Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-10, n. 202406201

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-10, n. 202406201
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406201
Data del deposito : 10 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2024

N. 06201/2024REG.PROV.COLL.

N. 01217/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2024, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , e dal Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha annullato la delibera del Plenum del -OMISSIS- con cui il Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi dell’art. 2 del R. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ha disposto il trasferimento per asserita incompatibilità ambientale nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali nel distretto della Corte di Appello di -OMISSIS-, unitamente agli altri atti indicati nell’epigrafe.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato -OMISSIS-;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per le amministrazioni appellanti l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso e per l’odierno appellato l’Avvocato F I;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura – di qui in poi per brevità anche il C.S.M. – ha appellato avanti a questo Consiglio di Stato la sentenza di cui in epigrafe con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti proposti dall’odierno appellato, al tempo magistrato in servizio come consigliere presso la Corte d’appello di -OMISSIS-, li ha accolti nei sensi di cui in motivazione, per l’effetto annullando la delibera con cui si era disposto il suo trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2, del Regio decreto legislativo n. 511 del 31 maggio 1946;
la successiva delibera consiliare che assegnava in via definitiva come nuova sede di servizio la Corte d’appello di -OMISSIS-, confermando il magistrato nelle funzioni di consigliere;
e il relativo decreto ministeriale di recepimento che disponeva, a pena di decadenza dal servizio, il suo definitivo trasferimento d’ufficio presso la Corte d’appello di -OMISSIS-.

2. Più in particolare, era accaduto che la Prima Commissione del C.S.M. aveva aperto una pratica per incompatibilità ambientale del magistrato dopo che era giunta notizia dalla Procura di -OMISSIS- dell’archiviazione di un procedimento penale a carico, fra gli altri, del ricorrente.

2.1. Negli atti si faceva riferimento ad una nota del -OMISSIS-di -OMISSIS- relativa ad una indagine della Procura di -OMISSIS- denominata “ -OMISSIS- ”, che riguardava una cena tenutasi presso l’abitazione di un avvocato del foro locale, iscritto nel registro degli indagati e sottoposto a custodia cautelare nell’ambito di tale procedimento, cena alla quale partecipava, fra gli altri, il ricorrente.

2.2. Si era così evidenziato che il ricorrente era stato invitato ad una cena “per soli uomini” mediante una telefonata nel corso della quale i due interlocutori si erano dati del tu;
ciò presupponeva la sussistenza di rapporti di frequentazione con il legale, imputato in “ -OMISSIS- ”, processo che aveva avuto ampia risonanza mediatica;
nel corso della cena, l’avvocato aveva definito il ricorrente magistrato “atipico”, con cui “si può discutere” e di cui “ci si può fidare”;
inoltre, il ricorrente aveva trattato diversi procedimenti patrocinati dal suddetto legale senza astenersi;
infine, detti rapporti erano divenuti noti a magistrati e avvocati.

2.3. L’ipotesi formulata dalla Prima Commissione era quindi quella di una potenziale incompatibilità funzionale del ricorrente nel settore penale della Corte di appello di -OMISSIS-, in quanto nel distretto patrocinavano sia il suddetto avvocato, sia i colleghi di studio del medesimo, per cui, con ogni probabilità, proprio al suddetto magistrato sarebbe giunto il processo -OMISSIS-.

2.4. Successivamente la medesima Commissione aveva prorogato il termine semestrale del procedimento e aveva proseguito nella istruttoria richiedendo, se esistenti, le trascrizioni dei brogliacci delle intercettazioni eseguite.

2.5. Siccome non erano emersi elementi di novità e dagli atti non risultava che il magistrato avesse avuto contatti o altri incontri con il legale, al di fuori di quell’unica cena, la Commissione aveva quindi deliberato di proporre l’archiviazione, rilevando pure come il passaggio al settore civile del magistrato, nel frattempo intervenuto, rappresentasse rispetto alla contestazione un elemento tale da elidere ogni appannamento, poiché era solo nel settore penale della Corte di appello di -OMISSIS- che sarebbe potuto approdare il processo -OMISSIS-.

