Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2021-07-19, n. 202104033

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 2021-07-19, n. 202104033
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104033
Data del deposito : 19 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 19/07/2021

N. 06638/2021 REG.RIC.

N. 04033/2021 REG.PROV.CAU.

N. 06638/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6638 del 2021, proposto da
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04517/2021, resa tra le parti, concernente OGGETTO: PER LA RIFORMA E/O L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

Della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, n. 4517/2021 (doc. 1), pubblicata il giorno 16 aprile 2021, non notificata, sul ricorso n. 2507/2021

E PER L'EFFETTO DEVOLUTIVO DELL'APPELLO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI:

Della seguente nota ministeriale: Nota n. 2850 del 10.02.2021 (doc. 2), inviata in pari data al dott. Giordano Giovanni, avente ad oggetto il rigetto della sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna per la scuola primaria, per non aver prodotto all'Amministrazione “il richiesto attestato di competenza (ACREDITACIÓN) reso dal Ministero spagnolo (Autorità competente)”, nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

Della validità del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dal ricorrente al fine del riconoscimento in Italia del predetto titolo di specializzazione nella scuola primaria, il quale ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno presso l'Università spagnola “Cardenal Herrera” (Valencia), al fine di potersi iscrivere, a pieno titolo, nelle graduatorie scolastiche di suo interesse.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che è stata presentata istanza di concessione di tutela cautelare monocratica adducendo che il ricorrente in assenza di un riesame della propria domanda da parte dell’amministrazione non potrebbe iscriversi nelle graduatorie di suo interesse;

ritenuto che tale interesse è sempre sussistente in ricorsi del tipo di quello in esame e non concretizza il danno di estrema gravità ed urgenza che fonda il potere cautelare monocratico presidenziale legato a circostanze specifiche che impongono un intervento immediato che non possa ammettere nemmeno la dilazione necessaria a trattare il caso in sede collegiale;

ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda;


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