Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-01-26, n. 201800570

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-01-26, n. 201800570
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800570
Data del deposito : 26 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2018

N. 00570/2018REG.PROV.COLL.

N. 06801/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6801 del 2017, proposto da:
Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo 18;

contro

Azienda Sanitaria Locale N. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35/B;
Europa Multiservice S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M O, M P, G C, M R L L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni N. 3;

nei confronti di

Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenza Di Martino e Matilde Tariciotti, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, via Pompeo Magno N. 7;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Abruzzo, sede dell’Aquila, n. 247/2017, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di lavanolo e sistemi antidecubito, per il fabbisogno della A.S.L. per un periodo di quattro anni, rinnovabile per ulteriori quattro anni;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Servizi Ospedalieri S.p.A., dell’Azienda Sanitaria Locale N. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila e della Europa Multiservice S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati G D P, R C, G C, M O, M R L L, Vincenza Di Martino e Matilde Tariciotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso intentato innanzi al Tar Abruzzo la Hospital Service S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento, conosciuto il 30.9.2016, con cui è stata esclusa dalla procedura di gara indetta dalla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila – avente ad oggetto l’affidamento del servizio di lavanolo e sistemi antidecupito, divisa in due lotti e di durata quadriennale rinnovabile. Unitamente all’atto di esclusione, sono stati impugnati l’atto di indizione della gara, il disciplinare, il capitolato tecnico e i relativi allegati, il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice e tutti i verbali di gara.

L’esclusione è derivata dal conseguimento da parte della ricorrente di un punteggio di 25,57/60,00, inferiore alla soglia di sbarramento (di punti 31) prevista dal disciplinare (al punto 7.3 - pag. 14) per il lotto n. 1.

Per effetto di altre esclusione, sono rimaste in gara solamente la Servizi Ospedalieri e la Europa Multiservice.

2. A fondamento dell’impugnativa, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: A) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006 e del Dpr n. 207 del 2010, in quanto risulterebbe incongruo il punteggio conferito alla sua offerta tecnica dalla commissione rispetto alle soluzioni pregevoli e ai prodotti apprezzabili proposti;
B) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006 e del Dpr n. 207 del 2010, in quanto la Servizi Ospedalieri non avrebbe dovuto essere ammessa alla procedura, non avendo l’amministratore della stessa dichiarato di aver riportato condanne penali;
C) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006, del Dpr n. 207 del 2010 e della legge n. 241 del 1990, in quanto sarebbe illogico che la prima graduata sia una società di pochi dipendenti e con un fatturato non elevato;
D) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006 e del Dpr n. 207 del 2010, in quanto la Stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la congruità delle offerte delle società rimaste in gara, con riferimento agli oneri per la sicurezza;
E) in via subordinata, ai fini dell’annullamento dell’intera procedura di gara, violazione del d.lgs. n. 163 del 2006, del dl n. 66 del 2014, del dl n. 95 del 2012, della l.r. n. 25 del 2000, in quanto la procedura di gara non è stata autorizzazione dalla Regione Abruzzo;
F) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006 e del Dpr n. 207 del 2010, in quanto l’ing. A, membro della commissione giudicatrice, avrebbe partecipato attivamente alle attività istruttorie afferenti la medesima gara. Inoltre i commissari non sarebbero esperti del settore di riferimento;
G) violazione degli artt. 1, 2, 66, 67 e 70 del d.lgs. n. 163 del 2006 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto il disciplinare di gara e l’allegato L indicano diversi elementi sulla cui base andava redatta la relazione tecnica.

3. Con successivi motivi aggiunti, depositati il 21.12.2016, l’impugnativa è stata estesa nei confronti dell’aggiudicazione disposta in favore di Europa Multiservice, con delibera n. 1868 del 2016.

A tal fine, la ricorrente ha dedotto: A) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006, del Dpr n. 207 del 2010, della lex specialis, difetto di istruttoria e illogicità, sostanzialmente contestando la legittimità della valutazione svolta dalla commissione giudicatrice in merito alle offerte tecniche presentate, in quanto elusive dei principi di proporzionalità, progressività nell’attribuzione dei punteggi, di motivazione, con riferimento al criterio sub a), b), c), d), e), 2a), 2b), 2c) e 2d);
B) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006, della direttiva 2004/18 CE, della lex specialis, difetto di istruttoria e illogicità, violazione dei principi in tema di verbalizzazione, in quanto la commissione giudicatrice non avrebbe verbalizzato le 15 sedute svoltesi per la valutazione delle offerte tecniche.