2.6. In Plenum era tuttavia accaduto che si richiedesse di svolgere ulteriori due accertamenti istruttori: il primo, per verificare se il suddetto avvocato o altri collaboratori del suo studio seguissero procedimenti anche civili nel distretto di -OMISSIS-, e il secondo accertamento per completare l’analisi delle trascrizioni effettuate.

2.7. A quel punto, tornata la pratica in Prima Commissione, quest’ultima, anziché confermare l’originaria proposta di archiviazione, aveva deliberato a maggioranza la proposta di trasferimento d’ufficio dall’intero distretto di Corte d’appello di -OMISSIS-, non facendo nemmeno più distinzione tra l’esercizio delle funzioni penali e di quelle civili.

2.8. È stata per questa ragione che l’interessato ha avanzato domanda di trasferimento in prevenzione, contestualmente chiedendo la revoca della proposta di trasferimento d’ufficio.

2.8.1. In particolare, vista la incompatibilità delineatasi sulla base della proposta di trasferimento d’ufficio rispetto al solo distretto di Corte d’appello di -OMISSIS-, il magistrato ha indicato, in ordine di preferenza, tutte le sedi giudicanti di primo e di secondo grado del distretto di -OMISSIS-, e cioè: Tribunali di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, Corte d’appello e Tribunale di -OMISSIS-.

2.8.2. Senonché, la Terza Commissione del C.S.M., competente a decidere la sua istanza di trasferimento a domanda, gli ha comunicato che « preso atto del parere contrario espresso in data -OMISSIS- dalla Prima Commissione ... formulato ravvisando una incompatibilità estesa all’intero territorio della Regione », occorreva indicare altre sedi fuori dalla -OMISSIS-.

2.8.3. A riscontro, l’interessato aveva riconfermato la richiesta di essere trasferito in prevenzione in una delle sedi indicate nella precedente nota, insistendo così per la sospensione della procedura di trasferimento d’ufficio.

2.9. A quel punto, in assenza di ulteriori riscontri, la pratica di trasferimento d’ufficio non veniva affatto sospesa e anzi procedeva fino al Plenum, che a maggioranza la approvava senza alcun emendamento.

2.9.1. È dall’impugnazione di tale delibera che origina l’odierna materia del contendere.

3. Va anzitutto chiarito che l’oggetto delle censure in appello è più ristretto rispetto a quello del primo grado, in quanto il Tribunale adito ha respinto tutti gli originari motivi di ricorso e i motivi aggiunti concernenti il legittimo esercizio del potere di trasferimento d’ufficio sotto i profili, in sintesi:

a) della legittimità della proroga del termine di conclusione del procedimento;

b) dell’estensione della proposta di trasferimento anche al settore civile del distretto di -OMISSIS-;

c) della ritenuta irrilevanza della involontarietà della partecipazione alla cena;

d) della mancata dimostrazione dell’impossibilità di amministrare giustizia nella sede di servizio.

3.1. Deve ritenersi ormai calato il giudicato su tutti i predetti capi, non essendovi stato appello da parte del ricorrente, né in via autonoma, né con appello incidentale.

3.2. Il Tribunale ha invece accolto il quinto e ultimo motivo, articolato dal ricorrente in via subordinata, con il quale si doleva della illegittimità della delibera nella parte in cui non si era tenuto conto della domanda di trasferimento volontario in altra sede della Regione -OMISSIS-, ma al di fuori del distretto di -OMISSIS-, conformemente a quello che era il contenuto della proposta di trasferimento d’ufficio della Prima Commissione, e poi della delibera di approvazione del Plenum, senza emendamenti.

3.3. Ha motivato difatti il Tar come “ (n)on si comprendono, allora, le ragioni per le quali la Prima Commissione abbia dapprima, il -OMISSIS-, licenziato la proposta di trasferimento poi approvata, formulata circoscrivendo l’incompatibilità al distretto di -OMISSIS-, per poi, nella fase della domanda in prevenzione e prima dell’approvazione della proposta in Plenum, esprimere parere contrario sul trasferimento a domanda nel distretto di -OMISSIS-, ravvisando l’incompatibilità con riferimento al territorio di tutta la Regione ”.

4. In relazione a tale capo hanno proposto appello il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, r.d. lgs. 31 maggio 1946, n. 511 e dell’art. 1 della circolare del 26 luglio 2017 n. 14430/2017, oltre alla contraddittorietà e insufficienza della motivazione e alla erroneità e ingiustizia della decisione.

