Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-10-26, n. 201806128

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-10-26, n. 201806128
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201806128
Data del deposito : 26 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2018

N. 06128/2018REG.PROV.COLL.

N. 01602/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2018, proposto da
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

L G L non costituito in giudizio;
L G L, rappresentato e difeso dagli avvocati M D D, D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Ermanno Arbia in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 80;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01249/2017, resa tra le parti, concernente DEPOSITO APPELLO AVVERSO SENTENZA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di L G L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Avv.to dello Stato Greco, Di Donna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR Catanzaro ha accolto il ricorso proposto dall’ odierno appellato avverso il decreto del Corpo Forestale dello Stato n. 81272/2016 nella parte in cui destinava il funzionario al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anziché all’Arma dei Carabinieri.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dall’Amministrazione soccombente la quale ne chiede l’annullamento per profili di rito e di incompetenza del TAR adito nonché in subordine la integrale riforma nel merito.

Si è costituito l’ appellato, chiedendo il rigetto del gravame.

Il predetto ha depositato documenti e memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 25 ottobre 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello non è fondato e va pertanto respinto.

Infondato è il primo motivo col quale l’appellante torna a sostenere la competenza del TAR Lazio.

In tal senso, in omaggio al criterio di sinteticità, è sufficiente fare richiamo all’ordinanza collegiale della Sezione n. 3178 del 2018 ( relativa a regolamento di competenza su controversia esattamente sovrapponibile alla presente) nella quale si precisa che il provvedimento impugnato è “un atto plurimo, ossia di un provvedimento che, a dispetto dell’unitarietà formale, è funzionalmente scindibile in tante diverse decisioni quanti sono i destinatari;”.

In sostanza, come già chiarito da questo Consiglio di Stato in sede consultiva ( cfr. Comm. spec. parere 1851/2016) , i provvedimenti di assegnazione emanati dal Capo del Corpo non recano una decisione strutturalmente unitaria pur se soggettivamente complessa, ma, al contrario, dispongono più decisioni individuali oggettivamente distinte ed autonome, semplicemente esternate uno actu per evidenti ragioni di economicità dell’azione amministrativa.

Da quanto sopra consegue altresì che il ricorso non doveva essere notificato a tutti i dipendenti direttivi trasferiti, i quali – in un contesto in cui i contingenti numerici non sono strettamente predeterminati ma suscettibili di successivi adeguamenti - non rivestono la qualità di controinteressati sostanziali.

Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza cautelare della Sezione, l’annullamento del decreto nella parte relativa ad un soggetto non determina la automatica caducazione degli altri trasferimenti ( cfr. IV Sez. ord.za n. 1357 del 2017).

Nel merito l’appellante Amministrazione deduce la legittimità dell’assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di un funzionario ( come l’appellato) in possesso di brevetto di elicotterista.

Il mezzo va disatteso.

In linea di fatto si precisa che l’appellato è in possesso di laurea in ingegneria;
nel 2001 ha conseguito il brevetto di elicotterista su elicottero Breda Nardi NH 500;
dal 2010 al momento del trasferimento ha svolto l’incarico di comandante provinciale del Corpo a Vibo Valentia e dunque compiti direttivi che, ai sensi dell’art. 14 del DM 9/2/2007, sono riconducibili essenzialmente al coordinamento del controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati agro-ambientali e al coordinamento di attività di polizia giudiziaria.

Ciò premesso, si rileva in diritto che il D. L.vo n. 177 del 2016 ha dato attuazione alla previsione della legge delega n. 124 del 2015, nella parte in cui disponeva in sostanza l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, con la eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

La disciplina relativa al trasferimento del personale del Corpo Forestale è contenuta nell’art. 12 del citato decreto legislativo, in base al quale ( comma 2) il Capo del Corpo, con propri provvedimenti individua, per ruolo di appartenenza, l'Amministrazione presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata e, ciò, “sulla base dello stato matricolare e dell’ulteriore documentazione attestante il servizio prestato”.

Con detta disposizione – come ben posto in luce dal TAR – si introduce pertanto un principio fondamentale di corrispondenza alle funzioni in precedenza svolte che, a sua volta, impegna l’Amministrazione ad effettuare l’assegnazione avendo a riferimento lo “…stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato”.

Nello specifico il ridetto comma 2 dell’art. 12 detta poi i seguenti criteri in base ai quali andava svolta l’individuazione dei contingenti:

a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare:

1) per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7:

tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari;

2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9:

centri operativi antincendio boschivo (COAB);

nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS);

linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1;

centro operativo aereo unificato (COAU);

3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a):

aliquote in servizio presso la direzione investigativa antimafia (DIA);

4) per le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b):

servizio di soccorso alpino-forestale (SAF);

squadre nautiche e marittime (SNEM);

5) per le attività a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11:

servizio centrale certificazione CITES;

unità organizzative dirigenziali per i rapporti internazionali e raccordo nazionale e per i rapporti con le regioni e attività di monitoraggio, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2005;

b) tenendo altresì conto dei seguenti criteri:

1) omissis

2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9, l'anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parità di anzianità nella specializzazione, la minore età anagrafica;

…”.

