Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-21, n. 201907151

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-21, n. 201907151
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907151
Data del deposito : 21 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2019

N. 07151/2019REG.PROV.COLL.

N. 09857/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9857 del 2007, proposto dai signori M G, D V G B, D V M L, D V G P, rappresentati e difesi dall'avvocato D G, con domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

contro

la società Pittella Costruzioni S.a.s. di Pittella Mario, in persona del legare rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato R S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C M in Roma, piazza Prati degli Strozzi,22;
Comune di Lauria, non costituitosi in giudizio;

nei confronti

della Regione Basilicata, rappresentata e difesa dall’avvocato Faustina Demuro, dell’Avvocatura regionale;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 517 del 2007;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 30 aprile 2019 il Cons. Silvia Martino;

Udito l’avvocato Pandolfi su delega dichiarata dell’avvocato R S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti impugnavano innanzi al TAR per la Basilicata il permesso di costruire, rilasciato il 24 febbraio 2005, con il quale il Comune di Lauria aveva autorizzato il dante causa della Pittella Costruzioni s.a.s. a ristrutturare e sopraelevare il fabbricato, identificato nel Catasto fabbricati del Comune resistente al foglio n. 106, particella n. 1836/3.

Deducevano:

- la violazione degli artt. 13 e 31, comma 1, del vigente Piano di Recupero (approvato con D.P.G.R. n. 227 del 29 giugno 2001), degli artt. 5, comma 2, lett. f), 12, comma 1, e 90 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 14 l. n. 64/1974, del punto C.

9.1 del d.m. 16 gennaio 1996 (Norme Tecniche per le costruzioni sismiche), dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost
.;

- l’incompetenza (per la partecipazione del dott. Antonino Amato, il quale aveva redatto la Relazione geologica del progetto poi autorizzato con il permesso di costruire del 24 febbraio 2005, alla seduta della Commissione Edilizia del 6 marzo 2003) ;

- l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto e/o insufficiente istruttoria, omessa e/o carente motivazione, arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza manifesta .

Nel frattempo con istanza del 1 luglio 2005 la Pittella Costruzioni S.a.s. presentava istanza ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 in relazione a talune difformità rilevate nel corso di un sopralluogo della Polizia Municipale.

Con un primo e un secondo atto di motivi aggiunti gli originari ricorrenti impugnavano anche il permesso di costruire in sanatoria del 14 novembre 2005, il “deposito” in sanatoria eseguito dalla società il 3 novembre 2005 presso l’Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata Sezione di Lagonegro, il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta dell’11 luglio 2005 e l’atto d’obbligo notarile allegato al predetto permesso di costruire in sanatoria.

Deducevano, oltre agli stessi motivi già articolati con il ricorso principale:

- la violazione dell’art. 1127, comma 2, c.c., dell’art. 1 l. n. 241/1990, degli artt. 16, 17, 20 e 36 d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 3 e 4 del Regolamento Edilizio comunale, dell’art. 10 della l. n. 241/1990, dell’art. 28 l. n. 89/1913 ;

- la modificazione abitativa del sottotetto da volume tecnico a vano abitabile ;

- la nullità del permesso di costruire in sanatoria per mancanza o indeterminatezza dell’oggetto ;

- l’eccesso di potere per travisamento dei fatto e sviamento (per i medesimi fatti i ricorrenti avevano attivato anche un altro procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale Civile di Lagonegro per denunzia di danno temuto ex art. 1172 C.C. e per azione di manutenzione del possesso ex art. 1170 C.C., all’epoca ancora pendente).

2. Nella resistenza del Comune, della Regione Basilicata e della società controinteressata, il TAR dichiarava irricevibile e, comunque, infondato il ricorso principale, respingeva i motivi aggiunti e compensava le spese.

3. La sentenza è stata appellata dagli originari ricorrenti, rimasti soccombenti, alla stregua dei motivi che possono essere così sintetizzati:

I. Error in procedendo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 21, comma l, della l. 1034 del 1971 .

Per quanto riguarda la declaratoria di irricevibilità gli appellanti sottolineano che non sarebbe rinvenibile agli atti di causa alcun “ certificato (del) Responsabile Settore Assetto del Territorio Comune di Lauria del 31.10.2005 ” che attesti la pubblicazione “ nell'Albo Pretorio Comunale dal 24.2.2005 al 10.3.2005 ” dell’avviso dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire datato 24 febbraio 2005 e l’esposizione nel “ cantiere per l'esecuzione dei lavori ... del cartello, indicante gli estremi del permesso di costruire, in data 5.4.2005 ”, di cui fa menzione il TAR nella sentenza.

In ogni caso sarebbe evidente che la mera affissione all’albo pretorio del permesso di costruire e l’indicazione degli estremi del permesso medesimo nel cartello esposto presso il cantiere, previsti dall’art. 20, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001, non potrebbero costituire formalità idonee a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale di cui all’art. 21, comma 1, della l. n. 1034 del 1971.

