Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-02-18, n. 202001224
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Pubblicato il 18/02/2020
N. 01224/2020REG.PROV.COLL.
N. 08929/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8929 del 2009, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, F M F, G T e G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18,
contro
la signora Anna D’Orso, rappresentata e difesa dagli avvocati M A e P R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G I in Roma, via dei Trinci n. 47,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 9688/2008, resa tra le parti, concernente la demolizione di un fabbricato abusivo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora Anna D’Orso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2020, il Cons. C C e udita per le parti l’avvocato Maria Athena Lorizio su delega dell’avv.to G R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso dell’odierna appellata avverso l’ordinanza in data 20 dicembre 2006, n. 1797, recante ingiunzione di demolizione di manufatto abusivo ad uso residenziale, adottata dal competente ufficio del Comune di Napoli a seguito di sequestro preventivo effettuato dalla Polizia locale in data 28 giugno 2005.
Alla luce della documentazione in atti, il primo giudice ha ritenuto fondata la doglianza con cui la ricorrente deduceva la preesistenza del manufatto rispetto alla data del sopralluogo e che “ erroneamente, dunque, il Comune ha ritenuto essere stato realizzato un manufatto di nuova edificazione e ha irrogato la sanzione demolitoria oggetto del gravame in epigrafe, laddove invece l’opera edilizia preesisteva e veniva interessata da soli lavori di manutenzione ordinaria ”.
2. Con il presente appello, il Comune di Napoli deduce l’erroneità della sentenza impugnata in merito alla preesistenza del manufatto al 1° settembre 1967, circostanza temporale che sarebbe contraddetta dalla documentazione prodotta nel presente grado di giudizio, in quanto dalla “ relazione tecnica, trasmessa con nota del competente Servizio n. 1241 in data 15.9.09, il manufatto contestato, almeno fino al 1987, data dell'ultima cartografia (ivi allegata), non risulta esser esistente ”.
In via subordinata, l’Ente deduce che, anche a ritenere tale preesistenza, nella fattispecie, l’immobile sarebbe stato demolito e poi ricostruito. In ulteriore subordine, l’Amministrazione, ritenuto che la costruzione del manufatto non sarebbe precedente all’anno 1987, deduce l’abusività del fabbricato per difetto del titolo edilizio, necessario sin dal 1935 in base al regolamento edilizio comunale. Secondo parte appellante, un ulteriore profilo di erroneità della sentenza in epigrafe deriverebbe dal fatto che il primo giudice non avrebbe tenuto nel debito conto quanto rilevato nel verbale di sopralluogo in merito alla circostanza che “ l’immobile, pur risultando dagli atti prodotti quale unità abitativa, non risulta averne le caratteristiche di cui alle normative urbanistiche e sanitarie ”, mettendone in discussione la finalità abitativa.
3. La parte appellata, costituita con atto in data 28 novembre 2009, preliminarmente eccepisce la tardività della produzione documentale del Comune di Napoli in appello, costituita dalla relazione tecnica e dal relativo allegato, in quanto, come ammesso dallo stesso appellante, “ il documento pervenuto il 15.9.2009 altro non è che estratto di ultima cartografia del Comune di Napoli del 1987 ”. Nel merito, sottolineato in fatto che i lavori ritenuti dal Comune come nuova costruzione erano invece interventi di impermeabilizzazione, l’appellata evidenzia che, fin dall’atto di successione in data 5 maggio 1994, l’immobile risultava destinato ad abitazione e la perizia giurata di parte, non contestata dall’appellante in primo grado, ne attestava la preesistenza al 1967.
4. Preliminarmente il Collegio esamina l’eccezione di tardività della produzione documentale dell’appellante formulata dalla parte appellata.
Tale eccezione è fondata e va accolta, in quanto la parte appellante non ha dimostrato di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, la citata relazione e l’allegata cartografia comunale.
4.1. Venendo al merito della controversia, il Collegio constata che il verbale di sequestro preventivo in data 28 giugno 2005 annotava che l’immobile “ pur risultando dagli atti prodotti quale U.A. non risulta averne le caratteristiche di cui alle normative urbanistiche e igienico sanitarie. Nella circostanza la parte produce in copia capitolato del contratto, piantina catastale con certificato di partita, contratto del mutuo, contratto di muto ipotecario, rogito ”. Tale verbale non conteneva alcun riferimento al difetto del titolo edilizio ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 o del regolamento edilizio comunale del 1935. Dunque, il richiamo contenuto nella prima premessa dell’ordinanza impugnata al verbale di sopralluogo, seguito dalla constatazione che detto verbale avrebbe rilevato che la parte appellata aveva “ eseguito senza il prescritto permesso di costruire ” l’immobile di cui è questione, non pare trovare alcun supporto in nel medesimo verbale.
Occorre ancora constatare che in quest’ultimo atto viene verbalizzata la produzione da parte dell’interessata di “ atto di capitolato, piantina catastale con certificato di partita, contratto di mutuo ipotecario e atto di compravendita ”. Non risulta che, da parte del Comune appellante, rispetto a tali atti, oltre che a quelli più risalenti depositati dall’interessata agli atti del procedimento di primo grado, sia stata effettuata la debita istruttoria al fine dell’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/1981, chiarendo la natura dell’asserito abuso. Resta priva di rilievo, a tale fine, la circostanza esposta nel richiamato verbale di sequestro in merito al difetto delle caratteristiche di cui alle normative urbanistiche e sanitarie, mentre la tesi del Comune che, in ulteriore subordine, sottolinea il difetto di titolo edilizio ai sensi del regolamento edilizio comunale del 1935 pare costituire un’integrazione postuma del provvedimento avversato, nel quale non è rilevato alcun contrasto con la normativa comunale.
Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.