Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-09-17, n. 202106345

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-09-17, n. 202106345
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106345
Data del deposito : 17 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/09/2021

N. 06345/2021REG.PROV.COLL.

N. 04394/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4394 del 2020 proposto dal signor F T, rappresentato e difeso dall’avvocato A P, domiciliato presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;



contro

il Comune di Mottola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G M, domiciliato presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;



nei confronti

- del signor C N, rappresentato e difeso dall’avvocato M G S, domiciliato presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Carlo Cipriani in Roma, piazza del Popolo, n. 18;
- dei signori Antonia Pavone, Angelo Aloisio, Antonia Aloisio, Giuseppe Aloisio e Onofrio Aloisio, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno Decorato, domiciliati presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Bruno Arcangelo in Roma, via Gregorio VII n. 150;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. II, 30 marzo 2020 n. 426, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mottola, del signor C N e dei signori Antonia Pavone, Angelo Aloisio, Antonia Aloisio, Giuseppe Aloisio e Onofrio Aloisio nonché i documenti prodotti;

Vista l’ordinanza della Sezione 16 luglio 2020 n. 4235, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal signor F T;

Esaminate le memorie depositate con documenti, anche di replica e le note d’udienza;

Relatore nell’udienza del 28 gennaio 2021 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti gli avvocati A P, e M G S, in collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello n. R.g. 4277/2020 il signor F T ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. II, 30 marzo 2020 n. 426, con la quale è stato respinto il ricorso (R.g. n. 996/2018), accompagnato da motivi aggiunti, a suo tempo proposto dal predetto ai fini dell’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: (con il ricorso introduttivo) a) la determina n. 706 del 14 giugno 2018; b) la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 2263 del 12 febbraio 2018 ed alla nota prot. n. 4635 del 23 marzo 2018; c) la determina n. 651 del 31 maggio 2018; d) la nota prot. n. 6795 del 7 maggio 2018; e) il provvedimento comunicato con la nota prot. n. 11470 del 20 luglio 2018; (con il primo ricorso per motivi aggiunti) f) il provvedimento di cui alla nota prot. n. 20251 del 12 dicembre 2018; g) la nota prot. n. 266 dell'8 gennaio 2019, avente ad oggetto “ Esecuzione Determina n. 48/2018 - Diffida ad adempiere ”; (con il secondo ricorso per motivi aggiunti) h) la determinazione n. 93 del 7 agosto 2019 ad oggetto “ divieto prosecuzione attività edilizia di cui alla scia n. 140/2018 – prot. n.. 19888 del 07/12/2018-rimozione effetti dannosi di essa ”; i) la nota prot. n. 12952 del 19 luglio 2019 avente ad oggetto “ comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della l. n. 241/90 ”,

2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- il signor F T è proprietario di un immobile sito nel Comune di Mottola, alla via Palagianello n. 118;

- in epoca antecedente al momento in cui egli diventava proprietario del ridetto immobile l’allora proprietario dello stesso, in data 25 settembre 2009, presentava al Comune di Mottola una DIA in sanatoria (n. 137/2009), avente ad oggetto le seguenti opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo: a) veranda in anticorodal (costruita in adiacenza alla facciata perimetrale interna dello stabile condominiale); b) locale tecnico dedicato a vano caldaia (anch’esso realizzato in adiacenza alla facciata perimetrale dello stabile condominiale che affaccia sul cortile interno); c) parte di altro locale tecnico, già esistente nel cortile interno (anch’esso realizzato sine titulo ), da destinare a locale autoclave. I lavori di cui alla D.I.A. venivano inibiti dal comune con nota prot. n. 18240/2009;

- successivamente al mutamento di proprietà (ma prima ancora che lo divenisse l’odierno appellante) l’allora proprietaria, in data 21 ottobre 2016, presentava SCIA prot. n. 15515 (pratica Edilizia n. 124/2016) per ottenere la sanatoria “ di due locali destinati a vano tecnico realizzati con struttura portante in conci di tufo a copertura a solaio piano impermeabilizzato, delle dimensioni il primo di mq. 1,36, il secondo di mq. 13,40, rifiniti con intonaco del tipo per civili abitazioni, pavimentazione in mattoni, ed infissi in alluminio anodizzato, anche se risalgono all’epoca della loro costruzione entrambi allocati nel giardino di pertinenza ”. Più in particolare gli interventi oggetto della suindicata SCIA erano: a) la eliminazione della veranda in anticorodal ; b) la realizzazione di un locale tecnico dedicato a vano caldaia (già oggetto della negata DIA in sanatoria n. 137/09); c) la realizzazione dell’intero locale tecnico da destinare a locale autoclave (solo in parte oggetto della negata DIA in sanatoria n. 137/09);

