Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-10-21, n. 201907129
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Pubblicato il 21/10/2019
N. 07129/2019REG.PROV.COLL.
N. 06050/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6050 del 2010, proposto da
Comune di Napoli, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, G T, A A, F M F, A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
P M, P G, R M, S F L, B C, P F, rappresentati e difesi dagli avvocati F P, S N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R P in Roma, via Dire Daua n. 2 Scala B, Int 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima), 17 dicembre 2009, n. 8874, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di P M, di P G, di R M, di S F L, di B C e di P F, i quali hanno proposto anche appello incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 il consigliere A R e uditi per le parti gli avvocati Follieri su delega dell’avvocato A C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo per la Campania, gli odierni appellanti incidentali indicati in epigrafe, residenti nel quartiere Vomero - premesso che lo stesso giudice, con sentenza n. 21310 del 12 dicembre 2008, aveva annullato per incompetenza le ordinanze prot. numeri 902, 906 e 915 del 2008, sull’ampliamento della zona a traffico limitato e la modifica dei dispositivi di circolazione e sosta in alcune strade del quartiere Vomero di Napoli - impugnavano la delibera di Giunta comunale n. 1754 del 15 dicembre 2008 che, nel riesercizio del potere, aveva sostanzialmente rinnovato le medesime misure.
1.1. Con ricorso per motivi aggiunti essi impugnavano la determina dirigenziale n. 1 del 21 gennaio 2009, di modifica dei dispositivi di circolazione e sosta in alcune strade del Vomero;con ulteriori motivi aggiunti, impugnavano le ordinanze sindacali n. 742 del 28 maggio 2009, n. 483 del 6 agosto 2009 e n. 809 del 12 giugno 2009, recanti misure di limitazione al traffico veicolare.
2. I ricorrenti lamentavano: a) che la delibera di Giunta comunale che sostanzialmente rinnovava le misure di cui alle ordinanze sindacali, eludeva la sentenza 21310 del 2008 che, nell’annullarle, aveva disposto una valutazione delle circostanze di merito denunciate dai ricorrenti, il che era stato pretermesso nella riedizione del potere; b) che il Comune non aveva provveduto alla revisione biennale del piano generale del traffico urbano , risalente al biennio 1997/99 e asseritamente aggiornato per il 2002/04;né ad elaborare il piano particolareggiato e il piano esecutivo del traffico , vanificando così l’obiettivo di migliorare le condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento ed il contenimento dei consumi energetici; c) che gli atti contestati erano viziati per carenza di motivazione e istruttoria, per l’assenza di valutazioni sulle problematiche del traffico, l’aumento delle deviazioni e delle percorrenze, le esigenze di sicurezza e di transito dei mezzi di soccorso, lo stravolgimento del sistema di trasporto pubblico su gomma, con gravi disagi e conseguenze per la salute, e per la congestione del traffico fuori del perimetro della zona pedonale; d) la mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli dei residenti nelle strade interdette alla circolazione, poiché il provvedimento era indirizzato a soddisfare le pressanti richieste di alcuni comitati di commercianti; e) la falsificazione dei dati presi in considerazione a presupposto della delibera, posto che l’operazione avrebbe comportato l’isolamento, all’interno della zona a traffico limitato , della centralina di rilevazione dell’inquinamento, mentre andavano registrati anche i dati delle aree limitrofe nelle quali il traffico sarebbe aumentato; f) il susseguirsi dei provvedimenti evidenzia la superficialità e lo sviamento; g) la delibera non ha indicazioni sull’impegno di spesa.
2.1. La determina dirigenziale n. 1 del 21 gennaio 2009 era, invece, contestata per incompetenza, violazione di legge (per contrasto con l’art. 3 l. n. 413 del 1997 e con il decreto interministeriale n. 163 del 1999), elusione del giudicato (riguardo alle statuizioni della sentenza n. 21310/08) e viziata per carenza di istruttoria (essendo generici i pareri forniti dall’ANM e dalla Polizia Municipale), contraddittorietà, sviamento e omessa indicazione dell’impegno di spesa;e riguardo a tale atto erano reiterate le censure di mancata revisione biennale del piano generale del traffico urbano, risalente al biennio 1997/99, nonché l’elaborazione del piano particolareggiato e di quello esecutivo.
2.2. Resisteva il Comune di Napoli (di seguito “il Comune” ), preliminarmente eccependo il difetto di interesse al ricorso (per carenza di lesione alla sfera giuridica dei ricorrenti e per la natura sostanzialmente politica e programmatica della delibera, priva di autonoma lesività), l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei residenti nell’area della ZTL, l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti dove era stata gravata anche l’ordinanza sindacale 833 del 2009 (sulla disciplina del traffico per consentire i lavori al nodo di interscambio tra le reti ferroviarie della Circumflegrea e della Metropolitana), l’assenza di lesività vista la temporanea sospensione della efficacia;nel merito, il Comune sosteneva l’infondatezza del gravame.
3. Con la sentenza in epigrafe 17 dicembre 2009, n. 8874 (vale a dire, di circa dieci anni or sono), il Tribunale amministrativo, disattese le eccezioni preliminari del Comune ha, in parziale accoglimento del ricorso, annullato le ordinanze sindacali gravate con i secondi motivi aggiunti numeri 742, 483 e 809 del 2009 sotto il profilo, prioritario ed assorbente, di incompetenza;la sentenza ha poi ritenuto infondate le altre censure (di cui al ricorso principale e ai primi motivi aggiunti).
4. Il Comune appella la sentenza lamentando che ha respinto le eccezioni preliminari della difesa comunale, e che ha negato la competenza del sindaco all’adozione delle ordinanze impugnate, affermando la competenza del dirigente, e ha pronunziato ultra petita in quanto i ricorrenti si erano limitati ad eccepire la competenza della Giunta comunale.
4.1. Si sono costituiti in giudizio gli originari ricorrenti. Costoro hanno anche spiegato appello incidentale chiedendo l’annullamento e la riforma delle sentenza nelle parti in cui ha affermato l’infondatezza delle doglianze proposte con il ricorso introduttivo (sulla delibera giuntale n. 1754/2008) e con i primi motivi aggiunti (proposti invece per l’annullamento della determina dirigenziale n. 1 del 21 gennaio 2009) per i seguenti motivi di censura: “1. Sulla violazione e falsa applicazione di legge (articolo 36 CDS), circolari (D.M. 12 aprile 1995 Ministero LL.PP. in G.U. n. 146 del 24/6/1995), sul vizio di motivazione della Sentenza, sulla erronea o omessa valutazione della istruttoria e documentazione prodotta dalle parti, sulla mancata pronuncia su punti decisivi della controversia (punti 2;