Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-11, n. 202200187

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-11, n. 202200187
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200187
Data del deposito : 11 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2022

N. 00187/2022REG.PROV.COLL.

N. 06198/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6198 del 2020, proposto dalla società La Locanda di Enza dei F.lli De Blasio Luciano &
Francesco S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede staccata di Salerno, Sez. II, 6 maggio 2020 n. 832, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza 2 ottobre 2020 n. 5818, con la quale la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte appellante;

Vista l’ordinanza 5 febbraio 2021 n. 1103;

Esaminate le ulteriori memorie e i documenti prodotti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il Cons. Stefano Toschei. Si registra il deposito di note d’udienza da parte dei difensori delle parti costituite con richiesta di passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” in stato di emergenza del 20 luglio 2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – La società La Locanda di Enza dei F.lli De Blasio Luciano &
Francesco S.n.c. ha proposto appello nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede staccata di Salerno, Sez. II, 6 maggio 2020 n. 832, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla predetta società appellante in primo grado (n. R.g. 328/2020) nei confronti dell’ordinanza di demolizione n. 4 del 5 febbraio 2020 (prot. n. 887), emessa dal responsabile dell’Ufficio tecnico – Servizio governo del territorio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, con la quale si è ordinata la rimozione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, della pergotenda installata nel pertinente giardino dell’immobile affittato ad uso commerciale dalla suddetta società.

2. - Nel corso del processo di appello la società appellante, con memoria depositata nel fascicolo digitale del giudizio il 21 gennaio 2021, deduceva che, con riferimento alla SCIA presentata in data 31 ottobre 2019 al fine di adeguare la pergotenda alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17.1.2018, era pervenuto, in data 15 gennaio 2021, il parere favorevole espresso dal Genio Civile di Avellino sull’istanza di autorizzazione sismica.

In ragione di tale fatto nuovo, la Sezione segnalava come l’acquisito parere favorevole espresso dal Genio Civile imponesse all’ente comunale di valutare la compatibilità della SCIA presentata in data 31 ottobre 2019 anche con riferimento al provvedimento repressivo sanzionatorio impugnato in primo grado, impingendo evidentemente l’esito della predetta valutazione sul presente giudizio, con correlata e conseguente insorgenza della possibile sopravvenuta carenza di interesse. In conseguenza di tale stato di cose la Sezione disponeva, con ordinanza 5 febbraio 2021 n. 1103, il rinvio dell’udienza per la decisione della controversia al 25 novembre 2021.

3. - Con memoria depositata nel fascicolo digitale del processo in data 25 ottobre 2021, la società appellante rendeva noto che, con comunicazione del 20 ottobre 2021, prot. n. 11929/2021, il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi “respingeva” la SCIA (Prot. n. 8525 del 31.10.2019) presentata dalla società.

La difesa della società appellante dichiarava, quindi, che l’adozione di tale nuovo provvedimento rendeva superflua la ulteriore coltivazione dell’appello, intendendo orientare e concentrare la società gli sforzi contestativi esclusivamente nei confronti del nuovo provvedimento sfavorevole, impugnandolo dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

4. – In ragione di quanto sopra il Collegio non può che registrare il sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dalla società appellante a coltivare ulteriormente il presente contenzioso in grado di appello, che dunque va dichiarato improcedibile.

Stima il Collegio, inoltre, di poter compensare, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., le spese di lite nel grado di appello tra le parti.

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