Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2010-07-29, n. 201003567

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2010-07-29, n. 201003567
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201003567
Data del deposito : 29 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00595/2010 AFFARE

Numero 03567/2010 e data 29/07/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 aprile 2010




NUMERO AFFARE

00595/2010

OGGETTO:

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla prof.ssa Maria Cristina Dell’Eva per l’annullamento, previa concessione misura cautelare, del decreto del 7 febbraio 2008 prot. 698 del dirigente dell’istituto comprensivo “N. Martoglio” con il quale è stata inserita nella graduatoria d’istituto la controinteressata D P;

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. 897/B/1 in data 26 gennaio 2010 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dipartimento per l’istruzione, direzione generale per il personale scolastico, chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

vista l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato avanzata dalla ricorrente;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Dedi Rulli;

ritenuto in fatto quanto esposto in ricorso e nella relazione dell’Amministrazione;


Premesso:

La signora Maria Cristina Dell’Eva, inserita nelle graduatoria d’istituto, prima fascia, classi di concorso A435 e A346 , con atto notificato in data 25 luglio 2008, ha impugnato, in questa sede straordinaria, il decreto del 7 febbraio 2008 del dirigente scolastico dell’istituto “Martoglio “ di Catania, con il quale sono state pubblicate le graduatoria d’istituto ed inserita la prof.ssa D P.

In punto di fatto precisa che quest’ultima, in un primo tempo esclusa, per mero errore materiale (“una disfunzione telematica”) sarebbe stata successivamente reinserita nella detta graduatoria

Nel ricorso si afferma che, in realtà, la controinteressata avrebbe erroneamente compilato la domanda invertendo il previsto ordine delle istituzioni scolastiche così che mancavano i presupposti per poter provvedere in via di autotutela.

L’interessata chiede, previa concessione di misura cautelare, l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione riferente ritiene fondate le censure svolte e conclude per l’accoglimento.

Considerato:

La controversia attiene alla rettifica delle graduatorie d’istituto – prima fascia – operata dal dirigente scolastico dell’I.C.“Martoglio” di Catania con inserimento della controinteressta effettuata sul presupposto di un errore telematico occorso nella compilazione della domanda da parte della docente stessa.

L’interessata sostiene, al contrario, che, nella fattispecie non si è trattato di un mero errore materiale cui poteva porsi rimedio con un decreto di rettifica come in concreto è avvenuto.

In realtà la controinteressata, nella propria domanda, ha errato nell’indicare come scuola polo, un istituto comprensivo in luogo di una scuola secondaria di secondo grado.

In punto di fatto va precisato che l’odierna ricorrente era titolare di un incarico di supplenza presso l’I.C. “Vespucci” di Catania, a lei conferito in data 22 gennaio 2008.

A seguito del provvedimento di rettifica della graduatoria qui in discussione, il rapporto di lavoro è stato risolto e la supplenza assegnata alla controinteressata.

Le argomentazioni svolte in ricorso appaiono condivisibili.

Al riguardo l’art. 6 del D.M. n. 53 del 2007, che stabilisce i termini e le modalità di presentazione dei moduli di domande, dispone che : “nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori, l’istituzione scolastica indirizzataria della domanda ed indicata per prima …. deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore” trattandosi di insegnamenti appartenenti diversi ordine e grado di scuole.

Dalla documentazione depositata in atti risulta che la domanda della prof.ssa P è stata presentata presso un istituto comprensivo, in luogo di una scuola secondaria di secondo grado.

Quello della controinteressata non può, quindi, essere ritenuto un mero errore materiale (trasmissione telematica del modula di domanda) rispetto al quale non risulta, peraltro, essere stato presentato alcun reclamo.

Trattasi di un’erronea compilazione della domanda relativamente all’indicazione dell’istituto capo fila rispetto alla quale la rettifica sarebbe stata, in ipotesi, di competenza dell’ufficio scolastico provinciale.

Per le ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere accolto.

Con separato parere reso in pari data si è provveduto sull’istanza cautelare.

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