Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-10-23, n. 200906521
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N. 06521/2009 REG.DEC.
N. 02735/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2735 del 2008, proposto da:
G L, A M C, A G B, A R, A L, A L, S Aunta, rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Calo', C T, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via A. Gramsci, 36,
contro
Istituto Trentino di Edilizia Abitativa, rappresentato e difeso dall'avv. P S R, con domicilio eletto presso P S R in Roma, viale Mazzini N.11;Dirigente Servizio Tecnico dell'Itea;
nei confronti di
Provincia Autonoma di Trento, rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Vaccari, con domicilio eletto presso Gioia Vaccari in Roma, viale G. Rossini N.18;Comune di Bedollo, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Dalla Fior, Andrea Lorenzi, P S R, con domicilio eletto presso P S R in Roma, viale Mazzini N.11;Commissario Ad Acta Comune di Bedollo, Andreatta Angelo, Andreatta Giancarlo;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00014/2008, resa tra le parti, concernente PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER REALIZZAZIONE STRADA COMUNALE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2009 il dott. Giuseppe Romeo e uditi per le parti gli avvocati Calò, Stella Richter, e l'avv. Vaccari.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno gravame gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata, con la quale il primo giudice ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il loro ricorso (in qualità di proprietari di particelle edificiali e/o fondiarie, site in frazione Ritori del Comune di Betollo, sulle quali è prevista la realizzazione di una strada comunale), statuendo che:
- la strada comunale era già prevista dal p.r.g. del 1976, e il relativo tracciato è stato modificato dal p.r.g. del 2000, e la medesima previsione è stata ancora confermata, senza variazione, dalla variante generale del 2006, e, quindi, ogni contestazione che abbia ad oggetto la scelta pianificatoria deve considerarsi inammissibile perché tale scelta deve considerarsi inoppugnabile per non essere mai stata impugnata in termine;
- sono parimenti inammissibili le lamentele sulla inopportunità dell’opera, che sarebbe priva di utilità, vertendo il giudizio sulla legittimità degli atti impugnati;
- l’I.T.E.A. è titolare del potere di realizzare la scuola materna e la strada, destinate a divenire di proprietà comunale;
- le doglianze con le quali si deduce la violazione degli artt. 54 e 55, comma 2, delle N.T.A. del p.r.g. del Comune di Betollo e dell’art. 2 del codice della strada, sono inammissibili per carenza di interesse, giacché la realizzazione del marciapiede (di cui si lamenta la mancanza) verrebbe a ulteriormente gravare sulla loro proprietà, e comunque la deroga alla prescrizione dell’art. 55 NTA è stata congruamente motivata;
- in parte inammissibile e in parte infondato è il quarto motivo, con il quale si lamenta che sarebbero stati accolte due osservazioni presentate oltre i termini previsti, e sarebbero state respinte immotivatamente quelle degli appellanti;
- il quinto motivo (violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del buon andamento) è inammissibile perché si pretende di censurare la scelta della amministrazione sotto il profilo della sua opportunità;
i motivi aggiunti avverso la variante di prg del 2006 sono infondati, in quanto le osservazioni dei privati al prg sono meri apporti collaborativi, il cui mancato accoglimento non comporta un particolare onere di motivazione, e la dedotta violazione dell’art. 10 bis non sussiste, non potendosi ravvisare nella specie alcuna valida ragione che avrebbe potuto indurre la amministrazione a mutare avviso in ordine alla scelta originaria.
Gli appellanti contestano questa conclusione, e riproducono i motivi di primo grado alla luce delle statuizioni del primo giudice.
Resistono l’ITEA, il Comune di Betollo e la Provincia Autonoma di Trento, chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 6 ottobre 2009.
Il ricorso è infondato.
Gli appellanti precisano che la loro contestazione della legittimazione dell’ITEA alla realizzazione della strada (prevista dal vigente prg, mai contestato) muove dalla errata applicazione dell’art. 17 della L.P. 21/1992, il quale, sebbene non menzionato nell’atto impugnato, meritava di essere rispettato. Il richiamo degli artt. 16 e 18 della menzionata L.P. n. 21/1992, contenuto nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo della nuova strada, non potrebbe valere – come erroneamente statuito dal primo giudice – a legittimare l’ITEA alla realizzazione della predetta strada, perché non dell’applicazione di questi articoli si deve discutere, ma del predetto art. 17 (non menzionato), la cui previsione sarebbe stata violata, perché “l’intervento dell’ITEA non avviene sul proprio patrimonio edilizio”, ma “a favore del proprio patrimonio edilizio (p.ed.1067 CC Bedollo)”. I riferimenti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all’art. 16 della L.P., non sarebbero, quindi, pertinenti, perché tali opere dovrebbero essere relative a “beni di proprietà ITEA”, rispetto alla cui esecuzione “i ricorrenti non avrebbero alcuna legittimazione a sindacare interventi sul patrimonio dell’ITEA”. Nella specie, invece, il richiamo all’unico dato normativo applicabile (il citato art. 17) è “volutamente” mancato, per non fare “sorgere il dubbio di un finanziamento a carico del Comune di Bedollo che, probabilmente, se costretto ad assumersi l’onere della strada, ne avrebbe fatto sicuramente a meno, non potendo disperdere un milione di euro per un’opera inutile”.