- divenuto proprietario il signor T, il 7 novembre 2016, questi presentava SCIA prot. n. 4676 del 4 aprile 2017 (Protocollo edilizia 41/2017) ai fini dell’ampliamento “ dell‘immobile di sua proprietà in misura pari al 20% del suo volume ”, nonché della “ demolizione del vano deposito realizzato nell‘atrio pertinenziale ” e la sua ricostruzione con ampliamento “del 35%”;

- nello specifico gli interventi che si volevano realizzare con la SCIA del 4 aprile 2017 erano (secondo la relazione tecnica allegata): a) la demolizione dei tramezzi che definiscono gli attuali ambienti dell‘appartamento e costruzione di nuovi tramezzi che determinano una diversa e migliore distribuzione interna dei vani; b) la realizzazione di un caminetto nell‘ambito del soggiorno con canna fumaria fissata alla parete condominiale di lunghezza tale da superare la quota del piano terrazza del condominio; c) la realizzazione di due vani destinati a bagno di servizio e l‘altro a bagno patronale per migliorare l‘assetto igienico dell‘appartamento; d) l’ampliamento della veranda in utilizzo di una porzione dell‘area libera di pertinenza; e) la demolizione di un piccolo locale tecnico e realizzazione in suo luogo di un bucataio; f) la demolizione del deposito di mq 16,72 e sua ricostruzione avente la maggior consistenza di mq 21,09< di mq 16,72x1,35=mq 22,57 (con la copertura dotata di un aggetto di mq 1,45x3,80=mq5,51); g) la realizzazione della scala esterna che dall’atrio conduce sulla copertura del vano deposito di mq 21,09; h) la realizzazione di nuovi impianti idrico, elettrico, fognario; i) l’installazione di un pacchetto isolante interno da fissare sulle pareti perimetrali per migliorare l‘efficienza energetica complessiva dell‘appartamento; l) opere di finitura costituite da pavimentazioni e rivestimenti in ceramica di prima scelta, intonaci civili interni ed esterni, nuovi infissi interni ed esterni, pitturazioni. A ciò veniva aggiunta, con nota prot. n. 5923 del 27 aprile 2017, la sopraelevazione del muro di cinta lungo il lato est del lotto, indicando le quote delle nuove volumetrie “ ottenute in applicazione della legge ”;

- rilevando una carenza documentale e riscontrando alcune incongruenze nelle opere da realizzarsi con gli strumenti normativi di settore gli uffici comunali, con nota prot. n. 7037 del 18 maggio 2017, intimavano la sospensione dei lavori indicati nella SCIA;

- il signor Taglienti procedeva alle integrazioni richieste, allegando anche la SCIA n. 124/2016, presentata dalla sua dante causa, specificando come (a suo dire) il deposito esistente nel cortile di pertinenza dell’appartamento fosse stato sanato dalla precedente proprietaria con detta SCIA;

- in data 11 settembre 2017, il signor T presentava una ulteriore SCIA prot. n. 12839 (pratica edilizia n. 112/2017), in variante alla precedente SCIA, a causa del mutamento delle proprie “esigenze abitative”. Ritenendo necessario “ predisporre una variante dei volumi oggetto di ampliamento ”, proponeva la realizzazione delle seguenti opere: A) intervento straordinario di ampliamento (art. 3 l.r. n. 14/2009 cd. Piano Casa), realizzato da un lato, attraverso la chiusura della veranda coperta che affaccia sul cortile interno e, dall’altro, mediante il trasferimento di 40,09 mc (espressi dal possibile ampliamento in virtù della legge sul piano casa) dalla stessa abitazione mediante loro trasferimento in discontinuità fisica con la medesima abitazione ma in contiguità fisica con il vano deposito esistente nel cortile interno, oggetto di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 4 l.r. n. 14/2009; B) demolizione e ricostruzione con ampliamento di un deposito esistente nel cortile interno che dagli originari mq. 16,71, si ampliava a mq. 30,91; C) demolizione e ricostruzione con ampliamento del locale caldaia adiacente al muro perimetrale dell’abitazione che affaccia sul cortile interno; D) trasformazione di una finestra, preesistente sul muro perimetrale dell’abitazione che affaccia sul cortile interno, in una portafinestra di accesso

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