Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-30, n. 202204308

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-30, n. 202204308
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204308
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 04308/2022REG.PROV.COLL.

N. 09309/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9309 del 2021, proposto dall’avvocato -OMISSIS- in qualità di Procuratore Speciale della signorina -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

nei confronti

della Regione Puglia, non costituita in giudizio,

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, nel ricorso proposto per l’accertamento del diritto della ricorrente (odierna appellante) ad accedere ai documenti richiesti e, per l’effetto, per la condanna dell'ASL di Taranto a rilasciare copia dei seguenti documenti indicati nella istanza di accesso del -OMISSIS-: “prenotazione -OMISSIS-e relativa prescrizione numero -OMISSIS-”.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022, il Cons. A D M e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

L’appellante, in qualità di procuratore speciale della figlia, chiedeva all’ASL di Taranto l’ostensione degli atti fondanti la pretesa creditoria dell’ASL per mancata disdetta di prenotazione per prestazioni mediche, cioè la “ prenotazione -OMISSIS-e relativa prescrizione numero -OMISSIS- ”.

Nel silenzio dell’Amministrazione, ha agito, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per l’ostensione dei predetti atti con ricorso notificato l’8 febbraio 2021, sia all’ASL di Taranto che alla Regione Puglia.

In data 24 maggio 2021, l’ASL si è costituita in giudizio ed ha depositato il riscontro all’accesso, fornito con pec prot. -OMISSIS-;

Con la sentenza TAR per la Puglia avversata in questa sede, il giudice di prime cure, ritenuto che quanto depositato dall’ASL fosse effettivamente satisfattivo delle pretese di parte ricorrente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese “ considerata la tipologia seriale della causa ”.

Avverso tale sentenza insorge l’odierna appellante, limitatamente alla parte in cui dispone per la compensazione delle spese, precisando che:

1) in data 9 aprile 2021 (cioè due mesi dopo l’iscrizione a ruolo e in previsione della udienza camerale fissata per il 16 giugno 2021) la resistente USL inviava alla ricorrente solo parte dei documenti richiesti, e cioè la prenotazione n. -OMISSIS-, affermando di non essere in possesso

della restante documentazione di riferimento, cioè della prescrizione n. -OMISSIS-;

2) prima della udienza proponeva all’Ente una definizione transattiva, ma la ASL di Taranto preferiva far decidere la causa;

3) chiedeva all’adito TAR Lecce di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Ente resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di soccombenza virtuale.

Deduce in particolare:

1) Omessa e/o apparente e/o errata e illogica motivazione del capo della sentenza che dispone la compensazione delle spese di lite. perché l’Ente convenuto, rimasto inadempiente alla richiesta di accesso, ha inviato (parte) dei documenti 4 mesi dopo la richiesta e 2 mesi dopo l’iscrizione

a ruolo della causa, cioè dopo aver costretto la ricorrente ad adire la Autorità;

2) Violazione del principio della soccombenza in relazione alla circostanza che il giudice di primo grado ha disposto tra le parti la compensazione delle spese processuali, anziché disporne la rifusione a carico della parte (anche solo virtualmente) soccombente.

Si è costituita in giudizio l’ASL di Taranto precisando di avere prodotto tutta la documentazione in suo possesso e che controparte avrebbe potuto reperire la documentazione attestante la prenotazione, ovvero il modulo di prenotazione, attraverso l’accesso diretto ai diversi canali informativi che l’ASL di Taranto mette a disposizione degli utenti interessati. Prova ne è il fatto

che nella stessa lettera di recupero ticket aslina si precisa che “... Le ulteriori informazioni possono essere acquisite rivolgendosi a: numero verde 800252236 ”.

All’udienza del 12 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio osserva che:

- l’Amministrazione non ha dato sollecito riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata dall’interessata;

- l’istanza è stata evasa ben oltre l’iscrizione a ruolo della causa nel giudizio di primo grado;

- l’interessata ha proposto una definizione transattiva del contenzioso ma la ASL di Taranto ha preferito far decidere la causa.

Non è dubbio, pertanto, il comportamento poco diligente dell’Amministrazione che avrebbe potuto evitare il contenzioso se solo si fosse premurata di evadere tempestivamente la richiesta di accesso agli atti presentata dall’appellante nella qualità di procuratore speciale della figlia.

Ne consegue che, nel caso di specie, vada dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione e, conseguentemente, che la stessa vada condannata al pagamento delle spese processuali.

L’articolo 26 del c.p.a., salvo che per aspetti qui non in rilievo, reca un esplicito rinvio alle disposizioni del codice di rito per la definizione del regime delle spese processuali. Il suindicato sistema è incentrato sul principio generale secondo cui la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte risultata vittoriosa.

Tale principio, a mente dell’articolo 92 del c.p.c., patisce eccezione e può, dunque, essere derogato con la diversa regola della cd. compensazione definita dall’art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, secondo cui le spese potevano essere compensate nei soli casi di “...soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ”.

Tale disposizione, con sentenza della Corte costituzionale 7 marzo-19 aprile 2018, n. 77, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento appare di tutta evidenza come ogni eccezione al principio della soccombenza, ancorché non riconducibile alle fattispecie tipiche indicate dal legislatore, può trovare ingresso in sentenza sempreché adeguatamente motivata, in modo che si comprendano l’ iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di sostanziale equità) su cui essa si fonda e che rifletta argomentazioni coerenti con le coordinate normative soprarichiamate.

Si soggiunge, inoltre, che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessata materia del contendere non esime il giudice procedente dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali;
pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824).

Tanto premesso, e venendo al caso qui in rilievo, non può dubitarsi della ricorrenza di una situazione di soccombenza cd. virtuale in capo all’ASL di Taranto ed, inoltre, dalla motivazione della sentenza appellata non emerge alcun elemento dal quale sia possibile dedurre la sussistenza di “ giusti motivi ” sui quali poter fondare la ‘deroga’ al c.d. “principio della soccombenza” (tali non potendo considerarsi quelli individuati con il generico richiamo alla natura asseritamente “ seriale ” della causa).

Per le ragioni che precedono, l’appello risulta fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese.

Le spese dei due gradi del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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