Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2019-10-04, n. 201906693

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2019-10-04, n. 201906693
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906693
Data del deposito : 4 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2019

N. 04957/2018 REG.RIC.

N. 06693/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04957/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4957 del 2018, proposto da


M L, rappresentata e difesa dagli avvocati D P e G L, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;


contro

Provincia di Cosenza, Commissario ad acta presso la Provincia di Cosenza, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, n. 581/2018, resa tra le parti.


Visto il ricorso in appello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 3 ottobre 2019 il Cons. A B e uditi per le parti l’avvocato D P;


Vista l’ordinanza istruttoria n. 934/2019 resa dalla Sezione nell’odierno giudizio, del seguente tenore:

Rilevato che con sentenza 14 dicembre 2016, n. 2459, resa in sede di ottemperanza, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, accertato che la sentenza n. 443 del 2009 della Corte di appello di Catanzaro, recante la condanna della Provincia di Cosenza a operare la reintegra in ruolo della odierna appellante nella categoria D, posizione D3, passata in giudicato, non era stata spontaneamente eseguita, ne ordinava l’esecuzione, assegnando a tal fine alla Provincia di Cosenza il termine di sessanta giorni e altresì nominando, pel caso di perdurante inottemperanza, quale commissario ad acta il segretario generale della Provincia medesima;

Rilevato che con sentenza 7 marzo 2018, n. 581, lo stesso Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’interessata avverso alcune determinazioni contenute nell’atto (deliberazione n. 2 dell’8 novembre 2017 e relativo prospetto) con cui il Commissario ad acta ha dato esecuzione alla statuizione civile di condanna;

Rilevato che con l’odierno appello l’interessata domanda la riforma della predetta sentenza n. 581/2018, ritenendola travisata ed erronea nonché omissiva su parte delle richieste oggetto di reclamo, e, per l’effetto, il riconoscimento delle maggiori utilità economiche specificate nell’atto di appello;

Rilevato che l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;

Ritenuto necessario ai fini della decisione acquisire una dettagliata relazione, corredata dalla pertinente documentazione, avente a oggetto in generale l’effettiva attività di esecuzione compiuta con particolare riguardo alle maggiori somme qui pretese dall’appellante, asseritamente non riconosciute, e alle ragioni di tale mancato riconoscimento;

Ritenuto di onerare dell’incombente il Commissario ad acta – Segretario Generale della Provincia di Cosenza - che vi dovrà provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, se anteriore, della presente ordinanza; ”;

Preso atto alla odierna camera di consiglio, fissata dalla stessa ordinanza per il prosieguo della trattazione della causa, che il predetto incombente non è stato adempiuto;

Ritenuto di dover disporre il rinnovo dello stesso, reiterando l’ordine al Commissario ad acta - Segretario Generale della Provincia di Cosenza di rendere in giudizio i chiarimenti di cui sopra nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto di rammentare che l’eventuale perdurante inottemperanza rende valutabile la condotta del destinatario dell’ordine istruttorio Amministrazione ai sensi dell’art. 116, comma 2, Cod. proc. civ., fermo restando ogni ulteriore apprezzamento in ordine alla sua suscettibilità di essere valutata anche ai fini della sussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti alla magistratura contabile;

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