Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-10, n. 202203669

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-10, n. 202203669
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203669
Data del deposito : 10 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2022

N. 03669/2022REG.PROV.COLL.

N. 02459/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2459 del 2015, proposto dall’Azienda Agricola Costa Antonio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via Nizza 59,



contro

l’AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12,



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma – Sezione II ter , n. 9069 del 18 agosto 2014, resa tra le parti, concernente quote latte e risarcimento danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 30 marzo 2022 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il contenzioso in esame (ricorso R.G. n. 12695/2002 proposto innanzi al T.a.r. Lazio) concerne i seguenti atti: - i provvedimenti di compensazione nazionale per il periodo 2001/2002 effettuati da AGEA ai sensi della legge n. 118/1999 e della legge n. 79/2000 - anche se non conosciuti; - la comunicazione AGEA riportante la quantificazione del prelievo supplementare per gli stessi periodi a carico del ricorrente; - il D.M. del 17.02.1998 ed il D.M. del 21.05.1999 n. 159; - il provvedimento AGEA compensazione nazionale relativo al periodo 2001/2002, atto citato senza alcuna ulteriore specificazione nella comunicazione AGEA di Prot. n. 2011 del 31 luglio 2002 impugnata, nonché della nota AGEA di Prot. n. 2007 datata 31 luglio 2002.

2. Il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. II ter , con sentenza n. 9069 del 18 agosto 2014, ha respinto tutte le censure proposte, compensando le spese di giudizio.

3. L’appellante eccepisce in via preliminare (da pag. 35) la nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutti i motivi di doglianza. Nel merito, rileva l’illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CEE n. 3950/92 del Consiglio e n. 536/93 della Commissione, essendo stato il Q.R.I. determinato retroattivamente, sulla base di dati inattendibili (motivo 2) e per ripartizione dello stesso in due quote (“ A ” e “ B ”) solo per i produttori associati, con mancanza di motivazione relativamente alla riduzione della quota “ B ” (motivo 3); profili vari di illegittimità comunitaria delle disposizioni normative italiane in materia di quote latte e delle conseguenti determinazioni dell’AIMA (motivo 4), essendo stati violati i principi di certezza del diritto, non discriminazione e protezione del diritto all'esercizio della propria attività economica, nonché costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 4, 40, 42 e 97 della Costituzione;  illegittimità degli atti in quanto attuativi di un decreto ministeriale (D.M. 17 febbraio 1998) che non avrebbe rispettato le regole procedurali di cui all’art. 17 della L. n. 400 del 1988 (motivo 5) ; violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 520 del 1995 (motivo 6). Da ultimo, riproponeva la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 177, lett. b) del Trattato UE, sia di questioni di validità della normativa comunitaria in materia di quote latte, che non garantirebbe il rispetto delle finalità PAC; sia di quella nazionale che non stralcia dal contingentamento la produzione lattiero-casearia per la produzione di formaggi D.O.P. ai sensi del Regolamento CEE n. 2081 del 1992 e di quello sulle produzioni biologiche n. 2092/1991; nonché alla Corte costituzionale, per i molteplici profili di contrasto già richiamati.

4. In data 3 aprile 2015 AGEA si è costituita in giudizio.

5. Nel corso del giudizio l’azienda appellante in atti la copiosa giurisprudenza, nazionale e comunitaria, nel frattempo intervenuta sulla vicenda, nonché l'ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 che ha sostanzialmente riconosciuto la “ totale inattendibilità e falsità dei dati del sistema", pronunciandosi nell'ambito di un procedimento penale conseguito alla medesima vicenda. Con successiva memoria conclusiva, ha ribadito le proprie prospettazioni, ricordando come nelle more del presente procedimento non solo è intervenuta la richiamata ordinanza del GIP di Roma, che avrebbe confermato, in sede penale, che la reale produzione italiana anche per il periodo di cui è causa era inferiore alla produzione dichiarata in sede UE, ma soprattutto, in sede comunitaria, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 giugno 2019 in causa C-348/18, che ha sancito chiaramente la necessità che gli Stati membri che scelgono di quantificare il prelievo dovuto dai produttori previa compensazione tra le maggiori quantità prodotte con le quote inutilizzate, eseguano l'operazione in via lineare tra tutti, in base all'unico criterio stabilito dall'art. 2, 1 del Reg. (CEE) n. 3950/92, ossia “proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore ”.

6. All’udienza del 30 marzo 2022, svoltasi con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso infondato sulla base di considerazioni già svolte in numerose sentenze precedenti e riguardanti questioni analoghe. La tecnica redazionale utilizzata, basata per relationem sul rinvio ai numerosi precedenti intervenuti sulla materia delle quote-latte, consente la completa ricostruzione della cornice giuridica della vicenda, comunque effettuata, in quelli evocati in

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