Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-26, n. 202405655
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Testo completo
Pubblicato il 26/06/2024
N. 05655/2024REG.PROV.COLL.
N. 09592/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9592 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Curatela Fallimentare della S.PA.I. S.r.l. in liquidazione n. 742/2015, in persona del curatore fallimentare, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana n. 63;
contro
Rete Ferroviaria LIna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
Italferr S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 08912/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria LIna S.p.A.;
Visti gli artt. 114 e 112 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Polese, su delega di Di Cunzolo, e Di Nitto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza del 19 ottobre 2022, n. 8912, il Consiglio di Stato, sezione IV, ha accolto l’appello proposto dalla curatela del fallimento della S.PA.I. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con BO LI s.p.a. e Viberto Azienda Generale Costruzioni s.r.l., contro la sentenza pronunciata in sede di ottemperanza dal T.a.r. per la Campania n. 6730/2014;
- la sentenza d’appello ha riqualificato la censura proposta col primo motivo di ricorso come “ violazione del giudicato che si era formato sulla questione dell’incompetenza di colui che aveva emesso l’atto impugnato ” (consistente nel diniego della compensazione richiesta dalle imprese appaltatrici ai sensi dell’art. 133, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 1 del d.l. n. 162 del 2008, convertito dalla legge n. 201 del 2008, per l’incremento dei prezzi dei materiali da