Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2012-03-08, n. 201201142

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2012-03-08, n. 201201142
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201142
Data del deposito : 8 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04675/2010 AFFARE

Numero 01142/2012 e data 08/03/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 novembre 2011




NUMERO AFFARE

04675/2010

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da E.N.D.O. F.A.P. -Ente Nazionale Don Orione Formazione e Aggiornamento Professionale -;


contro

Provincia di Macerata;
avverso determinazione dirigenziale n. 341/6° del 15 ottobre 2009 con cui il dirigente del settore vi formazione-scuola della provincia di macerata ha disposto che venissero restituite le somme erogate per un importo di euro 53.218,38.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 18882 18879 del 11/10/2010 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale politiche orientamento e formazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicola Russo;


Premesso:

In data 1.4.2010 è pervenuto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite nota dell’Ufficio Legale della Provincia di Macerata, prot. n. 24680 del 23.3.2010, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’ENDO FAP - Ente Nazionale Don Orione Formazione e Aggiornamento Professionale, Associazione con sede in Fano (PS), in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con cui tale Ente ha, impugnato, con contestuale istanza di sospensione, la determinazione della Provincia di Macerata D.D. n. 341/VI del 15.10.2009 ed ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

La vicenda in fatto può essere sintetizzata nei seguenti termini.

A seguito della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Macerata n. 119/VII del 23.5.2005 con cui è stato approvato il bando F.S.E. 2005 “Avviso pubblico per la presentazione dei progetti formativi” e del successivo atto, D.D. n. 340/VII del 06.12.2005, con cui è stata approvata la relativa graduatoria dei progetti, ivi compresa la realizzazione di un corso di formazione professionale, da finanziarsi con il F.S.E. 2005, Ob. 3, asse C, misura 4, la Provincia di Macerata e l’ENDO FAP, nel febbraio del 2006, hanno stipulato una Convenzione avente ad oggetto la realizzazione di un corso di formazione professionale denominato "Tecnico di Programmazione" (Tecnologie Open ecc.), corso n. 3496, a fronte di un finanziamento di € 66.522,97.

Il corso ha avuto inizio il 27.3.2006 ed è terminato il 8.7.2006, mentre gli esami si sono svolti il 10 e l’11.7.2006. Successivamente, il 10.8.2006 l’ENDO FAP ha inviato alla Provincia di Macerata il rendiconto delle spese. L’ENDO FAP, inoltre, sul totale inizialmente finanziato, ha percepito due acconti, uno pari a € 19.956,89 con atto di liquidazione n. 1980 del 6.6.2006 (mandato n. 7119 del 13.07.2006) e l’altro pari a € 33.261,49 (Mandato n. 9336 del 26.09.2006).

Sul rendiconto inviato, poi, la Provincia di Macerata ha iniziato il 4.9.2008 una prima fase di verifica contabile. All’esito di questa prima fase di verifica, è emerso che una serie di voci di spesa era, in parte, inammissibile in quanto al rendiconto erano allegati solo degli avvisi di fatturazione (c.d. pre-fatture), mentre le fatture risultavano essere state emesse solo successivamente alla presentazione del rendiconto e, per altra parte, non riconoscibile in quanto non risultava essere stata effettivamente pagata e quietanzata al momento della presentazione del rendiconto stesso. A fronte di ciò, il Servizio Controllo e Rendicontazione, nel verbale del 24.7.2009, concludeva ritenendo ammissibili le spese solo per un importo paria € 49.162,95, ma, in ragione del fatto che l’ENDO FAP, alla data di presentazione del rendiconto, non aveva saldato e quietanzato per intero neanche il primo acconto, delle spese ammissibili riteneva riconoscibili solo quelle pari a un importo complessivo di € 13.191,58, ossia quelle che, alla data suddetta, risultavano effettivamente pagate e quietanzate. In seguito, l’ENDO FAP, con raccomandata a/r dei 27.8.2009, unitamente ad ulteriore documentazione, ha fatto pervenire alla Provincia di Macerata le sue osservazioni al verbale della prima fase di verifica contestandone modalità e risultanze. In considerazione delle suddette osservazioni e documentazione, all’esito della seconda fase di verifica, come risulta dal verbale del 15.10.2009, si è definitivamente riconosciuto un importo di € 14.491,42 che, a fronte degli acconti già erogati dalla Provincia di Macerata paria € 53.218,38, implicava la restituzione della differenza paria € 38.726,96, da imputare, in parte, € 17.427,13, alla quota a carico del Fondo Sociale Europeo, per altra parte, € 17.039,86, alla quota Stato e, per altra parte ancora, € 4.259,97, alla quota regionale.

Facendo proprie le risultanze delle verifiche contabili del Servizio di Controllo e Rendicontazione, la Provincia di Macerata, con Determinazione Dirigenziale n. 341 – 6° Settore del 15.10.2009, ha deciso di procedere al recupero della suddetta differenza oltre agli interessi maturati a far data dalla effettiva erogazione dei predetti acconti per un importo complessivo di € 42.253,35, intimando all’ENDO FAP la restituzione della somma entro il 15.12.2009.

Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l’omessa indicazione nella determinazione della Provincia di Macerata del termine e della autorità cui è possibile ricorrere così come prescritto dall’art. 3 comma 4 L. n. 241/1990, chiedendo la di essere rimessa in termini per proporre ricorso al T.A.R..

In secondo luogo, parte ricorrente chiede che venga accertata la “sussistenza

della giurisdizione del Giudice Ordinario in materia e della conseguente

necessità della Provincia di Macerata di rivolgersi in tale sede per ottenere la

restituzione delle somme erogate a fronte di asseriti inadempimenti alla

convenzione da parte dell’ENDOFAP” e quindi il “correlativo accertamento

della sussistenza in capo al ricorrente di un diritto soggettivo tutelabile

innanzi al Giudice Ordinario”.

Parte ricorrente lamenta, poi, il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 legge 241/1990 e, in ragione di ciò, invocando l’applicazione dell’art.

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