Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-01-11, n. 202200198
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Testo completo
Pubblicato il 11/01/2022
N. 00198/2022REG.PROV.COLL.
N. 06721/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6721 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R P, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R P in Roma, via Canina, 6;
contro
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Alisa – Area Centrale Regionale d’Acquisto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi, 21/8.
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 60;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente gli atti della procedura aperta indetta da Alisa - Azienda Ligure Sanitaria per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende sanitarie della Regione Liguria e, segnatamente, della determinazione -OMISSIS- del Direttore dell'Area Centrale Regionale d'Acquisto di A.Li.Sa. nella parte di essa in cui è stato aggiudicato al -OMISSIS- anche il -OMISSIS- della procedura aperta, suddivisa in -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Alisa e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2021 il Cons. A M M e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna appellante -OMISSIS- (in prosieguo anche solo -OMISSIS-) è insorta avanti al Tribunale Amministrativo per la Liguria avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’affidamento alla controintressata -OMISSIS- (di seguito anche solo -OMISSIS-) del -OMISSIS- relativo al servizio di pulizia e sanificazione, occorrente alle Aziende del Servizio sanitario regionale.
In punto di fatto, giova premettere quanto segue: i.) A.li.sa. – Azienda Ligure Sanitaria (di seguito anche solo Alisa), ha indetto la gara servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., e I.R.C.C.S . della Regione Liguria, suddivisa in -OMISSIS-, per la durata di -OMISSIS-, che veniva aggiudicata alla società controintressata; ii.) -OMISSIS-, -OMISSIS-, lamenta che -OMISSIS-, dopo aver presentato in data 12 novembre 2018, la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.PR 28 dicembre 2000, n. 445 per attestare l’inesistenza di motivi di esclusione dalla procedura concorsuale ex art. 80 del Codice dei contratti, non avrebbe fornito alla stazione appaltante alcun aggiornamento riguardo agli sviluppi dei procedimenti sia pendenti davanti all’AGCM sia davanti al Tribunale penale -OMISSIS-, nonché sugli eventi sopravvenuti afferenti alle vicende professionali della società controinteressata, con la conseguenza che la stazione appaltante non sarebbe stata messa in condizione di valutarli al fine di consentire la sua ammissione ( rectius : mantenimento) in gara, prodromica all’aggiudicazione definitiva; iii) che, in estrema sintesi, l’aggiudicataria avrebbe omesso di segnalare ad Alisa in ossequio del dovere di clare loqui fatti sopravvenuti a suo carico.
Nello specifico, con la vista nota, l’interessata allega di avere informato la stazione appaltante sui seguenti accadimenti e precisamente: a) che, -OMISSIS-, l’istruttoria avviata nei confronti di -OMISSIS- da AGCM si era conclusa con provvedimento di accertamento -OMISSIS- e …con inflizione di sanzione per -OMISSIS-; b) che, nel mese di -OMISSIS-, la Procura -OMISSIS- - in relazione all’appalto per le pulizie di tutte le aziende sanitarie della Regione -OMISSIS- - aveva instaurato, nei confronti di -OMISSIS- della società appellata, un procedimento penale per i delitti -OMISSIS-; c) che, -OMISSIS-, la Procura -OMISSIS-, sempre in relazione ad un appalto di pulizie, aveva avviato, -OMISSIS-, un procedimento penale per i delitti -OMISSIS-; d) che, infine, -OMISSIS-, il G.I.P. del Tribunale -OMISSIS-, aveva sottoposto altri -OMISSIS- della società appellata alla -OMISSIS-.
-OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria. .
Il Tribunale, con dispositivo di sentenza -OMISSIS- ha rigettato il ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese.
Avverso la sentenza, -OMISSIS- ha proposto appello.
Nel giudizio si è costituita la Azienda Ligure Sanitaria. Si è, altresì, costituita la società -OMISSIS-. Entrambe hanno eccepito l’inammissibilità e nel merito la reiezione del gravame.
Nelle conclusioni del ricorso l'appellante ha insistito nelle proprie domande.
All’udienza del 9 dicembre 2021, il