Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-03-03, n. 202101807

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-03-03, n. 202101807
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101807
Data del deposito : 3 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2021

N. 01807/2021REG.PROV.COLL.

N. 02770/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 2770 del 2020, proposto da
M S, rappresentato e difeso dagli avvocati L V, A R e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L V in Parma, viale Gorizia 17;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione seconda, 23 gennaio 2020, n. 57, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ufficio Motorizzazione Civile di Genova - Sezione La Spezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Giorgio Manca, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 137, e preso atto delle note d'udienza depositate dagli avvocati Verderi, Ravani e Mazzoni, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, come richiamato dall'art. 25, del decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in primo grado, il Sig. M S ha impugnato il provvedimento del 18 novembre 2019, con il quale il responsabile di sezione dell’Ufficio della Motorizzazione Civile della Spezia ha disposto, nei confronti del Sig. Spediacci, la revisione della patente di guida di categoria B mediante nuovo esame di idoneità tecnica. Come risulta dalla motivazione del provvedimento, la revisione è stata disposta a seguito di un sinistro stradale provocato dal ricorrente che «alla guida di autoveicolo effettuava sorpasso sebbene vietato procurando incidente con gravi lesioni a terzi» ;
e che «il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza […] dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida» .

2. - Con sentenza 23 gennaio 2020, n. 57, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha rigettato il ricorso sull’assunto che il provvedimento, data l’ampia discrezionalità della Motorizzazione civile in materia, sia stato adeguatamente motivato con riferimento alle risultanze degli accertamenti effettuati dai Carabinieri sul luogo del sinistro, vista anche «la gravità dell’infrazione (sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni – art. 148 comma 12 del codice della strada) e l’azzardo insito nella corrispondente condotta di guida – che ha quantomeno contribuito a causare un sinistro con feriti - è astrattamente idonea a giustificare il sorgere di dubbi sulla permanenza dell’idoneità tecnica alla guida, mentre il ricorrente non ha dedotto profili di palese travisamento dei fatti o di illogicità manifesta» .

3. - Il ricorrente in primo grado ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.

4. - Resiste in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

5. - All’udienza del 12 novembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. - Con il primo motivo, l’appellante assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che il provvedimento di revisione della patente di guida risulterebbe sufficientemente motivato dal richiamo alla relazione dei Carabinieri. Secondo l’appellante, tuttavia, mancherebbe una autonoma valutazione sulla necessità del rinnovo dell’esame di idoneità alla guida, fondata sugli elementi discrezionalmente valutabili di cui all’art. 128 del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), che implicano quindi anche una autonoma motivazione da parte dell’amministrazione. Una motivazione rafforzata sarebbe necessaria, inoltre, quando – come nel caso di specie – il provvedimento sia assunto sulla base di una singola violazione del codice della strada.

7. - Con il secondo motivo, l’appellante denuncia il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice il quale si sarebbe sostituito all’amministrazione nelle valutazioni discrezionali, tentando di sopperire in tal modo alla carenza di motivazione dalla quale è affetto il provvedimento impugnato. In ogni caso, le considerazioni svolte in sentenza sarebbero anch’esse carenti sotto il profilo della motivazione.

8. - Con il terzo motivo, l’appellante ripropone la censura di manifesta irragionevolezza del provvedimento impugnato, sia per la carenza di motivazione, sia per le concrete circostanze di fatto che caratterizzano il singolo episodio richiamato nel provvedimento;
profili sui quali la sentenza non si sarebbe pronunciata.

9. - Con l’ultima parte dell’appello, vengono riproposti gli ulteriori motivi del ricorso di primo grado che, a dire dell’appellante, non sarebbero stati esaminati nella sentenza impugnata.

In particolare, l’appellante reitera il vizio di illegittimità del provvedimento per la violazione dell’art. 128, comma 1-ter, del codice della strada (secondo cui «E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida» ) non sussistendo il presupposto delle “gravi lesioni”, non risultando da alcun atto o documento istruttorio che la vittima dell’incidente stradale abbia riportato lesioni di tale entità.

10. - L’appello è infondato.

10.1. - I motivi, nonostante l’ampia esposizione, per molti tratti ripetitiva delle medesime questioni, possono essere esaminati congiuntamente in quanto incentrati sulla violazione dell’art. 128, comma 1, del codice della strada, per la motivazione assente o carente in ordine alle ragioni che hanno indotto la Motorizzazione civile a disporre la revisione della patente di guida dell’appellante.

