Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-01-11, n. 201600047
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Testo completo
N. 00047/2016REG.PROV.COLL.
N. 09101/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9101 del 2012, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via P.L. da Palestrina, 63;
contro
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. L F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, 27;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III ter, n. 4692/2012, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto alla corresponsione della differenza tra gli interessi effettivamente maturati sui fondi di previdenza a capitalizzazione rispetto a quelli legali corrisposti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 17 settembre 2015 il consigliere A P e uditi per parte ricorrente l’avvocato Luciani per delega dell’avvocato Pirrongelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, e di avere optato, a seguito del regolamento del 16 marzo 1970, per l’iscrizione alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali con intestazione dei relativi fondi di previdenza e capitalizzazione, e di avere percepito sugli stessi gli interessi nella misura del tasso legale, agisce in giudizio per il riconoscimento del proprio diritto a percepire la differenza fra gli interessi maggiori, effettivamente maturati sui suoi fondi di previdenza, e quelli legali effettivamente corrisposti dalla Cassa.
La sentenza qui impugnata ha rigettato il ricorso di primo grado.
Nemmeno il ricorso in appello può trovare accoglimento alla luce del precedente della Sezione, 15 novembre 2006, n. 6718.
Allorché, con D.I. 16 marzo 1970, fu ridisciplinato il trattamento previdenziale del personale della Camera di commercio, mentre fu disposta l’iscrizione obbligatoria alla C.P.D.E.L. del personale assunto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento tipo, fu riconosciuta, a quello già in servizio alla stessa data, la facoltà di optare per il nuovo trattamento obbligatorio o per il mantenimento di quello in atto, costituito dal fondo di previdenza a capitalizzazione; fu altresì prevista, con apposita disposizione contenuta nell’art. 76 del regolamento tipo, la liquidazione del trattamento maturato e l’accreditamento delle somme così determinate in appositi “conti individuali,” dai quali sarebbero state prelevate le somme necessarie per il riscatto dei servizi pregressi, privi della valutazione del trattamento C.P.D.E.L., mentre l’eventuale eccedenza sarebbe stata accreditata ai conti individuali ed investita in buoni postali fruttiferi, da consegnare ai dipendenti all’atto della definitiva cessazione dal servizio.
Dopo successive modifiche, da ultimo, a seguito dell’emanazione del D.I. del 31 maggio 1979, è stato previsto che, in caso di riscatto totale, l’ammontare del fondo vincolato al riscatto dei servizi pregressi sarebbe stato versato all’interessato entro sessanta giorni dalla data di versamento della prima rata di riscatto e che su tali somme sarebbero spettate, con decorrenza dalla data dei provvedimenti con cui erano stati disposti gli accantonamenti sui conti individuali, interessi legali composti fino alla data di versamento della prima rata di riscatto. Ed è proprio in relazione a tale disciplina che la Sezione, ha più volte ritenuto non conforme a legge il comportamento di diverse Camere di commercio, che avevano accreditato le somme risultanti dalla liquidazione dei fondi di previdenza, nei confronti dei soggetti optanti, su conti bancari individuali, dai quali avevano,