Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-24, n. 202501507

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Rigetto
Sentenza
24 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-24, n. 202501507
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501507
Data del deposito : 24 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2025

N. 01507/2025REG.PROV.COLL.

N. 00002/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Falvella in OM, via nostra Signora di Lourdes 126;



contro

Ministero dell’interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in OM, via dei Portoghesi 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di OM (sezione prima- quater ) n. 10572/2021

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza straordinaria art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’appellante indicato in intestazione proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di OM contro il diniego di autotutela oppostogli dal Ministero dell’interno (con nota prot. n. 11441 del 5 aprile 2013) sulla sua istanza di riliquidazione dell’equo indennizzo per una patologia derivante da causa di servizio, riconosciutogli dall’amministrazione intimata con decreto in data 27 ottobre 2005, n. -OMISSIS-. Unitamente alla domanda di annullamento chiedeva che fosse accertato il suo diritto a vedersi liquidato l’equo indennizzo sulla base dello stipendio tabellare in godimento alla data del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio dell’infermità anziché all’epoca della domanda; o in subordine che fossero corrisposti gli interessi legali e ogni altro accessorio per il ritardato pagamento.

2. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l’adito Tribunale amministrativo il ricorso veniva accolto limitatamente « al riconoscimento degli interessi legali maturati dalla data del 3 maggio 2005 fino a quella del 7 novembre 2005 », e cioè dalla data di « formale emanazione del provvedimento fino a quella di trasmissione del decreto di liquidazione (emesso il 27 ottobre 2005) all’Ufficio Centrale del Bilancio per l’effettiva liquidazione (7 novembre 2005) ». Erano invece respinte le altre domande ed in particolare quella di accertamento del diritto alla « parametrazione dell’equo indennizzo allo stipendio goduto dal ricorrente al momento del riconoscimento (avvenuto con D.M. del 3.05.2005, non impugnato) piuttosto che a quello della domanda, come in generale previsto per tutti i pubblici dipendenti ».

3. A questo riguardo la pronuncia di primo grado faceva applicazione della regola giurisprudenziale secondo cui il diritto azionato « nasce quando si verifica la stabilizzazione della malattia lamentata dal dipendente, sicchè la normativa applicabile nel procedimento di liquidazione è quella vigente a tale data »; ciò in coerenza con il suo presupposto, dato dalla « perdita dell’integrità psico-fisica », con conseguente irrilevanza della normativa sopravvenuta e dei tempi di durata del procedimento amministrativo. Venivano sul punto considerati non applicabili i termini procedurali previsti dal DPR 29 ottobre 2001, n. 461 ( Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonchè per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ), entrato in vigore in epoca successiva alla presentazione della domanda, risalente al 3 dicembre 1996, e comunque non incidente «

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