4. Infine, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 24.2.2017, la Hospital Service S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i medesimi atti già gravati con il ricorso principale, deducendo ulteriori censure alla luce dell’accesso anche delle offerte tecniche presentate dalla Europa Multiservice S.r.l. e dalla Servizi Ospedalieri S.p.a..

A tal fine, la ricorrente ha dedotto: A) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006, del Dpr n. 207 del 2010, della lex specialis, difetto di istruttoria e illogicità dei giudizi e dei punteggi, in quanto la Europa Multiservice non avrebbe offerto le fodere e le lenzuola per la pediatria e le culle in tre fantasie come richiesto dall’allegato A1 del capitolato, non avrebbe corredato l’offerta della coperta invernale con il certificato ministeriale attestante il superamento del test dei fumi Airbus ATS, non avrebbe presentato l’illustrazione fotografica, in almeno 7 colori, delle divise del personale, non avrebbe proposto una casacca con colletto per gli allievi operatori, per numerosi articoli di biancheria non avrebbe dimostrato l’impiego di materiali ipoallergenici e antitossici, avrebbe presentato diversi articoli non conformi alle caratteristiche obbligatorie, avrebbe offerto un sistema di gestione informatico non conforme, non garantendo la tracciabilità in uso, in guardaroba e in lavanderia;
B) violazione del d.lgs. n. 163 del 2006, del Dpr n. 207 del 2010, della lex specialis, difetto di istruttoria e illogicità dei giudizi e dei punteggi, in quanto la Servizi Ospedalieri non avrebbe presentato l’illustrazione fotografica, in almeno 7 colori, delle divise del personale, per numerosi articoli di biancheria non avrebbe dimostrato l’impiego di materiali ipoallergenici e antitossici, non avrebbe corredato l’offerta della coperta invernale con il certificato ministeriale attestante il superamento del test dei fumi Airbus ATS.

5. Stante tale articolata proposizione di motivi di doglianza, la ricorrente ha quindi invocato in primis l’annullamento dell’atto di esclusione dal prosieguo della procedura per mancato raggiungimento del punteggio minimo qualità, e quindi la riammissione in gara ed il risarcimento del danno;
in subordine, l’annullamento della procedura selettiva.

6. Si sono costituite in giudizio la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e la Europa Multiservice S.r.l., eccependo l’inammissibilità del ricorso e insistendo, nel merito, per la sua infondatezza.

7. Il Tar Abruzzo, con la sentenza n. 247/2017, ha respinto il primo dei motivi aggiunti, inteso a contestare la differenza di punteggio attribuita all’offerta della ricorrente rispetto alle altre due concorrenti ;
e, per il resto, ha dichiarato tutte le ulteriori censure - avverso l’ammissione dell’aggiudicataria e della seconda graduata, nonché avverso lo svolgimento della gara - inammissibili per difetto di legittimazione ad agire della Hospital Service, in quanto l’assenza di un legittimo titolo di partecipazione alla gara ha privato la concorrente del diritto a contestarne gli esiti.

8. Avverso la sentenza di primo grado, la ricorrente deduce le seguenti censure.

8.1. Con primo motivo, la Hospital Service lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto avverso la nomina della commissione giudicatrice sotto il duplice profilo: i ) della incompatibilità del commissario Ing. A; ii ) della incompetenza degli altri commissari.

Ciò in quanto la formazione ab origine illegittima della commissione avrebbe invero legittimato l’appellante ad azionare l’interesse, strumentale, all’annullamento integrale della procedura, al fine di conseguirne la re-indizione;
ed il vizio dedotto sarebbe stato idoneo a travolgere sin dall’inizio ogni attività svolta dalla commissione e avrebbe quindi avuto un impatto sulla valutazione delle offerte tecniche e, dunque, sulla sua ammissione al prosieguo della gara e sulla sua legittimazione a censurarne lo svolgimento.

8.2. Con secondo motivo di appello Hospital Service contesta la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto e dichiarato inammissibili le doglianze avanzate in primo grado avverso l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione alle offerte in gara.

8.3. Sulla scorta dei predetti due motivi di appello, Hospital Service ripropone (da pag. 10 a pag. 39) i motivi non esaminati dal TAR Abruzzo, sia finalizzati all’annullamento integrale della gara, sia articolati per contestare i giudizi espressi dalla Commissione al fine di escludere l’appellante, sia infine proposti avverso l’ammissione della seconda classificata Servizi Ospedalieri nonché dell’aggiudicataria Europa Multiservice.

