Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-01-22, n. 201300362
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N. 00362/2013REG.PROV.COLL.
N. 09294/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9294 del 2005, proposto da:
Cto S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. M I, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Pititto in Roma, via Pellegrino Matteucci N.41;
contro
Comune di Arnara;
nei confronti di
Cioci Silvestro;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA n. 00678/2004, resa tra le parti, concernente demolizione di opere abusive
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2012 il Cons. A M ;nessuno presente per le parti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza n.2 del 19 febbraio 2004 il Comune di Arnara intimava alla S.r.l. C.T.O. la demolizione di opere ritenute abusive consistenti nell’ampliamento di un fabbricato di proprietà della predetta Società, sito in via S. Maria del suindicato Comune.
La Società interessata impugnava innanzi al Tar del Lazio sezione di latina il suddetto provvedimento ripristinatorio, deducendone la illegittimità sotto vari profili specificati con cinque mezzi di gravame.
L’adito Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n.678/2004 dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per effetto dell’avvenuta presentazione da parte di C.T.O. della domanda di condono ex art.32 d.l. n.269/2003 convertito o nella legge n.326/2003.
La Società ha impugnato tale sentenza, ritenuta errata ed ingiusta, deducendo a sostegno dell’appello i seguenti motivi:
1) Erroneità della decisione di primo grado di improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse;
2) Violazione di legge per mancata applicazione dell’art.38 della legge n.47/85 e succ. mod. ed eccesso di potere per esercizio di un potere sanzionatorio insussistente e comunque allo stato inoperante;
Violazione di legge per mancata applicazione dell’art.32 commi 25 e ss, del dl 269/2003 convertito con legge n.326/2003. eccesso di potere per errata e contraddittoria rappresentazione della realtà;
3) Eccesso di potere per avere trattato situazioni analoghe in modo evidentemente difforme;
5) Violazione di legge per assenza di motivazione ex art.3 legge n.241/90 nonché per erronea e/o omessa applicazione delle disposizioni di cui all’art.32 del d.l. 269/2003 convertito con legge n.326/2003.
Non risulta costituito in giudizio l’intimato Comune di Arnara
DIRITTO
L’appello è fondato, con riforma dell’impugnata sentenza.
Il primo giudice è pervenuto ad un pronuncia dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso sul rilievo dell’avvenuta presentazione da parte dell’attuale Società appellante in data successiva al ricorso della domanda di concessione in sanatoria di cui all’art.32 del d.l. n.269/03 .
Tale circostanza secondo il Tar farebbe venir meno l’interesse alla decisione in quanto tenuto conto della presentazione del condono , il provvedimento sanzionatorio perderebbe ogni effetto lesivo perché rimosso dalla domanda di condono ove accolta oppure sostituito da altra successiva misura sanzionatoria nell’ipotesi di reiezione della istanza de qua.
Ora il ragionamento del giudice di prime cure, di per sé ineccepibile, in realtà è inficiato da un errore di fondo che fa venir meno la fattispecie della improcedibilità .
Invero, e il dato non risulta sconfessato, la domanda di condono è stata presentata il 5 febbraio 2004 cui ha fatto seguito l’ordinanza comunale di demolizione del 19 febbraio 2004, mentre il ricorso giurisdizionale proposto avversi la sanzione de qua è stato inoltrato il 21/22 aprile 2004.
Ora se la successione temporale dei fatti rilevanti in causa è quella testè descritta, non si versa nell’ipotesi di domanda di condono successiva al provvedimento sanzionatorio e antecedente al ricorso, ipotesi nella quale effettivamente si verificherebbe una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito del gravame.
Al contrario, nella specie la preesistenza di una domanda di condono impediva all’Amministrazione di attivare il procedimento sanzionatorio in ordine all’avvenuta realizzazione di opere edilizie sine titulo senza aver prima definito la domanda in questione.
Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza ( tra le tante , Cons. Stato Sez. IV 2 febbraio 2005 n.585;idem 16 gennaio 2007 n.226;6 luglio 2009 n. 4335) quando viene presentata una domanda di condono edilizio l’Amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall’avvenuta presentazione della predetta domanda, ostandovi i principi di lealtà., coerenza, efficienza ed economicità che impongono la previa definizione dell’istanza di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia.
Nel caso di specie , dunque, in applicazione della suillustrata regula iuris, l’ordinanza di demolizione, in quanto emessa in pendenza di domanda di condono ( presentata il 5 febbraio 2004) ed in assenza di definizione della stessa deve considerarsi illegittima.
La fondatezza della censura in esame ( dedotta col primo mezzo d’impugnazione ) comporta l’accoglimento dell’appello rivelandosi errate le statuizioni rese del Tar errate, con assorbimento per ragioni di logica processuale degli altri motivi di gravame.
Sussistono peraltro giusti motivi, tenuto conto in particolare della natura di tipo squisitamente “procedimentale” del riscontrato vizio di legittimità del provvedimento comunale in contestazione, per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.