Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-11-30, n. 201505400

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-11-30, n. 201505400
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505400
Data del deposito : 30 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02844/2015 REG.RIC.

N. 05400/2015REG.PROV.COLL.

N. 02844/2015 REG.RIC.

N. 02980/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2844 del 2015, proposto dal signor M C, rappresentato e difeso dagli avvocati F L e V Z, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via G. P. da Palestrina, 47;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Sabotino, 12;
Consiglio Regionale della Calabria e Ufficio Elettorale Centrale Regionale, non costituiti;

nei confronti di

Mauro D'Acri, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo G e Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Cosco in Roma, Via Muggia, 33;
G M, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Arno, 6;
O G, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Arno, 6;
D D B, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Bartolo Dattola in Roma, via degli Orti di Trastevere, 59;
Ivan Rota, Giancarlo Scarpelli, Giuseppe Detto Ennio Aietta, Giovanni Arruzzolo, Domenico Detto Mimmo Bevacqua, Arturo Bova, Francesco Cannizzaro, Vincenzo Antonio Ciconte, Francesco D'Agostino, Sinibaldo Detto Baldo Esposito, Giuseppe Gentile, Giuseppe Giudiceandrea, Giuseppe Graziano, Carlo Guccione, Nicola Irto, Giuseppe T. V. Detto Peppe Mangialavori, Michelangelo Detto Michele Mirabello, Giuseppe Detto Peppe Neri, Alessandro Nicolò, Giovanni Nucera, Gerardo Mario Oliverio, Fausto Detto Orso Orsomarso, Vincenzo Pasqua, Bebastiano Detto Seby Romeo, Nazzareno Salerno, Antonio Detto Tonino Scalzo, Flora Sculco, Franco Sergio, Domenico Detto Mimmo Tallini, tutti non costituiti;



sul ricorso numero di registro generale 2980 del 2015, proposto dal signor Vito C, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Cristiani in Roma, via Po, 43;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Sabotino, 12;

nei confronti di

S E, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo G e Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Cosco in Roma, Via Muggia, 33;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2844 del 2015:

della sentenza del T.a.r. per la Calabria - Catanzaro - Sezione I, n. 296 del 20 febbraio 2015;

quanto al ricorso n. 2980 del 2015:

della sentenza del T.a.r. per la Calabria – Catanzaro - Sezione I, n. 301 del 21 febbraio 2015.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e dei signori Mauro D'Acri, G M, O G, D D B e S E;

Vista la memoria difensiva depositata dal signor C (in data 8 ottobre 2015);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2015 il consigliere V P e uditi per le parti gli avvocati L, P, G e S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla mancata proclamazione dei signori M C e Vito C alla carica di consigliere regionale in occasione delle elezioni del presidente della regione Calabria e del consiglio regionale tenutesi il 23 novembre 2014.

1.1. Il signor C, candidato nella circoscrizione Nord alla carica di consigliere – per la lista n. 12 “Sinistra” – ha ottenuto 2.677 preferenze risultando il primo della lista.

La lista n. 12 “Sinistra”, nell’ambito della quale egli era candidato, ha partecipato alla competizione elettorale a sostegno della lista regionale n. 4 con candidato a Presidente della Giunta regionale, Gerardo Mario Oliverio, ottenendo un solo seggio nella circoscrizione Sud.

Si assume che gli Uffici elettorali sarebbero incorsi in un duplice errore.

Da un lato, avrebbero errato nella individuazione della modalità di calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale in quanto la cifra elettorale era stata determinata dalla somma dei voti di lista validi compresi quelli ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione ma con esclusione dei voti conseguiti dalle liste che non avevano superato la soglia di sbarramento per accedere al riparto dei seggi pari, nel sistema elettorale calabrese, al 4%;
che tale circostanza aveva alterato il quoziente elettorale e che se ciò non fosse accaduto la lista del ricorrente avrebbe avuto diritto a un secondo seggio.

Dall’altro, avrebbero sbagliato nell’applicazione dei criteri che presiedono alla distribuzione dei seggi (complessivamente pari a 6), integranti la “quota maggioritaria”, prevista per garantire la governabilità dell’ente da parte dello schieramento vincitore.

1.2. Il signor C, candidato nella circoscrizione Nord alla carica di consigliere – per la lista n. 15 “Nuovo Centro Destra” - ha ottenuto 1805 preferenze, risultando secondo nella cifra elettorale solo all’altro candidato della stessa lista, risultato eletto nella Circoscrizione Nord, Giuseppe Gentile (che ha riportato una cifra elettorale di 11.018).

La lista “Nuovo Centro Destra”, nell’ambito della quale egli era candidato, partecipava alla competizione a sostegno della lista regionale n. 5, con candidato a Presidente della Giunta regionale, Vincenzo Mario Domenico D’Ascola.

La lista regionale ha superato, nel suo complesso, lo sbarramento dell’8% dei voti validi di cui al comma 3 dell’art.1 della l.r. 7 febbraio 2005 n. 1, mentre il gruppo di liste “Unione di Centro”, collegato anch’esso alla lista regionale n. 5, non ha invece raggiunto il traguardo del 4% dei voti validi, cosicché, alle liste “Unione di Centro” non è stato assegnato alcun seggio.

Al gruppo di liste “Nuovo Centro Destra”, che aveva superato il detto sbarramento del 4%, sono stati assegnati, innanzi tutto, in sede di collegio unico regionale, due seggi, attribuiti uno alla circoscrizione Nord e l’altro alla circoscrizione Sud ex art. 1, co. 3 della l.r. n. 1 del 2005.