9. Si sono costituite in giudizio la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, e la Europa Multiservice S.r.l., replicando alle deduzioni avversarie, eccependone l’inammissibilità sotto svariati profili e chiedendone la reiezione.

Si è costituita altresì la Servizi Ospedalieri S.p.a., la quale ha svolto deduzioni adesive a quelle della parte ricorrente in relazione ad una serie di motivi da essa condivisi e dedotti nel separato giudizio R.G. 6256/2017, intesi alla caducazione integrale della procedura.

Ha invece argomentato in replica ai motivi concernenti l’asserita erronea valutazione della sua offerta e l’illegittima sua ammissione alla gara.

10. Espletato lo scambio di memori e repliche, la causa è stata assunta in decisione all’esito dell’udienza pubblica di discussione del 18.1.2018.

DIRITTO

1. Ragioni di ordine logico impongono la disamina in via prioritaria del secondo motivo di appello, inteso a rimuovere il provvedimento di esclusione e quindi la causa originante la carenza di legittimazione ad agire.

1.1. Il motivo è infondato. Sotto un primo profilo, esso si articola in censure generiche e formali indirizzate nei confronti della sentenza impugnata, prive, tuttavia, di specifici elementi di contestazione - pure prescritti dall’art. 101 c.p.a. - volti a incrinare il percorso argomentativo e logico-giuridico seguito dai giudici di prime cure.

1.2. Ad una premessa introduttiva intesa semplicemente a denunciare (ma senza approfondire) l’erroneità della sentenza appellata, fa infatti seguito una riproposizione di tutti i motivi di ricorsi illustrati in primo grado e non esaminati dal TAR.

1.3. Si consideri, tuttavia, che la sentenza di primo grado, dopo una preliminare enunciazione dei limiti entro i quali può essere condotto il sindacato giurisdizionale su atti esplicativi di discrezionalità tecnica, ha affrontato la disamina delle doglianze avanzate osservando, con considerazioni da questo Collegio condivise, che:

- per ogni elemento di valutazione contestato, la Hospital Service si era limitata a riprodurre un confronto tra la propria relazione tecnica e quella dell’aggiudicataria e della seconda graduata, sostenendo l’erroneità e l’illogicità del giudizio tecnico della commissione;

- nondimeno, come risultava invece dall’allegato al verbale n. 2, la commissione aveva adeguatamente e sufficientemente motivato il proprio giudizio tecnico, enucleando le ragioni di apprezzamento positivo dell’offerta della Europa Multiservice e della Servizi Ospedalieri e le ragioni di minor valorizzazione dell’offerta della ricorrente, con riferimento ai singoli criteri e sub criteri;

- rispetto a questo motivato giudizio, le censure formulate non avevano evidenziato profili né di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, né di errore di fatto: con riferimento ai diversi criteri e sub criteri analiticamente considerati, infatti, il giudizio della commissione giudicatrice trovava rispondenza in precisi elementi della relazione tecnica della Europa Multiservice, di cui era stata adeguatamente e sufficientemente motivata la valutazione in termini positivi. Per contro, dall’esame della relazione tecnica della Hospital Service non risultavano elementi tali da far ritenere che la valutazione della commissione si fosse fondata su presupposti fattuali erronei;

- la ricorrente aveva dunque preteso di sostituire il proprio giudizio tecnico a quello espresso dalla commissione giudicatrice, sollecitando al Giudice, in modo non ammissibile, un nuovo esame delle offerte tecniche in gara.

1.4. Come già esposto, la parte appellante non si è premurata di sottoporre a puntuale critica l’ordito argomentativo che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso.

Al contrario, Hospital Service si è limitata ad evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dal TAR, il ricorso di primo grado conteneva la rappresentazione di molteplici profili di illogicità, nonché di assoluta carenza di proporzionalità e disparità di trattamento;
di tali profili si fa accenno nel motivo di appello, rinviando ogni approfondimento alla successiva riproposizione delle corrispondenti doglianze di primo grado.

