Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-06-28, n. 202205376
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 05376/2022REG.PROV.COLL.
N. 07018/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA IIANA
IN NOME DEL POPOLO IIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7018 del 2021, proposto dal Comune di Lecco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Pozzi Virginio Strade s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L P ed E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dell’ATS Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore , dell’Arpa Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , dell’Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale, in persona del legale rappresentante pro tempore , della Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , e del Parco Adda Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1031/2021, resa tra le parti, pubblicata il 22 aprile 2021, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1289/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecco e della Pozzi Virginio Strade s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato M B, l’avvocato Claudio Cataldi su delega dell’avvocato A G e l’avvocato Antonella Giglio su delega dell’avvocato L P;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Lombardia, notificato il 21 luglio 2020 e depositato il 23 luglio 2020, il Comune di Lecco esponeva:
- che in data 29 ottobre 2018 la società Pozzi Virginio Strade s.r.l. aveva presentato alla Provincia di Lecco – quale Ente delegato dalla Regione Lombardia – un’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento/recupero/stoccaggio di rifiuti non pericolosi (messa in riserva-R13) nel Comune di Lecco, via ai Molini, n. 5, su porzione di area scoscesa (pareti rocciose di cava dismessa) situata all’interno del t.u.c. (tessuto urbanistico consolidato) e ricompresa nell’ambito di trasformazione urbana ATU 01 (Chiuso – area ex cava), con destinazione d’uso residenziale dal vigente p.g.t. comunale;
- che nell’area in questione, a seguito di sopralluogo congiunto eseguito in data 4 febbraio 2020, erano emersi manufatti abusivi, di cui era stata ordinata la demolizione con ordinanza comunale n. 16/2020, ed era stato altresì avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di misure interdittive all’utilizzo della struttura;
- che la Provincia di Lecco, dopo quattro riunioni della conferenza di servizi e nonostante il parere urbanistico contrario espresso dal Comune di Lecco, aveva rilasciato la richiesta autorizzazione unica ambientale in data 1° giugno 2020.
1.1. Il Comune di Lecco, pertanto, impugnava, unitamente al presupposto verbale della conferenza di servizi del 18 maggio 2020, il provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco prot. n. 29961 del 1° giugno 2020, di rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, in favore della Pozzi Virginio Strade s.r.l., per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi nel Comune di Lecco, in via Molini, n. 5.
2. Il ricorso di primo grado era articolato nei seguenti quattro motivi:
i) mancata partecipazione procedimentale dell’Ente Pardo Adda Nord, eccesso di potere, violazione dell’art. 14, comma 5, della legge n. 241/1990, dell’art. 208, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, in quanto anche l’ente Parco Adda Nord “avrebbe dovuto essere invitato a partecipare alla conferenza di servizi (istruttoria) dalla quale è scaturita la qui gravata autorizzazione ambientale ” (pag. del ricorso), considerato che “ il sedime di ubicazione dell’impianto de quo è costituito da un’area, in territorio del comune di Lecco, prossima e/o adiacente al perimetro dell’area protetta regionale del Parco naturale dell’Adda Nord […]; in particolare, l’area d’intervento è posta sia a diretto confine (Nord-Est) con porzione del territorio del parco regionale […], sia in stretta prossimità […] del nucleo storico di Chiuso […] ambito anch’esso ricompreso nel parco […]” (pag. 5 del ricorso);
ii) incompatibilità dell’impianto di trattamento rifiuti autorizzati con le (non valutate) previsioni di tutela del territorio sia del p.t.c. provinciale che del p.t.c. del Parco Adda Nord; eccesso di potere, in quanto l’area di intervento ricade fra le c.d. “ zone tampone ” facenti parte integrante della “ Rete Ecologica Provinciale ”, disciplinata dall’art. 61 delle n.t.a. del p.t.c.p. provinciale, ove si prevede che sono da evitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e di alto impatto ambientale, come anche previsto dall’art. 27 delle n.t.a. del suddetto p.t.c.p. e dall’art. 5 delle n.t.a. del p.t.c. del Parco Adda Nord, considerato comunque che il valore di variante allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 6 dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, non può comunque derogare alla pianificazione sovracomunale;
iii) non consentito effetto di variante al p.g.t. in difetto dell’assenza comunale ed in presenza di una industria insalubre di prima classe; eccesso di potere, in quanto, nonostante il Comune di Lecco avesse espresso parere contrario con d.c.c. n. 6 del 24 febbraio 2020, la Provincia di Lecco, sulla base della maggioranza espressa in sede di conferenza di servizi, ha rilasciato l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, senza considerare che “ l’effetto di variante urbanistica di cui al citato comma 6 [dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, n.d.e.] non possa