Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-19, n. 202405483
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Testo completo
Pubblicato il 19/06/2024
N. 05483/2024REG.PROV.COLL.
N. 08554/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8554 del 2022, proposto dalla Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.a. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N R, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 281;
contro
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Ministero della Cultura-Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, Segretariato Generale del Ministero della Cultura, Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Calabria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.a. Unipersonale ha impugnato la sentenza n. 630 del 2022 del T.a.r. Calabria - Catanzaro con cui è stato respinto il ricorso dalla medesima proposto per il risarcimento dei danni derivanti dall’ordinanza prot. 0015211-P del 31 maggio 2019, notificata il 4 giugno 2019, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio V, ha disposto, ai sensi dell’articolo 150, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 42/2004, la sospensione dei lavori per la realizzazione del parco eolico denominato “Aria del Vento” sito in un’area che ricade nel territorio dei Comuni di Mongrassano, San Marco Argentano e Cervicati.
2. In punto di fatto occorre precisare che, in data 22 novembre 2007, la società ricorrente, odierna appellante, ha presentato la domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio dell’anzidetto impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica “Aria del Vento”. Tale Autorizzazione Unica è poi stata rilasciata in data 20 giugno 2014, a seguito degli adempimenti previsti, ivi incluso il rilascio del decreto di compatibilità ambientale.
L’appellante espone che, a causa di ritardi verificatisi nel corso della fase di ottemperanza alle prescrizioni indicate nell’Autorizzazione Unica, si rendeva necessaria una prima proroga dei titoli autorizzatori e, del pari, il GSE, con provvedimento n. GSE/P20170073202 del 3 ottobre 2017, prorogava il termine per la messa in esercizio dell’impianto fino al 2 febbraio 2020. In proposito, l’appellante osserva, infatti, che il termine per l’ultimazione dei lavori deve essere necessariamente pari o inferiore al periodo di efficacia del decreto di compatibilità ambientale e, del pari, al fine di ottenere l’incentivo, i lavori debbono essere ultimati in tempo utile per consentire la connessione alla rete entro il termine stabilito dal GSE.
3. In questo contesto, con la già richiamata ordinanza del 31 maggio 2019, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio disponeva « in esercizio del potere di cui all’articolo 16, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del DM n. 44/2016, giusta avocazione del procedimento de quo stabilita con nota prot. n. 15207 del 31 maggio 2019, l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione dell’impianto eolico denominato “Aria del Vento”, nei comuni di Mongrassano, S. Marco Argentano e Cervicati (CS), ai sensi dell’articolo 150, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 42/2004 ».
A fronte dell’adozione di tale ordinanza, l’odierna appellante si rivolgeva al T.a.r. Calabria - Catanzaro per chiederne l’annullamento e l’anzidetto Tribunale, con la sentenza n. 1521 del 2019, pubblicata il 6 agosto 2019, accoglieva il ricorso accertandone l’illegittimità sul presupposto che il potere previsto dall’art. 150 del d.lgs. n. 42/2004 risulta attribuito al solo fine di adottare “ misure cautelari dell’inibizione dei lavori o, se iniziati, della loro sospensione al fine di evitare la compromissione di un bene non ancora oggetto di uno specifico vincolo ”, mentre nel caso di specie non risultava che l’ordine di sospensione dei lavori fosse “ preordinato all’apposizione di un vincolo tutorio sui beni paesaggistici, sicché risulta evidente lo sviamento del potere denunciato dalla Siemens ”.
Tale decisione veniva poi confermata da questa Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7656 del 2020, nell’ambito della quale il Collegio precisava che: “ il potere di cui all’art. 150 d.lgs. n. 42 del 2004 è attribuito all’Amministrazione al solo fine di scongiurare interventi potenzialmente lesivi dell’ambiente nelle more dell’apposizione di un vincolo e non ha, viceversa, valenza generale ”.
