Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-03, n. 202303389

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-03, n. 202303389
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303389
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2023

N. 03389/2023REG.PROV.COLL.

N. 07799/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7799 del 2018, proposto da
Inps, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, V T e V S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

Immi S.r.l., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 marzo 2023, tenuta da remoto, il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’INPS l’avvocato Stumpo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’ I.N.P.S. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva accolto il ricorso presentato da I.M.M.I. S.R.L. (d’ora in avanti anche solo la società) avverso il diniego di ammissione alla C.I.G.O. e il successivo provvedimento di conferma.

2. La società aveva presentato in data 21 ottobre 2015 domanda di integrazione salariale ordinaria (C.I.G.O.) in relazione al periodo compreso tra il 7 settembre ed il 21 novembre 2015, domanda respinta dall’INPS per mancata esperita procedura con la U.I.L.

3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso, essendo emerso che la richiedente società aveva effettivamente coinvolto le tre sigle sindacali maggiormente rappresentative, ivi inclusa la U.I.L., prima di procedere alla sottoscrizione dell’accordo con la sola C.G.I.L.

Era stata superata la contestazione dell’Istituto

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