Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-03-18, n. 201101673
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01673/2011REG.PROV.COLL.
N. 08976/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8976 del 2007, proposto dal professor Marrone D'Alberti Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Cicerone, 66;
contro
Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Conservatorio Statale di Musica "Gioacchino Rossini", rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;
Marrone D'Alberti Cretiz Giacometta;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III quater, n. 10567/2007, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE NAZIONALI PER L'INSEGNAMENTO DEL PIANOFORTE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2010 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Attraverso l’atto di appello in esame (n. 976/07), notificato il 14.11.2007, si contestava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III quater, n. 10567 del 29.10.2007, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal prof. Vincenzo Marrone d’Alberti – attuale appellante – avverso il decreto, con relative note di trasmissione, del Ministero dell’Istruzione n. 450 del 30.3.2006, di esclusione dalla procedura valutativa di cui al D.M. del 16.6.2005, per la formazione delle graduatorie nazionali per l’insegnamento del pianoforte (F310), nonché avverso l’art. 2, comma 1, del citato D.M. 16.6.2005, in quanto discriminatorio in rapporto alla posizione dei candidati, che avessero insegnato all’estero.
Nella citata sentenza si rilevava che il ricorrente – diplomato in pianoforte presso il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo e abilitato quale “maestro accompagnatore” presso l’Accademia di Santa Cecilia di Roma – sarebbe stato legittimamente escluso dalla procedura valutativa, preordinata alla formazione della graduatoria nazionale sopra specificata, in quanto privo del requisito dell’insegnamento, per almeno 360 giorni, presso istituti di alta formazione, tali non potendo ritenersi le “musikschulen” dell’area di Francoforte (Germania), presso cui lo stesso aveva svolto la propria attività fra il 1995 e il 2005.
In rapporto alle considerazioni in precedenza sintetizzate, in sede di appello venivano ribaditi i seguenti motivi di gravame:
1) erroneità della sentenza, con riferimento all’equipollenza delle Musikschulen agli Istituti di Alta Formazione, non essendovi perfetta corrispondenza degli ordinamenti scolastici e universitari italiani e tedeschi e dovendosi, pertanto, individuare caso per caso le equipollenze dei titoli di studio, rilasciati nei due Paesi;nella situazione in esame, la normativa concorsuale di riferimento richiedeva un determinato periodo di servizio, prestato in “Istituzioni di Alta Formazione”, quali dovrebbero ritenersi le Musikschulen, nonostante il mancato riconoscimento espresso da parte dello Stato italiano: numerose attestazioni, infatti, confermerebbero l’equivalenza dell’insegnamento prestato in dette scuole, rispetto a quello offerto da Conservatori o Università e la mera assenza di criteri codificati di equipollenza fra gli istituti in questione non potrebbe determinare “un’automatica esclusione….dalla procedura valutativa di cui al D.M. 16.6.2005, ancor più alla luce del progressivo avvicinamento degli ordinamenti dei singoli Stati membri dell’U.E.”;
2) erroneità della sentenza relativamente alla prospettata violazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 508/1999 e dell’art. 2 bis del D.L. n. 97/2004, convertito in legge n. 143/2004, nonché a violazione della par condicio, essendo palese “l’ingiustificata differenziazione per i docenti che abbiano svolto la propria attività all’estero”, richiedendosi solo per questi ultimi il requisito del servizio prestato “presso istituzioni di alta cultura artistica e musicale dell’Unione Europea”, mentre era ritenuto sufficiente il servizio prestato in Italia “nelle Accademie statali, nei Conservatori di Musica e negli Istituti musicali pareggiati”;
3) erroneità della sentenza in rapporto alla prospettata violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, non essendo stata presa in considerazione – con adeguata possibilità di riscontro nella motivazione del provvedimento finale – la documentazione prodotta dall’interessato, circa la natura di scuole pubbliche di Alta Formazione Artistica e Musicale delle Musikschulen
L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, ha riproposto le argomentazioni, già rappresentate in primo grado, secondo cui Accademie e Conservatori di Musica sarebbero considerati autonomamente dal T.U. in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. n. 297/1994, quali “istituti superiori di istruzione artistica”, cui sarebbe riservato un particolare statuto giuridico, atto a differenziarli da tutti gli altri tipi di scuole.
Nella fase cautelare del presente giudizio, con due successive ordinanze collegiali istruttorie (nn. 136/08 in data 11.1.2008 e 1718/08del 28.3.2008), veniva disposta l’acquisizione di una documentata relazione, circa l’equipollenza dei periodi di servizio, resi presso le più volte citate “Musikschulen”, rispetto a quelli prestati in istituti italiani qualificati di Alta Formazione.
Con nota depositata il 2.9.2008 l’Amministrazione ottemperava all’istruttoria, attestando come le scuole in questione fossero “istituti pubblici di interesse collettivo per la formazione musico-culturale….con piano di studi…paragonabile, per la formazione musicale impartita, alla struttura di un Conservatorio italiano o di un cosiddetto Istituto musicale pareggiato”;i diplomi conseguiti nelle medesime scuole, inoltre, corrisponderebbero “per quanto riguarda il grado di difficoltà, ai requisiti richiesti agli studenti per l’ammissione alle Scuole Superiori di Musica (Musikhochschulen)”.
DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio la seguente, triplice questione:
a) possibilità, o meno, che le “Musikschulen”, operanti in Germania quali istituti scolastici, per la formazione culturale e, più specificamente, musicale dei giovani, siano qualificabili come “Istituzioni di Alta Cultura artistica e musicale dell’Unione Europea”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1 del D.M. 16.6.2005 (pubblicato sulla G.U. n. 51 del 28.6.2005) di indizione della procedura valutativa per la formazione delle graduatorie, previste dall’art. 2 bis del D.L. 7.4.2004, n. 97, convertito con modificazioni in legge 4.6.2004, n. 143;
b) in caso di risposta negativa al quesito, di cui al precedente punto a), invalidità del D.M. in questione, per disparità di trattamento fra docenti, che avessero prestato servizio in Italia o in altri Paesi dell’Unione Europea, nonché per erronea applicazione delle norme sopra citate;
c) violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, per omesso avvio del previsto confronto fra amministrazione e privati interessati, prima dell’esclusione contestata.
La soluzione del quesito, di cui al precedente punto a), non può che partire dal chiaro dettato dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 21.12.1999, n. 508, secondo cui “1. Le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l’art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
2. I Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo”.
In base alla citata legge di riforma del settore, gli organismi sopra indicati sono stati equiparati ad Università degli studi, nell’ambito delle istituzioni di Alta Cultura riconducibili all’art. 33, u.c., della Costituzione (“Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello stato”).
Con la normativa sopra riportata si costituisce, pertanto, un sistema unitario di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, presso il quale il servizio di insegnamento svolto non può che avere identica valenza rispetto a quello universitario, attenendo al medesimo livello ed alla stessa categoria culturale (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 27.7.2007, n. 4170;Cons. St., sez. I, 20.8.2010, parere n. 2158;TAR Lazio, Roma, sez. III, 29.4.2010, n. 8790, TAR Sicilia, Catania, sez. III, 9.5.2005, n. 807, nonché – per il principio – Corte Cost. 14.7.2009, n. 213).
Per quanto riguarda le Musikschulen, gli accertamenti espletati non consentono di pervenire alle conclusioni prospettate dall’appellante, non risultando le stesse oggetto di un riconoscimento analogo a quello di cui si discute ed essendo anzi presenti, nel Paese interessato, scuole superiori di musica, denominate Musikhochsculen, a cui le prime forniscono titolo di ammissione.
Nell’ambito dunque dell’autonomia, riconosciuta agli Stati membri dell’Unione Europea per la disciplina dei propri ordinamenti scolastici e universitari, l’equipollenza rappresentata dall’appellante non appare sostenibile sul piano normativo, per la speciale collocazione riservata dalla citata legge n. 508/1999 ai Conservatori di musica, all’Accademia nazionale di danza ed agli istituti musicali pareggiati, qualificati ”Istituti superiori di studi musicali” ed accomunabili, deve ritenersi, solo alle Musikhochschulen. Le argomentazioni del medesimo appellante (come quella riferita all’obiettivo, comune a Conservatori di Musica e Musikschulen, di formare lo studente dai primi livelli fino a quelli più avanzati) possono pertanto sembrare suggestive, ma risultano sostenibili solo in via di fatto, avendo il legislatore italiano discrezionalmente ritenuto che il sistema di specializzazione, di cui al più volte citato art. 2 L. n. 508/1999, conducesse all’acquisizione di titoli accademici e non di meri diplomi di istruzione secondaria di secondo grado (validi – questi ultimi – per l’accesso a corsi superiori di studio).
Il segnalato carattere delle Musikschulen quali “istituti per la promozione d’eccellenza nella formazione musicale”, anche ai fini della “carriera professionale come solista di concerto” non consente di superare il più elevato riconoscimento attribuito ai Conservatori ed agli Istituti musicali pareggiati italiani, né il fatto che i rispettivi piani di studio siano “paragonabili”, secondo il Direttore dell’Associazione tedesca delle scuole di musica, costituisce parametro sufficiente per evidenziare fattori di irrazionalità, tali da far ritenere non manifestamente infondati dubbi di costituzionalità della normativa italiana.
In tale contesto il Collegio ritiene che il primo ordine di censure debba essere respinto, per considerazioni che inducono ugualmente al rigetto di ogni ulteriore argomentazione difensiva: una volta chiarito, infatti, che Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati italiani rilasciano titoli di livello universitario e che tale carattere si evince dall’essere gli stessi definiti dalla legge “istituzioni di alta cultura, nel senso di cui all’art. 33 della Costituzione, l’indicazione del bando contestato, secondo cui il servizio prestato all’estero sarebbe stato computabile “solo se svolto presso Istituzioni di alta cultura artistica e musicale dell’Unione Europea” deve evidentemente intendersi – proprio per le invocate ragioni di pari trattamento – come esigenza che tale servizio fosse svolto in istituti di livello universitario, come non può dirsi, in base alle considerazioni in precedenza svolte, per le Musikschulen.
Posto dunque che, in base al bando, il denegato riconoscimento del requisito soggettivo in questione (servizio prestato per almeno 360 giorni in Istituzioni di alta cultura) aveva carattere vincolato nei confronti dell’appellante, anche l’ultima censura – riferita a violazione dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241 (obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) – appare inidonea a giustificare l’annullamento dell’atto impugnato: quanto sopra non solo perché, come correttamente rilevato nella sentenza appellata, l’Amministrazione aveva richiesto all’interessato documentazione aggiuntiva sulla natura delle Musikschulen (con ciò consentendo al medesimo interessato di partecipare al procedimento, sul punto che ha poi determinato l’emanazione del provvedimento in discussione), ma anche perché – non essendo consentito l’annullamento dei provvedimenti amministrativi, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ex art. 21 octies della stessa legge n. 241/90, come integrata con legge n. 15/2005 – l’adempimento di cui al citato art. 10 bis poteva ritenersi non obbligatorio, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza in presenza di atti vincolati (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 17.10.2008, n. 5055;Cons. St., sez. IV, 13.3.2008, n. 1098).
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto;quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della complessità della valutazione sottoposta a giudizio.