Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-02-11, n. 202501099

CS
Inammissibile
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-02-11, n. 202501099
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501099
Data del deposito : 11 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/02/2025

N. 01099/2025REG.PROV.COLL.

N. 05961/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5961 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Patta e Donato Marongiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Rosanna Patta in Cagliari, via Sonnino n. 84;



contro

Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona dei rispetti Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti in data 27/12/2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino;

Viste le richieste di passaggio in decisione della causa presentate da -OMISSIS- e dal GSE;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2012 per l'impianto fotovoltaico denominato "Podda Assemini", di potenza pari a 31,10 kW, ubicato in Assemini, Strada-OMISSIS- sn, identificato con il numero 1005666, soggetto responsabile -OMISSIS-

1.1. In particolare, con l’atto introduttivo sono stati impugnati:

- il provvedimento GSE di cui alla comunicazione di rigetto dell’istanza di ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del DM 5 luglio 2012 inviata in data 30.01.2013 prot. GSE/FTVA20130245570 del 28.01.2013;

nonché, in via subordinata:

- l’art. 4, comma 5, lett. d) del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 luglio 2012, nella in parte in cui prevede che “ La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, il seguente criterio di priorità: … d) “impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/SEE ”;

- l’art. 2.4 delle Regole applicative per l’iscrizione ai Registri e per l’accesso alle tariffe incentivanti D.M. 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) del 7 agosto 2012, nella parte in cui prevede che la formazione della graduatoria è redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati all’art. 4 comma 5 del Decreto, di seguito elencati: … “ d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/SEE ”;

- l’art. 4, comma 3 del Decreto nella parte in cui prevede che “…. Non è consentita, successivamente alla chiusura del registro, l’integrazione dei documenti e delle informazioni presentati ”.

- l’art. 2.4 delle citate Regole applicative nella parte in cui prevede che “ Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine a asseriti errori commessi all’atto della richiesta di iscrizione al Registro dal Soggetto Responsabile, non potendosi invocare, data la natura della procedura e i principi stabiliti dal Decreto all’art.4, comma 3, il principio del soccorso amministrativo ”;

- l’art. 2.2.4 delle medesime Regole applicative nella parte in cui prevede che “ In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà la richiesta di iscrizione al Registro sottoscritta ai sensi del DPR 445/00 dal Soggetto Responsabile a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso saranno tenuti in considerazione ”;

- l’art. 2.2.4, comma 10, Regole applicative nella parte in cui recita “ L’art. 4, comma 3 del Decreto vieta, successivamente alla chiusura del Registro, l’integrazione e/o la modifica dei documenti e/o delle informazioni contenute nella richiesta di iscrizione, non risultando dunque prevista, né consentita l’eventuale istanza del Soggetto Responsabile volta a rettificare o completare la richiesta già presentata ”;

- tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso, per quanto occorra, il preavviso di rigetto GSE/P20130102886 del 10.05.2013.

2. I fatti storici rilevanti ai fini di causa si riassumono così come segue.

2.1. In data 17 settembre 2012 il signor -OMISSIS- (d’ora in poi anche Soggetto Responsabile) ha presentato per l’impianto fotovoltaico di nuova costruzione di cui sopra richiesta di iscrizione al registro per gli impianti fotovoltaici, dichiarando, ai fini della formazione della graduatoria (criteri di priorità previsti dal D.M. 5 luglio 2012): « k) che l’impianto è realizzato con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese membro dell’UE/SEE (art. 2, comma 1, lett. 2 v del D.M. 5 luglio 2012) ;» e « m) che l’impianto è asservito a un’attività produttiva (vedi definizione contenuta nelle “Regole Applicative del D.M. 5 luglio 2012”) ».

2.2. In data 28 gennaio 2013 ha presentato richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante al GSE, dichiarando, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 23 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: « n) che l’impianto è installato su un edificio a destinazione produttiva, come definito nelle “Regole Applicative del D.M. 5 luglio 2012”, non soggetto all’obbligo di certificazione energetica » e « p) che le componenti principali dell’impianto sono realizzate esclusivamente all’interno di un Paese membro dell’UE/SEE (art. 2, comma 1, lett. v del D.M. 5 luglio 2012 ».

2.3. Ravvisandone l’incompletezza e/o la difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento, il GSE, con nota del 13 marzo 2013, ha richiesto al Soggetto Responsabile di trasmettere entro 30 giorni « l’ulteriore documentazione completa e priva di inesattezze tecniche », cui l’interessato ha dato riscontro in data 10 aprile 2013.

2.4. Con nota del 10 maggio 2013, il GSE ha comunicato il preavviso di rigetto, osservando che: « l’impianto non è stato realizzato con componenti realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. L’impianto in oggetto, infatti, è costituito da moduli fotovoltaici marca REC SOLAR, modello 235PE, composti da wafer prodotto in UE/SEE, le cui fasi di lavorazione sono state eseguite in un paese extra UE/SEE, in difformità da quanto previsto dal Decreto all’art. 2, comma 1, lettera v) » e che « per l’impianto operante in regime di cessione parziale, non è stato possibile verificare che lo stesso alimenti le 3 utenze di un edificio o fabbricato destinato ad attività produttive al cui interno si svolga un’attività di produzione ».

2.5. In data 20 maggio 2013, il Soggetto Responsabile ha inviato le proprie osservazioni.

2.6. Con provvedimento del 14 giugno 2013, il Gestore ha comunicato il rigetto della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 luglio 2012, precisando che « le osservazioni presentate soddisfano le condizioni necessarie al fine del rispetto del criterio di priorità dettato dall’art.4, comma 7, ma confermano il mancato rispetto dei criteri di cui all’art.4, comma 5 lett. d) e f) del Decreto, in base ai quali l’impianto è stato ammesso in graduatoria »

2.7. Con ricorso notificato il 28 settembre 2013, il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in parola e, in subordine, l’art. 4, commi 3 e 5, lett. d), D.M. 5 luglio 2012, gli artt. 2.2.4 e 2.4 delle Regole applicative per l’iscrizione ai registri, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al provvedimento impugnato e, in particolare, il preavviso di rigetto, articolando cinque motivi di impugnazione (estesi da pagina 13 a pagina 36 dell’atto).

3. L’impugnata sentenza del T.a.r. per il Lazio, n. 13511 del 27 dicembre 2021, ha respinto il ricorso e compensato le spese di lite.

3.1. La decisione è motivata come di seguito sintetizzato:

-il par. n. 4.5.1.1 delle Regole applicative prescrive che per gli “ Per impianti o singole sezioni d’impianto, che presentano componenti di costo di cui alla tabella 3 di provenienza sia UE/SEE che extra-UE/SEE, le rispettive voci di costo miste non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell’ammissibilità alla maggiorazione ”. La riportata regola costituisce corretta interpretazione ad opera del G.S.E. dell’art. 14, comma 1, lett. d) D.M. 5 maggio 2011, nella parte in cui è stabilito che il premio del 10% può essere attribuito solo laddove il costo totale strettamente necessario per la realizzazione dell’impianto, al netto di quello relativo al lavoro, e per la quota minima stabilita, pari al 60%, sia per intero riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea. Ne consegue che l’esclusione dal premio previsto non deriva quindi dalle regole tecniche elaborate dal G.S.E. ma direttamente dall’art. 14 D.M. 5 maggio 2011;

- la disciplina del Quarto Conto Energia trova applicazione agli impianti fotovoltaici entrati in esercizio in data successiva al 31.05.2011, in

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