Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-01-26, n. 201000282

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-01-26, n. 201000282
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000282
Data del deposito : 26 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03839/2008 REG.RIC.

N. 00282/2010 REG.DEC.

N. 03839/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello numero di registro generale 3839 del 2008, proposto da:
R E, rappresentato e difeso dagli avv. F S, A S, con domicilio eletto presso l’avv. A S in Roma, viale Gorizia n. 14;

contro

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di ROMA, Sezione II Quater, n. 01921/2008, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento cittadinanza italiana.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Borgo e l'avv. Sanci per delega dell'avv. Sabatini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, il sig. Erus Reha, cittadino turco, impugnava il decreto in data 21 aprile 2005 con il quale il Ministro dell'interno aveva respinto la sua istanza, in data 8 marzo 2002, di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma primo lett. f), della legge 5 febbraio 1991, n. 91, unitamente. agli atti presupposti tra i quali, segnatamente, la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 400/C/24193/J4/2002/1688/04/R in data 8 giugno 2004.

Lamentata violazione e falsa applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e del D.P.R. 12 ottobre 1993, 572;
eccesso di potere, disparità di trattamento, falsità dei presupposti, manifesta ingiustizia e carenza di motivazione.

Con motivo aggiunto lamentava inoltre eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, difetto d'istruttoria, falsità del presupposto, ingiustizia manifesta.

Chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento impugnato

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II quater, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge il sig. Erus Reha chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado con l'annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell’appello.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 6036 in data 5 dicembre 2008 è stata disposta l’acquisizione di documenti, rinviando la causa al 27 gennaio 2009.

Non essendo stata eseguita l’istruttoria, l’ordine di esibizione è stato reiterato con ordinanza n. 1891 in data 31 marzo 2009, nel contempo affermando la giurisdizione del giudice amministrativo.

L’istruttoria è stata eseguita in data 22 giugno 2009.

Con ordinanza n. 47 in data 23 giugno 2009 la causa è stata quindi rinviata, in modo da consentire alla parte appellante di prendere visione della documentazione pervenuta, prescrivendo le modalità per l’esibizione, trattandosi di documenti riservati.

L’appellante ha quindi depositato memoria.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello deve essere respinto.

Le determinazioni dell’Amministrazione relative a domande di concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero, che risiede in Italia da oltre dieci anni, e si trova quindi nella condizione di cui all’art. 9, primo comma lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, non sono vincolate;
l’Amministrazione dispone infatti di una sfera di discrezionalità, relativa all’esame dei relativi presupposti, indicati dall’art. 6 della stessa legge n. 91, ed in particolare dalla lettera c).

Al riguardo, questo Consiglio ha affermato, anche di recente (C. di S., VI, 4 dicembre 2009, n. 7637) che “l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza italiana, con valutazioni che si estendono anche in ordine all’assenza di “ vulnus” per le condizioni di sicurezza dello Stato.”

C. di S., VI, 1 ottobre 2008, n. 4748, ha affermato che “l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale con conseguente rilascio del provvedimento di concessione della cittadinanza (atto tradizionalmente rientrante, secondo l'uniforme interpretazione della dottrina tra quelli di « alta amministrazione », cui consegue un altissimo grado di discrezionalità in capo all'amministrazione) è legittimo allorquando l'amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale”.

C. di S., VI, 22 marzo 2009, n. 1175, ha poi precisato che “la normativa relativa al rilascio della cittadinanza italiana dispone in ordine a requisiti necessari ed a cause ostative, ma permane in capo all'amministrazione il potere di esercitare valutazioni e scelte ampiamente discrezionali, come tali idonee ad attrarre le relative controversie alla giurisdizione generale di legittimità. La discrezionalità in questione, d'altra parte, non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale: quanto sopra, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità di condotta. I limiti della valutazione in questione non possono essere che quelli generalmente riconosciuti, in tema di esercizio di poteri discrezionali, necessariamente orientati all'effettuazione delle migliori possibili scelte, per l'attuazione dell'interesse pubblico nel caso concreto.”

L’orientamento appena riassunto, che il Collegio condivide, evidenzia quindi che il requisito della buona condotta, ai fini che qui rilevano, non si sostanzia esclusivamente nell’assenza di precedenti penali, ma presuppone la dimostrazione dello stabile inserimento del cittadino straniero nella comunità nazionale, nell’ambito della quale egli deduce i propri personali interessi ed assume parte attiva.

Nel caso di specie, l’Amministrazione non evidenzia elementi dai quali risulti che l’odierno appellante sia sospettato di costituire una possibile minaccia per l’ordine pubblico.

L’Amministrazione evidenzia peraltro che, allo stato, non è per nulla dimostrato il suo inserimento nella comunità nazionale.

L’appellante, infatti, risiede nel territorio nazionale ma lavora per un giornale e delle emittenti televisive turche.

Egli nemmeno afferma di avere acquistato proprietà immobiliari in Italia o comunque di frequentare abitualmente cittadini italiani.

Risulta invece avere mantenuto stretti rapporti con l’ambasciata del Paese d’origine, presso la quale viene anzi invitato in occasioni ufficiali.

L’appellante quindi non ha dimostrato, ed invero nemmeno affermato, uno stabile inserimento nella comunità nazionale;
non è dato quindi comprendere il fine che egli intende perseguire mediante la concessione della cittadinanza.

Alla luce di tale elementi, la determinazione dell’Amministrazione non può quindi essere considerata manifestamente illogica o inattendibile né il Giudice amministrativo , non essendogli nel caso in esame attribuita giurisdizione di merito, può sostituire la sua valutazione a quella dell’Amministrazione.

L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

La delicatezza dei problemi trattati impone la compensazione integrale di spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

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