1.5. Tale modalità di formulazione del motivo di appello risulta evidentemente inammissibile, dal momento che nel giudizio amministrativo costituisce specifico onere dell’appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata;
ed infatti, l’appello al Consiglio di Stato non si può limitare a una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal Giudice di primo grado, ma deve contenere una critica obiettiva ai capi di sentenza appellati;
la mera riproposizione è ammessa solo se il Giudice di primo grado non abbia esaminato i motivi o li abbia disattesi con argomenti palesemente inconferenti, ma in questo caso il ricorrente deve comunque contestare la mancanza o la non pertinenza della motivazione (Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.2017, n. 2882;
Id., sez. V, 12.6.2017 n. 2839;
Id., Sez. VI, 5.4.2017, n. 1589;
Id., Sez. IV, 27.1.2017, n. 337;
Id., Sez. VI, 23.6.2016, n. 2782).

1.6. L’unica più circostanziata contestazione alla sentenza di primo grado fa riferimento al fatto che la stessa attesta una corrispondenza tra il giudizio della Commissione e la relazione tecnica allegata dalla Europa Multiservice S.r.l., mentre di analoga corrispondenza non fa menzione con riguardo alla Servizi Ospedalieri S.p.a..

1.7. Si tratta, tuttavia, di rilievo inconferente, in quanto non si dimostra da parte dell’appellante che tale corrispondenza difetterebbe.

1.8. Peraltro, la censura, facendo esclusivo riferimento alla posizione della seconda graduata, senza toccare la posizione della prima graduata, non appare in grado di incrinare la complessiva tenuta logica della comparazione effettuata dalla commissione.

1.9. Ancora, l’argomentazione della parte appellante non tiene conto del tenore complessivo della motivazione svolta sul punto in sentenza, la quale dà atto che la commissione ha adeguatamente e sufficientemente giustificato il proprio giudizio tecnico - con riferimento ai singoli criteri e sub criteri - enucleando le ragioni di apprezzamento positivo sia dell’offerta della Europa Multiservice, sia dell’offerta della Servizi Ospedalieri, e le ragioni di minor valorizzazione dell’offerta della ricorrente. Dunque, la pronuncia di primo grado attesta una comparazione espletata attraverso un ponderato raffronto esteso a tutte le offerte delle tre menzionate concorrenti, le cui risultanze sono confluite nei giudizi analitici contenuti nell’allegato al verbale n. 2.

1.10. Infine, anche se esaminata nel merito la censura risulta infondata, in quanto dalla disamina della relazione tecnica della Servizi Ospedalieri non risultano elementi tali da far ritenere che la valutazione della commissione si sia fondata su erronei presupposti fattuali.

1.11. Più in generale, con riferimento ai plurimi profili di censura intesi a contestare i punteggi attribuiti alla Commissione, occorre osservare che la consistenza dei rilievi formulati non è tale da evidenziare un palese e manifesto travisamento dei fatti, ovvero un’arbitraria e manifesta illogicità e irrazionalità, trattandosi piuttosto di spunti finalizzati ad una riconsiderazione e valorizzazione di singoli elementi contenutistici, argomentati per giungere a conclusioni diverse da quelle espresse dalla Commissione.

Si tratta peraltro di censure prospettate secondo un metodo parcellizzato, che orienta la rivisitazione dei giudizi attraverso l’estrapolazione di elementi parziali e non coincidenti con i criteri di giudizio previsti nel disciplinare, intesi nella loro complessiva portata.

1.12. Per l’insieme delle considerazioni esposte, il secondo motivo di appello non può essere accolto.

2. Ne consegue che anche le ulteriori censure non possono trovare accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.

2.1. Innanzitutto, la prospettazione di parte appellante presuppone un inammissibile rovesciamento dell’ordine di trattazione dei motivi di censura come dedotti in primo grado, in forza del quale si pretende di anteporre alle altre censure, la doglianza preordinata all’annullamento dell’intera procedura di gara (e riferita in particolare alla composizione della Commissione), che nel ricorso di primo grado era invece posposta e subordinata rispetto alle censure riferite al provvedimento di esclusione.

2.2. Tale intendimento si pone in contrasto con il principio che fa obbligo al Giudice di rispettare l’ordine di graduazione dei motivi di gravame individuato dalla stessa parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015).

2.3. Attenendosi a tale canone procedurale, del tutto correttamente il Giudice di prime cure ha esaminato e delibato, in via prioritaria, il primo motivo di censura prospettato dalla Hospital Service S.r.l. (come integrato con la proposizione dei motivi aggiunti), riguardante l’asserita illegittima esclusione della predetta società dalla gara per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, posponendo ad esso le censure formulate contro l’ammissione dell’aggiudicataria e della seconda graduata, nonché quelle volte a comportare l’intera caducazione della procedura di gara.

