la violazione dell’art. 3 septies, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 3, comma 3, del