4.1. In particolare, secondo gli appellanti, la sentenza sarebbe erronea anzitutto perché « disconosce il dato, derivante dal formante normativo, secondo il quale la manifestazione finale della volontà consiliare, ivi compresa, per quanto è qui di interesse, l’ambito territoriale di estensione della ravvisata incompatibilità, non può essere attribuita alla competente articolazione consiliare dovendosi piuttosto attribuire, come correttamente riconosce la stessa sentenza in sede di esame (e di rigetto) del secondo motivo di censura articolato dal ricorrente, all’assemblea plenaria ».

4.2. In secondo luogo, la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che il trasferimento in prevenzione, disciplinato attraverso il ricorso alla procedura di trasferimento cd. virtuale e di competenza della Terza Commissione, presuppone necessariamente una valutazione circa l’idoneità del trasferimento richiesto dal magistrato ad elidere i profili di incompatibilità ravvisati nell’ambito della procedura ex art. 2 della Legge Guarentigie, con conseguente legittimità della richiesta di parere alla competente Prima Commissione.

4.3. Inoltre, la sentenza avrebbe errato nel ravvedere profili di contrasto tra il parere negativo espresso dalla Prima Commissione in relazione all’intero territorio della Regione -OMISSIS- nella procedura di trasferimento a domanda di competenza della Terza Commissione, e la proposta dalla medesima presentata al Plenum del C.S.M. nella procedura di trasferimento d’ufficio di propria competenza, in quanto il trasferimento a domanda, proprio in ragione della sua natura cd. preventiva, interviene in un momento nel quale il Consiglio Superiore della Magistratura, come avvenuto nel caso all’esame, non aveva ancora adottato una decisione in ordine all’eventuale trasferimento per incompatibilità del magistrato interessato.

4.4. Aggiungono infine gli appellanti che, anche a volere ritenere che si sia verificata una violazione procedurale in relazione al mancato trasferimento in prevenzione del ricorrente, si tratterebbe comunque di una irregolarità non comportante illegittimità del disposto trasferimento, che la sentenza avrebbe dovuto rilevare confermando la circostanza che il Consiglio Superiore della Magistratura ha comunque di fatto trasferito il ricorrente proprio presso una delle sedi di servizio dallo stesso richieste con la domanda di trasferimento in prevenzione, con conseguente insussistenza di alcuno profilo di illegittimità o di danno.

5. Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente eccependo anzitutto, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per la genericità delle censure proposte, in quanto le stesse tenderebbero a riproporre le medesime argomentazioni difensive già prospettate nel giudizio di primo grado senza sviluppare alcuna specifica confutazione delle puntuali statuizioni di accoglimento dell’originario motivo di ricorso incentrato sull’illegittimità del trasferimento d’ufficio per non aver tenuto conto della domanda in prevenzione presentata dall’odierno appellato per ottenere il trasferimento in altra sede ubicata al di fuori del distretto di -OMISSIS-, che sia la Prima Commissione (all’esito dell’attività di sua competenza) che il Plenum (all’esito della deliberazione finale) avevano “delimitato” come ambito territoriale della riscontrata incompatibilità.

5.1. L’appellato ha comunque sia insistito anche per il rigetto dell’appello nel merito, ritenendo tutte le argomentazioni esposte infondate, oltre che palesemente in contrasto con la legge sulle guarentigie dei magistrati.

6. Infine, con la memoria integrativa depositata ai sensi dell’art. 73, c.p.a., lo stesso si è riportato a tutte le difese già illustrate, instando quindi per la reiezione dell’appello.

7. All’udienza in camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, presenti i difensori delle parti e sull'accordo delle medesime, il Collegio ha rinviato la discussione del ricorso nel merito alla prossima udienza pubblica dell’11 giugno 2024, precisando che sarebbe rimasta ferma la permanenza dell'appellato nella sede dove in quel momento stava prestando servizio.

8. Alla odierna udienza pubblica la causa è stata quindi discussa dalle parti e il Collegio la ha trattenuta in decisione.