Essendosi peraltro verificata l’ipotesi del conseguimento di almeno 15 seggi da parte della lista regionale “vincente” (che ne ha ottenuti 16), e dovendo quindi assegnarsi i seggi del “premio di maggioranza” secondo le quote ripartite previste dall’art. 4, co. 1 lett. b), l.r. n. 1 del 2005 - ovvero mediante l’attribuzione di tre seggi ai gruppi di liste collegate alla lista regionale con la maggiore cifra elettorale e l’attribuzione degli altri tre ai gruppi di liste non collegate alla lista regionale con la maggiore cifra elettorale - è conseguita l’assegnazione di un ulteriore seggio al gruppo di liste “Nuovo Centro Destra”, che, secondo il meccanismo applicato nello specifico dall’Ufficio elettorale, è stato attribuito alla circoscrizione Centro, ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 15 della legge n. 108 del 1968 (ovvero iniziando dalle circoscrizioni alle quali non erano stati attribuiti i seggi del citato comma 10).

Ne è conseguita la proclamazione, quale candidato eletto a consigliere regionale nella lista n. 15 “Nuovo Centro Destra” della circoscrizione Centro, del signor S E e la conseguente impugnazione nella parte in cui sono state determinate in concreto, da parte degli Uffici elettorali, le modalità di assegnazione dei seggi della quota maggioritaria da ripartire fra le liste circoscrizionali, non collegate alla lista regionale vincitrice e la conseguente assegnazione dei seggi a ciascuna circoscrizione territoriale.

2. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Calabria - Catanzaro - Sezione I, n. 296 del 20 febbraio 2015 – resa sul ricorso proposto dal signor C:

a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli organi elettorali straordinari (tale capo non è stato impugnato);

b) ha dichiarato inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum proposto dai signori Ivan Rota e Giancarlo Scarpelli (anche a titolo di elettore del comune di Rende), nella qualità, rispettivamente, di Tesoriere legale rappresentante e Commissario provinciale di Cosenza del partito “Italia dei Valori (tale capo non è stato impugnato dai su menzionato interventori);

c) ha respinto con dovizia di argomenti i due motivi posti a sostegno del ricorso di primo grado;

d) ha condannato il ricorrente e la parte intervenuta al pagamento delle spese di lite.

3. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Calabria – Catanzaro - Sezione I, n. 301 del 21 febbraio 2015 – resa sul ricorso proposto dal signor C:

a) ha respinto l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio sollevata dal contro interessato costituito signor S E (tale capo non è stato impugnato);

b) ha respinto l’unico complesso motivo posto a sostegno del ricorso di primo grado;

c) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità della disciplina elettorale regionale sollevata in subordine del ricorrente;

d) ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso la sentenza n. 296 del 2015 ha interposto appello il signor C con ricorso ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 31 marzo e 7 aprile 2015).

4.1. Si sono costituiti in giudizio la Regione Calabria e i signori Mauro D'Acri, G M, O G e D D B deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.

4.2. La difesa del signor D’Acri ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità del gravame per violazione dei doveri di sinteticità e chiarezza (pagine 5 -7 della memoria di costituzione).

5. Avverso la sentenza n. 301 del 2015 ha interposto appello il signor C - con ricorso ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 4 e 10 aprile 2015) - confutandone tutte le argomentazioni sfavorevoli, introducendo censure in parte nuove, lamentando la violazione, da parte del T.a.r., del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e contestando il capo della sentenza recante la condanna alle spese di lite.

5.1. Si sono costituiti in giudizio la Regione Calabria e il signor S E deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.

5.2. La difesa del signor Esposito da un lato, ha rilevato l’inammissibilità dell’introduzione di censure nuove rispetto a quelle articolate in primo grado, dall’altro, ha riproposto, in subordine rispetto alla reiezione del ricorso nel merito, l’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire (pagine 10 e 26 della memoria di costituzione).

6. Gli appelli in trattazione, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e (parzialmente) soggettiva, sono riuniti a mente del combinato disposto degli artt. 38 e 71, c.p.a.

7. L’appello n.r.g. 2844/2015 deve essere dichiarato inammissibile in accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla difesa del signor D’Acri sotto il profilo della violazione dei doveri di sinteticità e chiarezza.

7.1. Si premette in fatto che:

a) il ricorso di primo grado consta di 33 pagine complessive (al netto di quelle relative alla prova dell’avvenuta notificazione) recanti plurime intricate reiterazioni di argomenti che rendono difficoltosa la lettura e comprensione delle censure proposte;

b) l’impugnata sentenza si sviluppa per 11 pagine complessive;

c) l’atto di appello:

I) consta di 61 pagine complessive (al netto di quelle recanti la prova dell’avvenuta notificazione);

II) è stato redatto anche con la tecnica del “copia e incolla” (specie nella parte in cui riproduce integralmente il ricorso di primo grado) e contiene plurime reiterazioni dei medesimi argomenti e richieste nella parte centrale ed in quella conclusiva;

III) è stato redatto con l’uso di sottolineature, caratteri, dimensioni, grassetti ed altri accorgimenti grafici che rendono difficoltosa la lettura e comprensione del testo;

IV) è stato redatto senza un criterio ordinatore, infatti: non è stato suddiviso fra parte in fatto, svolgimento del processo e motivi specifici (avverso la sentenza in quanto tale, di cui si lamenta l’invalidità per eccesso di potere giurisdizionale e violazione dell’art. 112 c.p.c., e avverso i capi di cui essa si compone);
contiene plurime esposizioni (e preannunci) preliminari di motivi scoordinati fra loro;
da pagina 52 a pagina 61 si susseguono e si ripetono, senza criterio, richieste di rinvio all’Adunanza plenaria, richieste istruttorie, conclusioni,

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