Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-04-14, n. 201701777

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-04-14, n. 201701777
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701777
Data del deposito : 14 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2017

N. 01777/2017REG.PROV.COLL.

N. 07122/2010 REG.RIC.

N. 08907/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7122 del 2010, proposto da:
Comune di San Cipriano D'Aversa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Terenzio N 7;

contro

C A, C M, C M, C A, C G in proprio e in qualità di eredi di C G, rappresentati e difesi dall'avvocato A A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;

nei confronti di

Enel Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Mole', con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,;



sul ricorso numero di registro generale 8907 del 2010, proposto da:
Enel Distribuzione S.p.A. in proprio e quale Mandataria di Enel Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Mole', con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Farnesina 272/274;

contro

C A, C M, C M, C A, C G in proprio e in qualità di eredi di C G, rappresentati e difesi dall'avvocato A A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;

nei confronti di

Comune di San Cipriano D'Aversa non costituito in giudizio;

per la riforma, quanto ad entrambi i ricorsi n. 7122 del 2010 e n. 8907 del 2010, della sentenza del T.A.R. per la CAMPANIA – NAPOLI - SEZIONE V, n. 13972/2010, resa tra le parti, concernente condanna al risarcimento del danno per occupazione illegittima.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli Eredi di Gaetano C e di Enel Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l'avv. Russo su delega dell’avv.to L.M. D'Angiolella e l’avv.to M. Molè, i quali si riportano agli scritti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia origina dall’adozione del decreto n. 59 del 1 febbraio 1993 con cui il Sindaco del Comune di San Cipriano di Aversa ha autorizzato l’Enel ad occupare una superficie di mq 4988, per una percorrenza di ml. 172, al fine di realizzare la linea elettrica 150 Kw Villa Literno – Calvizzano – Fratta, area in cui insiste un appezzamento di terreno di proprietà del sig. C G, avente una dimensione di ettari 2, are 13, centiare 06, catastalmente identificato alla partita n. 304, foglio n. 6, particella n. 147.

2. Il sig. C G, trascorsi cinque anni dall’occupazione d’urgenza senza che venisse adottato il decreto di esproprio, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illecita occupazione del proprio fondo da parte del Comune di San Cipriano di Aversa e dell’Enel e per la conseguente condanna dei medesimi, in solido, al risarcimento dei danni subiti.

3. L’impugnata sentenza del Tar per la Campania, Napoli, sez. V, n. 13972 dell’11 giugno 2010 ha:

a) accolto il ricorso con una pronuncia propulsiva volta, in via alternativa, al raggiungimento tra le parti di un accordo di trasferimento del diritto di proprietà del bene;
ovvero all’adozione del decreto di acquisizione dell’area;
ovvero, in difetto, alla restituzione del bene al legittimo proprietario;

b) condannato il solo Comune di San Cipriano di Aversa al risarcimento del danno nei confronti del sig. C G;

c) compensato tra le parti le spese di lite.

4. La predetta sentenza è stata oggetto di due separate impugnazioni (la prima da parte del Comune di San Cipriano, la seconda da parte di Enel) le quali hanno dato origine, rispettivamente, ai ricorsi numero di ruolo generale n. 7122/2010 e n. 8907/2010.

5. Quanto al ricorso r.g.n.r. 7122/2010:

5.1. Il Comune di San Cipriano di Aversa ha censurato l’impugnata sentenza sotto due profili: 1) da un lato, per avere ritenuto unico soggetto legittimato passivo al risarcimento del danno in favore del sig. C l’amministrazione comunale in luogo della sola Enel in quanto palesemente unico soggetto beneficiario delle aree da espropriare;
2) dall’altro lato, omesso di motivare del tutto la ragione per la quale non è stata, eventualmente, disposta la condanna in solido di entrambi gli enti.

5.2. Il sig. C G si è costituito chiedendo il rigetto dell’avverso gravame.

5.3. Enel si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello perché inammissibile, irricevibile e/o infondato nel merito.

5.4. In data 13 gennaio 2017 il procuratore della parte appellata ha documentato l’intervenuto decesso del sig. C in Napoli, il 20 aprile 2015, ed ha contestualmente depositato una memoria di costituzione dei di lui eredi (C A, C M, C M, C A, C G) ai fini della prosecuzione del giudizio.

5.5. Le parti hanno ulteriormente contraddetto le rispettive tesi difensive attraverso il deposito di memorie. La memoria degli Eredi C è stata depositata tardivamente il 16 gennaio 2017 e, dunque, resta inutilizzabile. Enel, invece, con memoria tempestivamente depositata il 30.12.2016, ha ribadito l’acclarata acquisizione del bene al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001.

6. Quanto al ricorso r.g.n.r. 8907/2010:

6.1. Enel ha censurato l’impugnata sentenza affidando le proprie doglianze ad un unico motivo: “Error in iudicando. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.lvo n. 80/1998, come riformulato dall’art. 7, della legge n. 205/2000, ora abrogato, e dell’art. 30 del D.lvo n. 104/2010, tutti in relazione al disposto dell’art. 2058 c.c.