La sentenza impugnata ha statuito che “resta ininfluente”, ai fini della legittimità dell’atto impugnato, il mancato richiamo del più volte citato art. 17, essendo la strada stata realizzata in virtù della esplicita previsione dell’art. 16 della L.P. n. 21/1992, la quale attribuisce all’ITEA il compito di provvedere alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionalmente connesse ad insediamenti di edilizia pubblica, sia realizzati che da realizzarsi, e dell’art. 18, che definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (comma 1), e prevede l’assegnazione di fondi all’ITEA da parte della Giunta Provinciale per tali opere (secondo comma), che possono essere attribuite ai Comuni (terzo comma). La strada in questione e la scuola materna sono state approvate dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 1478 del 28.6.2002), tramite il piano di intervento di edilizia pubblica relativo all’anno 2002, nel cui ambito è previsto un finanziamento di Euro 801.000,00.
Il tentativo degli appellanti di individuare un vizio di legittimità in un quadro (molto ampio) di inammissibili considerazioni di opportunità, quale sarebbe appunto la violazione di un articolo di legge, mai richiamato nel provvedimento impugnato, non può essere assecondato.
Il vizio dedotto si risolve nel contestare che il finanziamento avrebbe dovuto essere a carico del Comune di Bedollo, e non dell’ITEA, il quale, ove fosse stato “costretto ad assumersi l’onere della strada”, avrebbe desistito dalla iniziativa di realizzare la strada in questione.
Così posta la questione (a quello che è dato capire), sollevata dagli appellanti, gli stessi non hanno alcun interesse a contestare la carenza di potere dell’ITEA, destinataria di fondi per la costruzione della strada da parte della Giunta provinciale, assumendo che l’intervento avrebbe dovuto gravare sul Comune di Bedollo, e che questo non avrebbe mai realizzato un tale intervento, perché “inutile”.
Il preteso vizio di legittimità (errata applicazione dell’art. 17, neppure posto a fondamento dell’atto impugnato) rifluisce, secondo la prospettazione degli appellanti, in quella valutazione di inopportunità dell’opera, sulla quale ampiamente si diffondono, nella infondata speranza di pervenire ad un annullamento della approvazione del progetto della strada, la cui previsione è stata oggetto di una scelta pianificatoria, mai contestata, e che quindi è irrimediabilmente destinata ad essere attuata.
Con la seconda censura, gli appellanti reiterano la censura di violazione degli artt. 54 e 55 delle NTA del PRG e del Codice della Strada, perché la strada in questione sarebbe priva di marciapiede, e la deroga urbanistica accordata ai sensi degli artt. 79 e 105 della L.P. n. 22/1991 (delibera comunale n. 51 del 2002;delibera provinciale n. 843 del 2003) sarebbe “irragionevole” e fondata su presupposti indimostrabili (“il suo utilizzo sarà solo veicolare”).
All’interesse a non vedere incisi i terreni di loro proprietà in misura più significativa rispetto a quella che la realizzazione del marciapiede comporta, gli appellanti mostrano di volere coltivare l’interesse alla legalità (“se strada deve essere, che strada sia”), sempre nella speranza che la strada non venga realizzata perché – a loro dire – “non c’è spazio per il marciapiede”, per cui la strada, seppure prevista in sede di pianificazione, di fatto non potrebbe essere realizzata.
Sebbene continui a residuare il dubbio sull’interesse a dedurre una censura che, ove accolta, potrebbe avere un maggiore aggravio della posizione degli appellanti, resta il fatto che la deroga accordata alla realizzazione della strada, priva di marciapiede, non è “illogica, irragionevole e contraddittoria”, ovvero fondata su presupposti indimostrabili, quale il suo solo utilizzo veicolare.
Le amministrazioni interessate hanno esaminato attentamente la situazione, e ravvisata la necessità di “creare un accesso di tipo veicolare più che pedonale”, per consentire l’accompagnamento dei bambini con lo “scuola bus sino all’ingresso dell’edificio”, hanno convenuto che era preferibile “risparmiare i costi del marciapiede” ed evitare di “sottrarre ulterior(i) aree ai privati”, oltre tutto in una zona dove la presenza delle abitazioni è modesta (n.03 abitazioni), e nella considerazione che “un tratto di strada è inoltre già esistente ed è attualmente sprovvisto di alcun tipo di marciapiede”.
In questa ottica di perseguimento dell’interesse pubblico a che venga realizzato un accesso veicolare alla scuola materna, non pare che la deroga accordata sia priva di razionale giustificazione, tanto più che l’amministrazione ha manifestato “l’intenzione (di) rivedere con una nuova previsione globale la realizzazione di un marciapiede lungo la strada”.
Con l’ultima censura, gli appellanti si dolgono che le loro osservazioni alla variante al PRG non siano state adeguatamente valutate dal Commissario ad acta, il quale avrebbe risposto in maniera “inveritiera”.
La censura è infondata, perché è orientamento giurisprudenziale ormai da tempo consolidato che le osservazioni dei privati in sede di redazione del PRG sono “meri apporti collaborativi”, che non impongono alla amministrazione un particolare onere motivazionale, e che, in ogni caso, “il prossimo avvio” della realizzazione della strada, la cui previsione urbanistica non è stata mai contestata in sede giurisdizionale, giustifica il mancato accoglimento della osservazione, non potendo contestarsi che “l’individuazione della nuova sede stradale è a totale servizio della struttura scolastica”, la cui progettazione esecutiva è stata curata dall’ITEA.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese e gli onorari di giudizio di questa fase possono essere compensati.