Al riguardo, hanno richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia occorre la sua piena conoscenza, che si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485).

Peraltro, l’affissione all’albo pretorio del titolo edilizio e la esposizione, nel cantiere, di un cartello indicante gli estremi del medesimo erano formalità pubblicitarie già previste dalla previgente legislazione (art. 31, comma 8, L. U. 1150/1942;
art. 4, comma 4, l.n. 47/1985).

La tesi sostenuta dal TAR comporta che tutti i cittadini proprietari di immobili dovrebbero quotidianamente recarsi in Comune a controllare all’albo pretorio i permessi di costruire rilasciati ed accedere ai relativi elaborati presso gli uffici tecnici, per verificare se il permesso leda la loro sfera giuridica ed esercitare, quindi, il diritto di difesa in sede giudiziaria.

In ogni caso, l’eventuale irricevibilità del ricorso principale (col quale si era impugnato il permesso di costruire del 24 febbraio 2005 ed il parere del 6 marzo 2003 della Commissione edilizia) non esclude l’ammissibilità e la tempestività dei motivi aggiunti, coi quali sono stati impugnati il permesso in sanatoria del 14 novembre 2005, il relativo deposito in sanatoria n. 537 del 3 novembre 2005, il parere della Commissione edilizia dell’11 luglio 2005 e l’atto d’obbligo notarile allegato al permesso di costruire in sanatoria;

II. Errores in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 comma 1 del p.d.r. del Comune di Lauria adottato con D.P.G.R. n.227 del 29 giugno 2001;
degli artt. 12 e 36 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
dell'art. 90 (commi 1 e 2) e dell'art. 5 (commi n. 2 lettera f) e n. 4) del d.P.R. 380/2001;
dell'art. 1127 comma 2 c.c.;
dell’art. 14 l. 3 febbraio 1974 n. 64;
del d.m. 16 gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996 n. 29);
dell’art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione dei principi, ex art. 97 Cost., del buon andamento e dell'imparzialità dell' Amministrazione. Violazione art. 1 legge 241/1990. Eccesso di potere
.

L’art. 31 comma 1 del Piano di Recupero adottato dal Comune di Lauria consente la sopraelevazione dei fabbricati in esso ricadenti, ma a condizione che l’edificio risultante non contrasti con la normativa antisismica vigente, cui esso espressamente rimanda.

Tale disposizione si coordina con l’art. 90 del d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) che, ricalcando il contenuto del precedente art. 14 della l. 3 febbraio 1974 n. 64, a sua volta, permette di realizzare le opere di sopraelevazione nelle zone sismiche a condizione che il complesso dell’edificio sia conforme alle prescrizioni antisismiche.

Aggiunge, inoltre, il secondo comma dello stesso articolo 90 che l’autorizzazione alla sopraelevazione è consentita previa certificazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

Ai sensi della lettera C.

9.1. del d.m. 16 gennaio 1996 - contenente norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche - è poi stabilito l’obbligo, per chiunque intenda sopraelevare un fabbricato in zona dichiarata sismica, di eseguire contestualmente l’adeguamento antisismico dell’intera struttura, precisando che per “adeguamento antisismico” deve intendersi il complesso di opere sufficienti a rendere l’intero edificio atto a resistere alle azioni sismiche.

In sintesi, dal combinato disposto di tali norme si evince che, in caso di sopraelevazione occorre indispensabilmente:

1. verificare che nel complesso l’edificio sia conforme alla normativa antisismica;

2. rilasciare ed acquisire la certificazione ad hoc di competenza esclusiva dell’Ufficio Tecnico Regionale;

3. predisporre obbligatoriamente opere di adeguamento antisismico.

Il Comune di Lauria è stato espressamente dichiarato zona a rischio sismico con il d.m. 7 marzo 1981.

Quanto appena detto vale a maggior ragione per il permesso in sanatoria, in quanto l’opera abusiva da regolarizzare deve obbedire al requisito della c.d. doppia conformità nel senso che deve essere conforme alla normativa urbanistico- edilizia vigente sia nel momento in cui la stessa opera è stata realizzata sia a quella vigente nel momento in cui è stata inoltrata l’istanza di sanatoria

Nel caso in esame entrambi i provvedimenti sarebbero stati rilasciati in violazione dell’art. 90 comma 2 del TU Edilizia.

Gli appellanti hanno sottolineato che la sopraelevazione poggia su un fabbricato preesistente di antica costruzione (inizi del 1900) del tutto privo di fondamenta e di sottofondazioni, oltre ad appoggiarsi sul muro di un fabbricato limitrofo che è oggetto di ordinanza di sgombero ed ammesso a contributo per la ricostruzione post – sisma.

Pure violata sarebbe la disposizione di cui alla lettera C.

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