Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-25, n. 202300802

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-25, n. 202300802
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300802
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 00802/2023REG.PROV.COLL.

N. 02280/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D V, A V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D V in Roma, Lungotevere Marzio n.3;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti l’avvocato Massimiliano Pozzi, in sostituzione degli avvocati D V e Alvise Vergerio di Cesana per la parte appellante;
nessuno è presente per l'amministrazione appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato e depositato il 5 agosto 2020, l’appellante ha domandato al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, l’annullamento dei seguenti atti: a) il provvedimento del 23 luglio 2020 con il quale il Ministero dell’Istruzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania per difetto dei requisiti di legittimazione ai sensi della Direttiva 2013/55/UE;
b) l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 ed il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 nella parte in cui non consentono agli abilitati all’estero che abbiano ricevuto un provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento ancora impugnabile di inoltrare la domanda di iscrizione con riserva nella I fascia delle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze riservata ai docenti abilitati.

Con sentenza semplificata n. -OMISSIS- ex art. 60 c.p.a. pubblicata il -OMISSIS- e non notificata da alcuna delle parti in causa, il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sez. III bis , ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo, in ossequio ad un orientamento già inaugurato dal Consiglio di Stato Sez. VI in talune pronunce (n. 1198/2020 e n. 2495/2020), il mancato riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania.

Con l’appello notificato il 9 marzo 2021 e depositato il 12 marzo 2021, l’appellante ha impugnato la predetta sentenza nella parte in cui sembrerebbe essersi pronunciata soltanto sull’illegittimo provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania, senza nulla dire in ordine all’Ordinanza ministeriale, del pari impugnata, disciplinante la modalità di inserimento nella fascia I delle Graduatorie provinciali per le supplenze riservata ai docenti abilitati.

Il Ministero dell’Istruzione si costituiva con memoria di mera forma.

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, il Collegio rigettava l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata e di concessione delle opportune misure cautelari, poiché il giudice di primo grado avrebbe accolto integralmente il ricorso dell’appellante, annullando tutti gli atti impugnati e non soltanto il provvedimento di diniego del chiesto riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania.

Con istanza del 16 dicembre 2022, l’appellante domandava il passaggio in decisione della causa senza discussione.

All’udienza pubblica del 22 dicembre 2022, il Consiglio di Stato tratteneva l’appello in decisione.

DIRITTO

Con l’unico motivo di appello si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda di annullamento proposta anche avverso l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 ed il decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 nella parte in cui non consentono agli abilitati all’insegnamento all’estero che abbiano ricevuto un provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento ancora impugnabile di inoltrare la domanda di iscrizione con riserva nella I fascia delle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze riservata ai docenti abilitati.

Il Consiglio di Stato, anzitutto, osserva che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado è configurabile e costituisce un tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c.., norma applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo cui l'omessa pronuncia su di un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, così che essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo di impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile;
in ogni caso, l'omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo , tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.a.., ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1062).

In tal senso si è espressa anche l’Ad. Plen. precisando che « la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un'ipotesi di annullamento con rinvio;
pertanto, in applicazione del principio dell'effetto sostitutivo dell'appello, anche in questo caso, ravvisato l'errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado [...] nei casi in cui non si applica l'art. 105 Cod. proc. amm., la possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domande o sulle domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone necessariamente che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, tali domande siano oggetto di rituale riproposizione, operando, altrimenti, la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell'appello proposto senza assolvere all'onere di riproposizione
» (Consiglio di Stato, Ad. Plen. 30 luglio 2018, n. 10).

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudice trova, del resto, solenne affermazione nella Costituzione, il cui art. 111, comma 6, così recita: " Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati ". Anche i primi tre articoli del Codice del processo amministrativo, inseriti nel titolo I ("Principi e organi della giurisdizione amministrativa") capo I ("Principi generali"), hanno inteso dare attuazione ai detti principi costituzionali. Il dovere di motivazione e sinteticità degli atti previsto dall'art. 3 (" Ogni provvedimento decisorio del giudice è motivato.

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