Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-27, n. 202006560

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-10-27, n. 202006560
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006560
Data del deposito : 27 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2020

N. 06560/2020REG.PROV.COLL.

N. 02278/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2278 del 2020, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L G e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Como, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente una informativa di interdittiva antimafia;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Como;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza congiunta con la quale i difensori delle parti hanno chiesto l’invio in decisione senza discussione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il Pres. Franco Frattini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il provvedimento prot. -OMISSIS-, la Prefettura – U.T.G. di Milano emetteva informativa interdittiva antimafia a carico della Società -OMISSIS-attiva nel settore della fornitura di gasolio per autotrazione.

La Prefettura desumeva il pericolo di infiltrazione mafiosa dalle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria compiuta dalla Prefettura – U.T.G. di Como e dal contenuto dell’informazione interdittiva antimafia emessa da quest’ultima in data 27 aprile 2016, e precisamente:

a) dal coinvolgimento di -OMISSIS-, all’epoca presidente del consiglio di amministrazione, nonché consigliere delegato e responsabile tecnico, nell’indagine -OMISSIS-all’esito della quale, pur senza risultare formalmente indagato né imputato nel procedimento penale, egli veniva menzionato tra le “figure di imprenditori che entrano in rapporti con la ‘ndrangheta”, per aver commissionato un’attività di recupero crediti a -OMISSIS-dietro promessa dell’assunzione in azienda;

b) dall’esistenza di rapporti commerciali nel 2015 con l’impresa -OMISSIS-destinataria di diniego di iscrizione nella white list da parte della Prefettura – U.T.G. di Caserta, per ritenuta sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

2. L’odierno appellante proponeva ricorso avverso l’interdittiva dinanzi al Tar per la Lombardia, chiedendone l’annullamento.

3. Il Giudice di prime cure pronunciava la sentenza n. 2641 dell’11 dicembre 2019, qui gravata, con la quale respingeva il ricorso e, per l’effetto, confermava il provvedimento impugnato.

4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, l’appellante chiede l’annullamento e/o la riforma della pronuncia, deducendo plurimi motivi di censura.

5. Resistono in giudizio la Prefettura – U.T.G. di Milano, la Prefettura – U.T.G. di Como ed il Ministero dell’Interno, chiedendo la conferma della decisione appellata.

6. In vista della presente udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

7. All’udienza dell’8 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di appello, l’appellante denuncia “Error in procedendo e in iudicando. Omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso. Travisamento e difetto di motivazione”. L’appellante contesta l’omessa pronuncia, da parte del Tar, sul primo motivo del ricorso di primo grado, nel quale si lamentava l’incompetenza della Prefettura – U.T.G. di Milano, una volta adottata l’informativa interdittiva antimafia da parte della Prefettura – U.T.G. di Como e, in ogni caso, l’omissione di un’istruttoria autonoma da parte della Prefettura – U.T.G. di Milano, che si sarebbe limitata a recepire il materiale istruttorio raccolto dalla Prefettura – U.T.G. di Como.

Con il secondo motivo di appello, l’appellante denuncia “Error in procedendo e in iudicando. Omessa pronuncia in parte qua sul secondo motivo di ricorso”. L’appellante si duole dell’omissione delle garanzie partecipative per non esser stato convocato da parte della Prefettura – UT.G. di Milano in sede di adozione dell’informativa interdittiva antimafia, e contesta l’omessa statuizione del Tar sul punto.

Con il terzo motivo di appello, l’appellante denuncia “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(6) dell’8 febbraio 2013;
violazione e falsa applicazione della nota della Prefettura di Como n. 15887 del 10 novembre 2014;
violazione del principio di proporzionalità;
violazione del principio del buon andamento e dell’art. 97 Cost.;
eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, arbitrarietà, iniquità, ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto di adeguatezza, sviamento”. L’appellante lamenta il travisamento dei fatti da parte del Tar, per aver ritenuto adeguatamente motivata l’interdittiva per cui è causa, basata al contrario esclusivamente su uno stralcio di sentenza resa all’esito di giudizio abbreviato nel quale, peraltro, il -OMISSIS- non è né imputato né indagato. L’esiguità del corredo indiziario sarebbe stata, a detta dell’appellante, rilevata dalla stessa Prefettura, che più volte avrebbe richiesto alle competenti FF.OO., nonché alla D.I.A., chiarimenti e specificazioni in merito alla ritenuta esposizione dell’impresa ad infiltrazioni mafiose. Difetterebbe, inoltre, il requisito dell’attualità del pericolo, dal momento che l’interdittiva, adottata nel 2016, farebbe riferimento ad episodi verificatisi intorno al 2014 e non seguiti da episodi analoghi negli anni successivi.

Con il quarto ed ultimo motivo di appello, l’appellante denuncia “Error in procedendo e in iudicando. Omessa pronuncia sul terzo motivo di ricorso” e ripropone il terzo motivo del ricorso di primo grado, non esaminato dal Tar, nel quale si censurava l’applicazione alla -OMISSIS- della normativa antimafia. Nella tesi dell’appellante, infatti, alla stessa non potrebbe riconoscersi la qualifica di sub-contraente ai sensi dell’art. 82 d.lgs. 159/2011 e, conseguentemente, i contratti tra la -OMISSIS- e gli appaltatori della P.A. sarebbero contratti sottratti alla disciplina di riferimento.

2. Resistono in giudizio le intimate Amministrazioni, le quali hanno depositato una memoria difensiva che, tuttavia, in accoglimento delle osservazioni contenute nella memoria di replica dell’appellante, deve essere stralciata in quanto tardiva, essendo stata depositata in giudizio oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile.

3. L’appello è infondato e va respinto.

4. Oggetto del presente giudizio è l’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura – U.T.G. di Milano a carico della società -OMISSIS-odierna appellante, sulla base degli elementi emersi nell’istruttoria compiuta dalla Prefettura – U.T.G. di Como e confluita in una precedente informazione interdittiva antimafia emessa da quest’ultima il 27 aprile 2016.

4.1. Deve, preliminarmente, affrontarsi il tema della competenza ad emettere le predette informazioni interdittive antimafia. Secondo l’appellante, una volta intervenuta l’interdittiva della Prefettura – U.T.G. di Como - avente, com’è noto, efficacia sull’intero territorio nazionale -, la Prefettura – U.T.G. di Milano non avrebbe potuto adottare un’altra interdittiva, senza peraltro procedere ad un’autonoma attività istruttoria ma basandosi sugli accertamenti già compiuti dalla Prefettura – U.T.G. di Como.

Questo Collegio ritiene, al contrario, che la Prefettura – U.T.G. di Milano fosse competente ad emanare l’interdittiva in virtù della normativa derogatoria di cui alla Direttiva del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2013, nonché alla seconda edizione delle Linee Guida per i controlli antimafia di cui all’art. 3 quinquies del d.l. 135/2009, convertito in L. 166/2009, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell’

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