Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2023-05-30, n. 202305279

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2023-05-30, n. 202305279
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305279
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 07457/2017 REG.RIC.

N. 05279/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07457/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7457 del 2017, proposto da


D L R, rappresentata e difesa dall'avvocato V I, domiciliato presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;


contro

Comune di Casoria, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 1980/2017.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 38 e 79, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato Maria Giuseppina Guerriero per delega di V I;


Considerato che:

- con atto depositato in data 23 febbraio 2023, il procuratore dell’appellante Rosa De Luca ha comunicato la morte della sua assistita;

- in data 21 maggio 2023, il medesimo procuratore si è costituito in forza del mandato rilasciato da Mariarosaria De Vita, figlia ed erede del de cuius D L R;

- tale atto non appare idoneo a consentire la prosecuzione del giudizio, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 80, comma 2, cod. proc. amm., il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione udienza, tenuto altresì conto del fatto che dalla documentazione depositata pare emergere la presenza anche di altri eredi dell’originaria appellante, che non risultano costituiti, e rispetto ai quali deve in ogni caso essere ricostituito il rapporto processuale;

- non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;

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