9. L’appello è infondato.

10. In fatto, la vicenda è chiara.

10.1. La proposta di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale votata dalla Prima Commissione del C.S.M. ha riguardato l’intero e solo distretto di Corte d’appello di -OMISSIS-, sia per l’esercizio delle funzioni penali, sia di quelle civili, ma non ha coinvolto in alcun modo le altre sedi giudicanti di primo e di secondo grado dislocate nella restante parte del territorio della Regione -OMISSIS-.

10.2. Detta proposta è stata poi approvata tal quale dal Plenum del C.S.M. ossia senza emendamenti, con ciò evidentemente ritenendosi soddisfatto l’interesse pubblico generale alla corretta amministrazione della giustizia.

10.3. Anche i successivi atti applicativi impugnati coi motivi aggiunti e, cioè, la delibera consiliare con cui è stata definitivamente assegnata al ricorrente quale nuova sede di servizio la Corte d’appello di -OMISSIS-, e il decreto ministeriale con cui si è dato atto che la mancata presa di possesso nella nuova sede di destinazione assegnata costituisce motivo di decadenza dal servizio, sono perfettamente congruenti con il deliberatum e sono ad esso sovrapponibili, riconfermandosi il distretto calabrese e, più nello specifico, l’organo giudicante di secondo grado ivi stabilito, la sede di servizio più idonea per superare le criticità emerse nella procedura di incompatibilità ambientale.

10.4. La Corte d’appello di -OMISSIS- è stata individuata anche dall’interessato fra le possibili sedi in cui lo stesso si sarebbe voluto volontariamente trasferire a domanda, insieme a varie altre preferenze espresse, tutte comunque all’interno della Regione -OMISSIS-.

10.5. Tale coincidenza tra la sede di servizio prescelta dal C.S.M. nella procedura di trasferimento d’ufficio e quella verso la quale l’interessato nutriva interesse, fra le altre, nella procedura di trasferimento volontario, è stata sottolineata, oltre che negli atti di causa, anche oralmente dalle parti durante la camera di consiglio fissata per la decisione della istanza cautelare, avendo le stesse acconsentito a che detta istanza venisse abbinata al merito della decisione del ricorso, proprio sul presupposto che l’appellato già stava prestando servizio presso la Corte d’appello di -OMISSIS-, ossia la sede che, ad un tempo, rappresentava per l’organo di autogoverno la sede più idonea per chiudere la vicenda della incompatibilità ambientale, e per l’appellato una possibile, e anzi desiderata, sede in cui essere trasferito.

10.6. A fronte della sostanziale convergenza delle parti verso una sede di servizio situata all’interno della Regione -OMISSIS- (la divergenza riguarda infatti solamente il titolo giuridico in base al quale il magistrato è chiamato a prestarvi servizio, che per il C.S.M. deve consistere nel trasferimento d’ufficio, e per il magistrato dovrebbe essere quello a domanda e in prevenzione), vi è invece una differenza contenutistica fra la summenzionata proposta presentata dalla Prima Commissione al Plenum del C.S.M. e il parere reso dalla medesima Prima Commissione alla Terza Commissione, competente a decidere le istanze di trasferimento a domanda e in prevenzione.

10.7. Come difatti si è poc’anzi precisato, mentre la Prima Commissione nella succitata proposta, approvata dal Plenum senza emendamenti, ha circoscritto l’incompatibilità ambientale al solo distretto della Corte d’appello di -OMISSIS-, nel parere reso alla Terza Commissione nella concomitante procedura attivata in prevenzione dall’interessato, ha invece ritenuto di estendere l’incompatibilità a tutto il territorio della Regione -OMISSIS-, invitando così l’interessato ad indicare altre sedi fuori dalla -OMISSIS- entro il giorno successivo.

10.8. A riscontro, tuttavia, l’interessato ha continuato ad insistere sulle sedi di servizio giudicanti di primo e di secondo grado situate in -OMISSIS-, secondo l’ordine di preferenza già manifestato.

11. Anche il quadro giuridico di riferimento è sufficientemente chiaro e adeguato.

11.1. Il trasferimento d’ufficio è disciplinato dall’art. 2 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 - Legge delle Guarentigie della magistratura, pubblicato nella G.U. 22 giugno 1946, n. 136.

11.2. Nella originaria formulazione, i primi due commi dell’articolo 2 prevedevano che “ 1. I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

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