Da una piana lettura delle disposizioni trascritte balza evidente l’intenzione del Legislatore di approntare un sistema in grado di rispettare e conservare l’esperienza acquisita dal personale e le funzioni svolte in precedenza, onde non consentire che una misura di accorpamento dettata da esigenze di razionalizzazione e risparmio delle risorse umane e materiali disponibili potesse tradursi in un benché minimo appannamento e detrimento delle essenziali funzioni preventive e repressive già assolte dal Corpo Forestale.

E ciò in coerenza con la previsione della legge delega ( art. 8 L. n. 124 del 2015) secondo cui l’accorpamento poteva essere disposto “ ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale..”.

Tale criterio, per il suo rilievo fondamentale, costituisce dunque la chiave di lettura delle disposizioni applicative che ne fanno attuazione.

Ciò, come ben evidenziato dal TAR, porta a concludere “ che i criteri enucleati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 12 sono in rapporto di gradualità, con un’evidente priorità di quello espresso alla lettera a), finalizzato ad attuare il principio della necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale, nel necessario rispetto dei ruoli di appartenenza del personale del Corpo forestale dello Stato.”.

Per conseguenza, in termini piani, i criteri indicati alle lettere b) e c) hanno entrambi carattere aggiuntivo e operano in funzione subordinata e sequenziale rispetto ai criteri di cui alla lettera a), qualora l’applicazione degli stessi non porti a risultati concludenti, come del resto chiarito dalla citata giurisprudenza consultiva di questo Consiglio.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ne risulta confermata l’illegittimità del trasferimento al Corpo dei Vigili del Fuoco di un comandante provinciale il quale, anche nella sua pregressa attività in seno al Corpo Forestale, ha costantemente esercitato funzioni riconducibili nel novero di quelle trasferite all’Arma dei Carabinieri dall’art. 7 del D. L.vo ( e cioè prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari…vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente…repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti etc.).

In tale contesto di riferimento, il fatto che l’interessato abbia nel 2001 conseguito il brevetto di elicotterista risulta non decisivo.

Infatti, la mera acquisizione del brevetto di elicotterista non dimostra affatto, in carenza di altri e concludenti spunti probatori non ritualmente e tempestivamente offerti dall’Amministrazione, che il funzionario avesse acquisito una professionalità specifica nell’attività di spegnimento incendi.

Per la verità nell’atto di appello ( pag. 36) l’Amministrazione afferma ora che l’appellato svolgeva funzioni di direttore delle operazioni di volo di tutta la flotta aerea del Corpo.

Siccome una parte rilevante dell’attività di volo dei mezzi del Corpo era dedicata allo spegnimento, dovrebbe dedursi che il coordinatore dei voli aveva comunque acquisito una esperienza significativa nel settore antincendio.

Senonchè tale rilievo ( contestato recisamente dall’appellato) oltre ad essere postumo e quindi tardivo, non trova soprattutto alcuna corrispondenza nello stato matricolare del funzionario, come da questi allegato, e dunque deve ritenersi mero frutto di un lapsus o fraintendimento per omonimia, essendo del resto questa funzione apicale nel Centro operativo aereo ( allocato notoriamente a Roma) ragionevolmente inconciliabile con l’espletamento dell’incarico di comandante provinciale a Vibo.

Tornando al brevetto per l’NH500, la stessa Amministrazione riconosce che quel tipo di elicotteri ( diversamente dagli Erickson S64 esclusivamente dedicati allo spegnimento ) non era impiegato in via esclusiva per attività antincendi e comunque lo era in modo “meno accentuato” degli Agusta AB412.

E del resto, come risulta dai documenti versati dall’appellato, 8 elicotteri del tipo NH 500 al cui pilotaggio l’appellato era appunto abilitato sono stati trasferiti dalla dotazione del Corpo alla flotta dell’Arma dei Carabinieri: il che mina in radice la tesi dell’Amministrazione circa la valenza probatoria del relativo brevetto di guida.

Da ciò si trae invece la conclusione che quegli elicotteri ( sui quali l’appellato conseguì il brevetto) svolgevano in realtà in modo preponderante attività di volo finalizzata ad operazioni di polizia giudiziaria e ambientale anziché di spegnimento incendi, non comprendendosi altrimenti perché quei mezzi ( almeno in parte) siano stati presi in carico dall’Arma.

In definitiva, la conclusione cui è pervenuta l’Amministrazione non sembra, come ben osservato dal TAR, conforme a diritto, nella misura in cui il pur significativo possesso di un brevetto di elicotterista ( peraltro acquisito in epoca risalente) ha in sostanza determinato il trasferimento ai Vigili del Fuoco di un funzionario che da oltre un quinquennio espletava un incarico ( comandante provinciale) denotante tutt’altra professionalità e in capo al quale l’Amministrazione, come era invece suo onere, non ha mai comprovato l’avvenuta acquisizione di specifica professionalità nel settore dello spegnimento incendi.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto, con integrale conferma della gravata sentenza.

Le spese del grado possono esser compensate, avuto riguardo alla complessità fattuale della controversia.

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