Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-06-19, n. 202405498
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Testo completo
Pubblicato il 19/06/2024
N. 05498/2024REG.PROV.COLL.
N. 00285/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 285 del 2024, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Bove, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2024 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Emanuele Bove e l'avvocato dello Stato Emma Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso del signor -OMISSIS- per ottenere l’annullamento della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, dell’8 marzo 2023 avente ad oggetto il rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la determinazione emessa dall’Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza, datata 7 novembre 2022. Quest’ultima aveva ad oggetto l’esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli, per l’ammissione di n. 157 allievi marescialli al 23° corso, riservato ai brigadieri capo del Corpo della Guardia di Finanza, indetto con determinazione n. 125194, datata 29 aprile 2022, del Comandante Generale della Guardia di finanza.
2. L’appellato, brigadiere capo q.s. della Guardia di Finanza, era stato escluso dal concorso indicato in precedenza perché privo del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del bando di concorso, essendo stato condannato per delitto non colposo (“lesione personale pluriaggravata” - procedimento penale definitosi nel 1993).
Il militare aveva presentato ricorso gerarchico, che era stato respinto con provvedimento impugnato innanzi al T.a.r..
Il Tribunale aveva concesso la sospensione dell’efficacia del provvedimento, con ordinanza che il Consiglio di Stato ha confermato dal momento che era prossima l’udienza di merito.
Il brigadiere è stato convocato con riserva alla frequenza della 2^ aliquota del corso di formazione per allievi marescialli. Successivamente la sentenza di merito ha accolto il ricorso.
3.La decisione di accoglimento si fonda sul fatto che, data l’epoca remota di commissione del reato, vi era stata la riabilitazione con estinzione di tutte le pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna.
Inoltre il T.a.r. ha optato per una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 36, comma 5, lett. a) n.4 d. lgs. n. 199/1995, posto che, alla luce dei principi di legalità e ragionevolezza, occorre escludere che un soggetto possa subire una conseguenza tanto afflittiva, quale l’esclusione da un concorso, per un fatto commesso oltre 30 anni prima, e che, peraltro, al momento in cui è stato commesso, non prevedeva tale conseguenza.
4.L’appello si fonda su un unico motivo, che richiama l’interpretazione consolidata del d.lgs. n.199/1995, laddove, all’art. 36, esclude dal concorso in esame gli appartenenti al ruolo sovrintendenti che risultino imputati o condannati ovvero abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, o che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.
Il bando contestato (ed il successivo provvedimento) hanno fatto pedissequa applicazione di questa norma, in quanto l’appellato è stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione militare per lesione personale pluriaggravata (fatto commesso nel 1990) con sentenza del 13 maggio 1992 della Corte Militare di Appello di Roma, e confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n.-OMISSIS-
Si tratta, secondo l’appellante, di un provvedimento vincolato tenuto conto che la riabilitazione non estingue il reato, né la condanna ma solo le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna.
In tale contesto, il fatto che la condanna riguardi una vicenda remota nel tempo non ha rilievo dal momento che l’esclusione dal concorso non è una forma impropria di sanzione, ma è la conseguenza di una previsione del bando, che deve salvaguardare la par condicio dei concorrenti.
5. Il signor -OMISSIS- si è