Inoltre il Consiglio di Stato precisava quanto segue: “ si è esplicitamente escluso che il potere di cui al predetto art. 150 possa essere esercitato per lavori già regolarmente autorizzati sotto il profilo paesaggistico, in assenza di una previa rimozione in autotutela dell’autorizzazione stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1677) ”.
4. A seguito delle sentenze appena richiamate, la società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.a. Unipersonale ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio sostenendo che l’illegittima sospensione dei lavori, protrattasi, a suo dire, per ottantatré giorni, le avrebbe cagionato danni rilevanti. Più precisamente, la ricorrente ha prospettato di aver subito danni riconducibili a tre distinte macro - aree: a) danni subiti in via diretta dalla stessa ricorrente in considerazione dell’aumento degli esborsi dovuti al periodo di sospensione sia “ per l’allungamento dei tempi di realizzazione delle opere (ed il conseguente slittamento dei lavori nel periodo autunnale-invernale) ” sia “ per il mantenimento del cantiere in stand-by ”; b) danni all’immagine e alla reputazione, tenuto conto della circostanza che “ il gruppo Siemens Gamesa è quotato nella borsa di Madrid ed è, pertanto, particolarmente esposto (nelle fluttuazioni dei relativi titoli) alle conseguenze di campagne denigratorie volte a danneggiare l’immagine e la professionalità aziendale ”; c) danni subiti in via indiretta per effetto dell’aumento del corrispettivo dovuto alla Siemens Gamesa Renewable Energy Wind S.r.l., società del medesimo gruppo alla quale la ricorrente aveva affidato i lavori di costruzione degli impianti in forza del contratto stipulato in data 21 dicembre 2018. A proposito dei danni sub c), secondo la tesi della ricorrente e odierna appellante, la sospensione dei lavori unitamente alla necessità di concludere le opere entro il termine stabilito dal GSE (ossia entro il 2 febbraio 2020) avrebbero comportato dei costi aggiuntivi derivanti, da un lato, dalla necessità di una forzata accelerazione dei lavori per consentire di recuperare il tempo perso a causa della sospensione e, dall’altro lato, dalla necessità di operare con condizioni meteorologiche avverse proprie del periodo autunnale e invernale, senza beneficiare del clima estivo secondo la pianificazione del cronoprogramma originario, come sarebbe dimostrato dalla relazione dell’Ing. Pio Carmelo Zelano ( sub doc. 24).
5. Il T.a.r. Calabria - Catanzaro, pur ritenendo pacifica l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione del 31 maggio 2019 ed escludendo che fosse configurabile un errore scusabile dell’amministrazione, ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente odierna appellante.
Ad avviso del T.a.r., infatti, è da escludere che la sospensione dei lavori per il periodo di ottantatré giorni sia causalmente riconducibile all’ordinanza del 31 maggio 2019, dal momento che l’effetto sospensivo si è prodotto a decorrere dal 5 giugno 2019, ossia a far data dal giorno successivo alla notifica dell’ordinanza medesima, ma i lavori sono stati riavviati soltanto il successivo 26 agosto 2019, benché il provvedimento fosse stato annullato già in data 6 agosto 2019 (corrispondente alla pubblicazione della sentenza n. 1521 del 2019). Il giudice di primo grado ha osservato che il 12 giugno 2019 era scaduta l’efficacia della V.I.A. e la Regione Calabria ha provveduto a disporne la proroga soltanto in data 26 agosto 2019, con la conseguenza che, nella prospettiva del T.a.r., la scadenza dell’efficacia della V.I.A. regionale in data 12 giugno 2019 avrebbe in ogni caso determinato la sospensione dei lavori fino alla proroga della V.I.A. stessa, sicché a decorrere da quel momento la sospensione dei lavori non poteva essere più ritenuta eziologicamente riconducibile all’ordinanza del 31 maggio 2019, dipendendo per l’appunto dalla scadenza della V.I.A..
Il T.a.r. ha poi respinto la tesi, sostenuta dalla ricorrente e odierna appellante, secondo cui la Regione Calabria avrebbe inteso attendere l’esito del giudizio