Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2013-02-26, n. 201300896
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Testo completo
Numero 896/2013 e data 26/02/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 16 gennaio 2013
NUMERO AFFARE 12466/2012
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor S R, nato a [...] il [...], per l’annullamento delle deliberazioni 11 agosto 2011 n. 34 del Consiglio comunale e 7 ottobre 2011 n. 215 della giunta comunale di Santa Marinella, di approvazione rispettivamente del regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale e delle tariffe cimiteriali.
LA SEZIONE
Vista la relazione 20 novembre 2012 prot. n. 16304, trasmessa con nota di pari data, con la quale il ministero dell’interno, dipartimento per gli affari generali e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al Comune di Santa Marinella ed alla presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo servizio postale il 6 dicembre 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere H Z.
Premesso:
Il Consiglio comunale di Santa Marinella con deliberazione 11 agosto 2011 n. 34 ha approvato il regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, con il quale ha previsto che i servizi siano a pagamento (tranne alcuni, elencati nell’art. 2, che qui non interessa menzionare; trattasi per lo più di attività per le quali non è individuabile una persona che possa esser tenuta al pagamento), che l’applicazione delle relative tariffe è di competenza della giunta e che prima di procedere alla sepoltura è necessario versare una somma (ticket, biglietto) d’ingresso al cimitero.
Con deliberazione di giunta 7.10.2011 n. 215 sono state approvate le tariffe cimiteriali, la quale prevede per i non residenti, titolari di cappelle di proprietà/tomba a terra/in loculi liberi da salme, una tassa per il rilascio di autorizzazione per sepolture di € 2.000,00 (ticket d’ingresso).
Il signor Rodi, non residente nel comune di Santa Marinella - come non lo sono, dichiara, i suoi familiari - è titolare di una concessione con diritto di tumulazione per otto loculi (tomba di famiglia) ottenuta nel 2003 e della durata di novantanove anni. Con il ricorso in esame ha impugnato i provvedimenti sopra indicati, deducendo l’illegittimità delle disposizioni che sanciscono l’obbligo, per i non residenti titolari di una concessione di sepoltura, di pagamento di una somma per la sepoltura medesima. I motivi di ricorso sono i seguenti:
- violazione degli articoli 23 e 53 della Costituzione; 4 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (c.d. preleggi), 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 16, 50, 92, 93, 98 e 103 del decreto del presidente della repubblica 10.9.1990, n.285; 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296; del principio ne bis in idem; incompetenza; eccesso di potere per sviamento; manifesta ingiustizia ed irragionevolezza; difetto di motivazione: l’imposizione di una tassa d’ingresso al cimitero per la sepoltura non può riguardare chi è già titolare di concessione, si configura come un’imposta e non come il corrispettivo di un servizio; l’importo previsto è esorbitante, immotivato ed ingiustificato, poiché il servizio per la tumulazione nel loculo e nelle cassette ossarie e per l’inserimento in buca della cassa viene svolto da un’impresa specializzata e non dal comune; un’imposizione patrimoniale dev’essere prevista da una legge e non può essere istituita da un regolamento comunale; non è stata fissata una soglia per stabilire quali sono le persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, i provvedimenti determinano una disparità di trattamento tra identiche situazioni; l’entrata in vigore della decorrenza delle tariffe è stata anticipata al 1° ottobre 2011.
Il comune di Santa Marinella, nelle proprie controdeduzioni, ha precisato: che nel contratto di concessione stipulato con il ricorrente il 15 dicembre 2003 veniva richiamata l’osservanza del regolamento