Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-06-08, n. 201102447

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-06-08, n. 201102447
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201102447
Data del deposito : 8 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03874/2011 REG.RIC.

N. 02447/2011 REG.PROV.CAU.

N. 03874/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3874 del 2011, proposto da E R e D R, rappresentate e difese dagli avv. V D M, P P, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;


contro

Comune di Castel Volturno, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio eletto presso Francesco Mangazzo in Roma, via Alessandro III, 6;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 00461/2011, resa tra le parti, concernente dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 00461/2011, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE DE "IL PROGETTO DELLE PIAZZE" - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - MCP


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l’avvocato V D M;


considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appare meritevole di approfondimento la censura relativa alla effettiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

considerato che, in relazione agli sviluppi della procedura in corso, la mera fissazione dell’udienza di merito in primo grado alla data del 3 novembre 2011 non appare idonea a tutelare lo stato di fatto esistente, che va invece preservato fino al momento della decisione del T.A.R.;

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