10.2. - Va stabilito, quindi, fino a che punto, nel caso di specie, si deve estendere il dovere di motivare dell’amministrazione procedente;
ossia, se l’amministrazione debba rendere una specifica e puntuale motivazione nella quale si analizzino le ragioni per le quali si ritengano fondati i dubbi sulla idoneità tecnica alla guida, che – ai sensi dell’art. 128, comma 1, del codice della strada – giustificano la ripetizione dell’esame di idoneità per i titolari di patente di guida (cfr. Cons. St., sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682);
ovvero se l’obbligo motivazionale debba ritenersi attenuato laddove la natura e le circostanze dell’infrazione siano inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dalla norma in esame (cfr., per tutte, Cons. St., VI, 19 agosto 2009, n. 4973).

10.3. - In linea di fatto, nella motivazione del provvedimento impugnato l‘Ufficio della Motorizzazione Civile ha richiamato la relazione dei Carabinieri della stazione di Santo Stefano Magra, nella quale è ampiamente descritta la dinamica dell’incidente stradale ed è precisamente ricostruita la condotta ascrivibile all’odierno appellante (il quale non si è attenuto a quanto disposto dall’art. 148, comma 12, del codice della strada, effettuando un sorpasso in prossimità di un incrocio segnalato, con la conseguente applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per 45 giorni), traendone la conclusione che «il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza […] dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida» .

La motivazione richiamata, che occorre valutare attraverso una lettura congiunta della relazione dei Carabinieri e della valutazione conclusiva dell’Ufficio, è adeguata a sorreggere la decisione di imporre la revisione dei requisiti di idoneità tecnica.

10.4. - Occorre muovere dalla considerazione che la giurisprudenza ritiene, con orientamento uniforme, che l’istituto della revisione della patente di guida non configura una sanzione amministrativa, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico (cfr., ex multis , Cons. Stato, IV, 3 ottobre 2018, n. 5682;
III, 12 maggio 2011, n. 3813);
ossia, una misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica e tecnica alla guida (cfr. Cons. Stato, VI, 18 marzo 2011, n. 1669;
VI, 20 dicembre 2012, n. 6570). L’amministrazione può, dunque, legittimamente disporre la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento di guida tenuto dal conducente del veicolo ingeneri un mero dubbio sulla sua idoneità tecnica, non essendo necessaria la certezza in ordine al venir meno di tali requisiti (cfr. Cons. Stato, IV, 6-5-2013, n. 2430).

L’applicazione della misura non è nemmeno subordinata all’accertamento di una pluralità di violazioni nei confronti del medesimo soggetto, potendo anche una sola violazione, purché connotata da una gravità tale da suscitare il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità, giustificare la richiesta di un nuovo esame di idoneità alla guida (cfr. Cons. St., VI, 19 agosto 2009, n. 4973).

10.5. - L’amministrazione legittimamente ha ritenuto che il caso di specie rientrasse in tali ipotesi, posto che il comportamento di guida dell’appellante ha integrato la violazione di cui all’art. 148, comma 12 ( «E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni» ), la cui gravità è palesata dalla prevista «sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi» (art. 148, comma 16);
e considerato che, dalle informazioni acquisite, il conducente del motoveicolo coinvolto aveva riportato lesioni con prognosi superiore ai quaranta giorni (cfr. nota della sezione di P.G. della Procura della Repubblica di La Spezia, del 10 gennaio 2020, che informa l’Ufficio della Motorizzazione di Genova dell’apertura, su tali basi, di un procedimento penale). Si è trattato, quindi, di una infrazione particolarmente grave (anche in relazione agli effetti che ne sono derivati sulla incolumità dei soggetti coinvolti), che giustifica in tutta evidenza l’insorgenza dei dubbi posti a fondamento del provvedimento di revisione, per i quali, pertanto, non era richiesta una motivazione particolarmente approfondita (pur se - nella fattispecie - si è in presenza di una sola violazione contestata).

11. - L’appello, pertanto, va respinto.

12. - La peculiarità delle questioni esaminate, nonché il fatto che, in appello, l’attività difensiva erariale si è limitata a un atto di costituzione meramente formale, giustifica l’integrale compensazione delle spese giudiziali relative al presente grado di giudizio.

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