2.4. D’altra parte, ponendosi l’esclusione come causa della perdita della legittimazione ad agire in giudizio, una ragione di ordine logico impone come prioritaria la contestazione dell’atto di esclusione, solo da essa potendo il ricorrente conseguire quel titolo giuridico di legittimazione all’azione (derivante da una valida partecipazione alla gara), in difetto del quale ogni altra doglianza non potrebbe essere avanzata.

2.5. La giurisprudenza è infatti ferma nel ritenere che, nel caso in cui l'amministrazione abbia escluso dalla gara il concorrente, questi non abbia la legittimazione ad impugnare gli atti di gara, a meno che non ottenga una pronuncia di accertamento della illegittimità dell'esclusione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2011).

2.6. Similmente, anche l'interesse strumentale alla caducazione e riedizione della gara può assumere rilievo solo dopo il positivo riscontro della legittimazione al ricorso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2011).

3. Va peraltro respinta la tesi secondo la quale, essendo la Hospital Service S.r.l., al momento della nomina della Commissione di gara, un legittimo concorrente all’incanto, per ciò stesso essa può vantare la titolarità della legittimazione e dell’interesse, anche strumentale, ad agire in giudizio.

3.1. In dissenso da tale argomentazione e in aggiunta a quanto già esposto, occorre innanzitutto osservare che la legittimazione al ricorso va valutata all’atto della proposizione dell’azione, e a quell’epoca l’esclusione della ricorrente dalla gara era già intervenuta.

3.2. In secondo luogo, deve ribadirsi che nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici, è carente di legittimazione ad agire il soggetto che non abbia mai partecipato alla gara, o che vi abbia partecipato ma che ne sia stato correttamente escluso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2014).

3.3. Ciò posto, per poter delibare la carenza di legittimazione, rileva ogni forma di estromissione dalla gara, anche se disposta in fasi successive all’atto iniziale di ammissione, ma comunque deputate (anche solo in senso logico) all'accertamento della regolare partecipazione del concorrente, anche sotto il profilo dei requisiti oggettivi dell’offerta (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2014).

3.4. Sulla base di tale impostazione è stata esclusa la legittimazione ad agire di imprese escluse per inidoneità della offerta tecnica (Cons. Stato, sez. IV, n. 57/1986, richiamata da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2011), ipotesi alla quale può essere equiparata quella dell’impresa esclusa per mancato superamento della soglia di punteggio minimo attribuibile all’offerta tecnica medesima (cfr., in termini, Cons. Stato, 2852/2017).

3.5. Non vi è dunque margine, sotto questo aspetto, per differenziare tra le cause di esclusione, e in particolare tra quelle derivanti da carenze delle condizioni soggettive e quelle originate da altre cause - quali le carenze oggettive dell'offerta - poiché anche nel caso in cui l'atto di ammissione alla gara sia viziato per ragioni oggettive, riguardanti l'offerta in sé considerata, resta fermo il difetto di legittimazione del ricorrente principale (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2011).

3.6. Solo a valle della verifica sui titoli di partecipazione alla gara - così complessivamente intesi - si collocano quelle ulteriori valutazioni (finalizzate alla attribuzione di punteggi piuttosto che alla verifica dell’anomalia) che non incidono sulla legittimazione ad agire, in quanto presuppongono il superamento di ogni questione inerente la regolare presenza dell'impresa (o della sua offerta) nella gara (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2014).

3.7. Tornando ai rilievi svolti dalla parte appellante, occorre dunque ribadire che la sua mera partecipazione “di fatto” alla gara - derivante da una inziale ammissione poi superata da un provvedimento di esclusione - non è sufficiente ad attribuirle la legittimazione al ricorso, atteso che detta situazione legittimante deriva da una qualificazione di carattere normativo che postula il positivo esito del sindacato della ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva.

3.8. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di legittimazione, l’impugnativa dell’impresa, quale è l’appellante, che sia stata legittimamente esclusa dalla gara, dato che tale soggetto, per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo a partecipare alla gara, ma anche a contestare gli esiti e la legittimità della scansioni procedimentali, dovendo il suo interesse protetto essere qualificato quale interesse di “mero fatto”, non dissimile da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo ad impugnarne gli atti (cfr., in particolare, Cons. Stato, sez. IV, n. 4180/2016;
n. 3688/2016 e n. 1560/2016).

4. Per quanto esposto, deve ritenersi che la sentenza appellata meriti conferma e che debbano essere respinti, per le ragioni illustrate, tutti i motivi di impugnazione dedotti in appello.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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