Sostiene Enel che il giudice di prime cure avrebbe inopinatamente travalicato i limiti della domanda posta dal sig. C (risarcimento del danno da occupazione illecita), pronunciando in ordine a domande (il raggiungimento di un accordo tra il privato e il comune ovvero la restituzione del bene) non formulate dal ricorrente e di grave pregiudizio per l’appellante giacché, ove il comune non adottasse il decreto di acquisizione del bene al patrimonio dell’ente ovvero le parti non raggiungessero l’accordo, potrebbe profilarsi l’ipotesi della restituzione del bene medesimo nel frattempo interessato dalla realizzazione di opere (l’elettrodotto) con irreversibile trasformazione del bene.

Enel, pertanto, ha concluso nel senso dell’accoglimento dell’appello limitatamente alla parte in cui è stata riconosciuta in capo al sig. C la possibilità di ottenere il risarcimento in forma specifica e, quindi, la restituzione del bene, avendo la medesima interesse al mantenimento delle opere.

6.2. Si è costituito il sig. C G il quale ha chiesto: 1) disporsi la previa riunione tra le spiegate impugnazioni dell’Enel e del Comune;
2) dichiararsi la tardività della proposizione dell’appello per violazione dei termini di cui al combinato disposto degli art. 53, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, 23-bis, comma 7, l. n. 1034/1971 e 37 del R.D. n. 1054/1924;
3) pronunciarsi l’inammissibilità dell’appello per mancanza dell’elemento della soccombenza, avendo il Tar condannato al risarcimento del danno il solo Comune;
4) dichiararsi l’inammissibilità dell’appello per contrasto con il principio della formazione e dell’intangibilità del giudicato, avendo l’unica parte soccombente (il Comune), appellato la sentenza limitatamente al profilo della mancata condanna (anche) di Enel, senza nulla contestare circa l’ an del risarcimento del danno, capo che, dunque, sarebbe passato in cosa giudicata;
5) pronunciarsi l’infondatezza dell’atto di appello.

6.3. In data 13 gennaio 2017 il procuratore della parte appellata ha documentato l’intervenuto decesso del sig. C in Napoli, il 20 aprile 2015, ed ha contestualmente depositato una memoria di costituzione dei di lui eredi (C A, C M, C M, C A, C G) ai fini della prosecuzione del giudizio.

6.4. Le parti hanno ulteriormente contraddetto attraverso il deposito di memorie (quella degli Eredi C avvenuta tardivamente il 16 gennaio 2017, e dunque inutilizzabile). L’Enel, invece, con memoria tempestivamente depositata il 30.12.2016 ha rappresentato che il Comune di San Cipriano di Aversa ha adottato la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 18 marzo 2015 con cui è stata disposta l’acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, di una parte della particella 147, per una superficie pari a mq 4.998 e si è determinato in euro 24.940,00 l’indennizzo dovuto per il pregiudizio patrimoniale, in euro 22.446,00 il risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo ed in euro 2.494,00 l’indennizzo non patrimoniale.

7. All’udienza pubblica del 2 febbraio 2017 il Collegio ha trattenuto le cause in decisione.

8. Va preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti r.g.n.r. 7122/2010 e 8907/2010 ai sensi degli artt. 70 e 96 c.p.a., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.

9. Il Collegio, preso atto che il Comune di San Cipriano di Aversa ha adottato la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 18 marzo 2015 con cui è stata disposta l’acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, di parte della particella 147, per una superficie pari a mq 4.998 e si è determinato in euro 24.940,00 l’indennizzo dovuto per il pregiudizio patrimoniale, in euro 22.446,00 il risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo ed in euro 2.494,00 l’indennizzo non patrimoniale;
ravvisata, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse da parte di entrambi gli appellanti alla coltivazione delle rispettive impugnazioni, non può che pronunciare l’improcedibilità dei giudizi medesimi per carenza sopravvenuta di interesse. Per quanto riguarda la posizione di Enel, infatti, l’interesse all’accoglimento dell’appello consisteva unicamente nel far caducare il capo di sentenza fonte dell’obbligo restitutorio del bene in ipotesi di mancato accordo di trasferimento o mancata adozione dell’atto di acquisizione sante. L’acquisizione al patrimonio comunale ha, dunque, di fatto eliso alla radice ogni profilo di pericolo di restituzione al privato. Di converso, per quanto concerne la posizione del Comune, l’adozione del decreto di acquisizione esclude ex se la sopravvivenza di qualsivoglia interesse dell’amministrazione comunale a vedere condannata Enel (in via esclusiva o solidale) al risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione.

Le spese di lite del presente grado possono essere equitativamente compensate in ragione dell’esito della lite.

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