Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-09-18, n. 200905612

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2009-09-18, n. 200905612
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200905612
Data del deposito : 18 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08026/2004 REG.RIC.

N. 05612/2009 REG.DEC.

N. 08026/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8026 del 2004, proposto da:
B A, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso Corrado Morrone in Roma, viale Xxi Aprile N.11;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ivi domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma o l’annullamento

della sentenza del Tar Calabria – Sede di Catanzaro - n. 01290/2004, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO INFERMITA' DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il Consigliere F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dall’ odierno appellante l'annullamento del provvedimento n. 333-d60463/Parz. del 30 gennaio 2004 , con il quale il Ministero dell’Interno aveva rigettato in parte una istanza di riconoscimento di infermità di dipendenza da fatti di servizio e del provvedimento n. 333-D/60463-339 del 5 marzo 2004, con il quale il Ministero dell’Interno lo aveva collocato in aspettativa.

Con la sentenza in epigrafe i primi Giudici hanno accolto il ricorso quanto al secondo dei provvedimenti gravati, mentre hanno respinto il ricorso, rilevandone la manifesta infondatezza, per quanto atteneva al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “glomerulonefrite cronica”.

Il Tar ha sul punto rilevato che il parere del CPPO era congruamente motivato, aveva preso in esame il pregresso parere della CMO, e pertanto la discrezionalità tecnica esercitata era immune da vizi istruttori o motivazionali.

L’odierno appellante ha censurato la predetta sentenza (unicamente quanto a quest’ultima statuizione sfavorevole) chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errore ed illegittima, sostanzialmente ribadendo le prospettazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e riproponendo le censure di violazione di legge ed eccesso di potere ivi già contenute.

L’organo di prima istanza aveva espresso un parere sostanzialmente interlocutorio:l’Ufficio Sanitario della Questura di Crotone, invece, a seguito di approfondito esame, aveva ricondotto la patologia al pregresso servizio espletato. I Giudici di prime cure non avevano valutato che l’amministrazione si era acriticamente rifatta al parere del CPPO;
che il giudizio ivi espresso non era né congruo né motivato (come erroneamente ritenuto dal Tar);
non era stato valutato adeguatamente l’ambiente di lavoro ove l’appellante aveva prestato a propria attività, essendosi il CPPO limitato a fare riferimento alle mansioni da quest’ultimo espletate;
il predetto, in passato, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, peraltro, aveva svolto turni di servizio frequenti ed usuranti.

L’appellata amministrazione si è costituita depositando una sintetica memoria e chiedendo la reiezione del gravame posto che l’amministrazione esprime le proprie valutazioni, ai sensi dell’art. 4 co. I del DPR n. 1092/1973, su conforme parere del Comitato (che, nel caso di specie, era stato negativo).

Il dipendente era stato pienamente tutelato ai sensi del DPR n. 339/1982, collocato in aspettativa retribuita e, infine, riammesso in servizio con la qualifica di revisore tecnico .

Nessuna illegittimità aveva connotato l’operato dell’amministrazione.

Alla camera di consiglio del 07/10/2004 fissata per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza appellata la Sezione, con ordinanza n. 4706/2004 ha respinto l’istanza di sospensione della esecutività della sentenza.

DIRITTO

La sentenza deve essere confermata previa declaratoria di infondatezza dell’appello.

Invero è noto il costante orientamento della Sezione secondo il quale l’ordinamento, con riguardo all'accertamento della dipendenza da causa di servizio, “non mette a disposizione dell'amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Cppo) il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla Commissione medico ospedaliera (Cmo). Pertanto, il parere del Cppo, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, si impone all'amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate.”. (Consiglio di Stato , sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1769).

Tale orientamento, si è affermato a seguito della entrata in vigore dell'art.

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